AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.29005
Data decisione, Autorità: 27.11.2001, GIAR
N. 290.2001.5 EM Lugano, 27 novembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza 15 novembre 2001 presentata dal
Procuratore pubblico avv. __________, Ministero pubblico di Lugano,
Volta ad ottenere la proroga di cinque mesi (ovvero sino al 30 aprile 2002 compreso) del carcere preventivo cui è astretto
__________, attualmente in carcere preventivo presso il Penitenziario cantonale,
(patrocinato dall'Avv. __________)
nel procedimento a suo carico per sequestro di persona e rapimento, violenza carnale, infrazione alla LCStr per fatti verificatisi la notte tra il 29 ed il 30 maggio 2001 a __________;
assegnato all'accusato, con ordinanza del 15 ottobre 2001, un termine fino al 26 novembre 2001 (ore 12.00) per presentare osservazioni;
viste le osservazioni del 22/23 novembre 2001;
letti ed esaminati gli atti del procedimento di cui all'inc. __________ nonché quelli degli inc. MP __________ e __________ acquisiti al primo;
ritenuto
in fatto
A.
Come già detto nella decisione di rifiuto della libertà provvisoria del 6 luglio 2001 (GIAR __________),
"
è stato arrestato il 31 maggio 2001, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di sequestro di persona e rapimento, violenza carnale, circolazione in stato d'ebrietà e circolazione senza licenza di condurre, reati supposti consumati il giorno precedente di primo mattino.
La fattispecie riassuntivamente si riferisce alla denuncia di __________, che fa carico all'accusato di averla trattenuta sull'automobile, nonostante già vicina al suo domicilio, veicolandola in luogo appartato, dove avrebbe esercitato violenza per concludere un rapporto sessuale, tra altro con approccio di strangolamento ("… ero molto spaventata del fatto che continuava a stringermi il collo con una mano. Mi mancava il fiato e mi mancavano anche le forze …", verbale 18 giugno 2001, pag. 4, della vittima dinnanzi al magistrato inquirente). __________ si fa pacificamente carico delle infrazioni alle menzionate norme della circolazione (non essendo titolare di licenza di condurre svizzera ed avendo bevuto a dismisura nelle ore precedenti i fatti coattivi indagati), ma nega di aver usato violenza nei confronti della denunciante, per l'accusato pienamente consenziente al concubito e connessi preliminari."
B.
Con l'istanza qui in esame, il Procuratore pubblico chiede che la carcerazione preventiva cui è astretto __________ (e che ai sensi dell'art. 102 CPP potrebbe protrarsi fino al 30 novembre 2001) sia prorogata di almeno cinque mesi.
Dopo aver richiamato gli indizi di reato a carico dell'accusato (con particolare riferimento a quanto già evidenziato nella citata decisione 6 luglio 2001 del GIAR, ai referti medici raccolti, alla documentazione fotografica che in un caso lo accompagna, al contenuto dei verbali di alcuni medici, allo stato dei vestiti della vittima), il magistrato inquirente afferma che bisogni istruttori e pericolo di fuga giustificano la proroga richiesta..
Egli segnala attesa di completazione e versamento agli atti di una perizia psichiatrica relativa all'accusato, con conseguente possibilità di dover porre quesiti ai fini di delucidazione.
Inoltre, la recente acquisizione agli atti di altri due incarti, potrebbe rendere necessari, sempre secondo il magistrato, ulteriori atti istruttori da eseguire senza che l'accusato possa influire sugli stessi.
Si tratta del non luogo a procedere contro la moglie dell'accusato per il reato di pornografia e del procedimento contro la madre dell'accusato (ed altre persone) per l'ipotesi d'istigazione alla falsa testimonianza, rispettivamente favoreggiamento commessi nei confronti della denunciante/vittima di fatti imputati a __________. Il secondo incarto acquisito evidenzierebbe pericolo collusivo.
Il magistrato precisa, comunque, che a ricezione della perizia psichiatrica è sua intenzione procedere al deposito degli atti. A tal fine ha già concesso alle parti integrale accesso agli atti.
C.
Nelle sue osservazioni, la difesa rinvia all'esposto del Procuratore, per le imputazioni, sottolineando il carattere indiziario del procedimento; contesta la proporzionalità della proroga richiesta; afferma inesistenza di rischio di recidiva (nemmeno invocato dal Procuratore) e carattere pretestuoso dei bisogni istruttori invocati: la completazione della perizia non giustifica la richiesta di proroga ed il pericolo di collusione è dedotto da fatti riferibili alla madre dell'accusato.
Da ultimo, la difesa segnala che l'accusato mantiene ampio interesse a rimanere in Svizzera.
Nell'esposto si sollevano pure interrogativi circa il fatto che nella decisione 6 luglio 2001 (GIAR __________) quest'ufficio si sarebbe già pronunciato sulle prospettive di mantenimento del carcere preventivo sino al dibattimento.
Delle eventuali altre argomentazioni presentate dal Procuratore pubblico o dalla difesa, si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
L'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
Contrariamente a quanto sembra sostenere la difesa dibattimento (cfr. osservazioni punto 1.), nella decisione del 6 luglio 2001 il GIAR non ha già statuito sulle prospettive del mantenimento del carcere preventivo sino al dibattimento. Molto più semplicemente è stato ricordato che, di principio, le (eventuali) necessità istruttorie non terminano necessariamente, e automaticamente, con la conclusione dell'istruttoria formale o l'assunzione di determinate prove, ma possono sussistere fino al dibattimento dove la prova si forma definitivamente (cfr. N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, no. 701a; DTF 12.08.1996 no. 1P.415/1996, in "plädoyer" 5/96, p.60).
Ciò sarà più sovente il caso in presenza di versioni divergenti sui fatti e laddove prove importanti sono di tipo verbale (testimonianze, dichiarazioni di correi, ecc.).
La legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza d'espressa opposizione da parte dell’accusato.
Nel caso in esame i gravi indizi di reato sono presenti (e ci si riferisce a quelli contro la libertà e contro l'integrità sessuale per i quali è stata individuata formale promozione d'accusa e non a tutti quelli indicati nell'istanza di proroga - cfr. AI _, AI _, Verbale __________ 22.10.2001).
Permangono, innanzitutto, gli elementi già evidenziati nella decisione del 6 luglio 2001 (GIAR __________) che vengono di seguito riprodotti:
"
L'accusato ha persistentemente negato sua prevaricazione nei confronti della vittima, a suo dire consenziente e addirittura collaborante. Ora il quadro fattuale sin qui abbozzato permette contraria conclusione, come concorrono a dimostrare segnatamente i seguenti accertamenti:
innanzitutto il comportamento di __________ dopo i fatti: come ammesso dallo stesso __________, "lei si è messa a piangere, mi ha insultato dicendomi 'brutto stronzo, slavo di merda' e che mi avrebbe denunciato perché l'avevo violentata" (verbale 22 giugno 2001, pag. 5, dinnanzi al magistrato inquirente; v. anche il verbale 19 giugno 2001, pag. 6); scesa dall'automobile, si è preoccupata di memorizzare e trascrivere il numero della targa, sbagliando alcune cifre, anche ad ulteriore dimostrazione del suo affanno (verbale di polizia 5 giugno 2001, pag. 3; verbale dinnanzi al magistrato inquirente 18 giugno 2001, pag. 5); subito si è rivolta telefonicamente alla polizia, che poi in quei frangenti non ha potuto interrogarla, a ragione del suo contingente stato psicofisico (v. rapporto di arresto 31 maggio 2001);
visitata già alle 06.50 del 30 maggio 2001 al Pronto soccorso dell'Ospedale __________, la vittima si presentava come "paziente molto agitata e spaventata, in stato di schock … con dolore al collo per strangolamento" (v. certificato 8 giugno 2001 della dott. __________, che nel verbale 27 giugno 2001, pag. 2, dinnanzi al magistrato inquirente specificherà in proposito: "… quando io ho visto la signora __________ la stessa tremava, era molto impaurita ed agitata … continuava a piangere e aveva dei momenti di rabbia contro la persona che secondo lei le aveva usato violenza."): la dott. __________, medico legale, nel suo rapporto 8 giugno 2001, ha poi confermato che "la localizzazione, la distribuzione, la forma e l'età delle ecchimosi è compatibile con quanto riferisce la vittima" e che "vi sono inoltre i segni di un'aggressione al collo avvenuta verosimilmente sotto forma di una pressione del collo anteriormente, anche questi concordanti con la dichiarazioni della __________ ";
per quanto risulta (sia pur sommessamente) dagli atti, __________ è donna libera e indipendente, con qualche trascorso penale e di polizia (v. rapporto 31 maggio 2001, pag. 2) e sessualmente aperta nei confronti di amici o conoscenti graditi (v. verbale di confronto 26 giugno 2001, pag. 11), senza però mai (perlomeno disagevoli) concubiti ed affini in automobile, bensì a casa sua o dei suoi "partners" (ibidem), mentre l'accusato aveva dapprima condotto la vittima sino a pochi passi dall'abitazione di quest'ultima, senza neppure chiedere di farne alcova per smanettare via verso inospitali anfratti, per cui ha pregio la seguente affermazione di __________ (ibidem): "Non ho portato __________ quella sera in casa mia perché non si è
mai parlato di sesso con lui e nemmeno gli ho dato l'occasione per pensare che avessi l'intenzione di fare sesso" (apparendo così non credibile e addirittura assurda la domanda riferita dall'accusato alla vittima nello stesso verbale, pag. 4: "La __________ mi ha chiesto se conoscevo qualche posto per andare a fare l'amore.");
nulla permette di ipotizzare motivi di rancore o vendetta da parte di __________ nei confronti dell'accusato, la loro conoscenza peraltro essendo stata occasionale (e appunto lei ha affermato, nel citato verbale di confronto a pag. 13, "non vedo perché dovrei avere guai con la giustizia denunciando falsamente uno che non conosco nemmeno", e lui ha riconosciuto, nel verbale di polizia 4 giugno 2001, pag. 3, "non riesco a trovare nessun motivo per cui la __________ possa avercela con me, tanto da denunciarmi per una cosa così terribile")."
La portata e la valenza delle circostanze indicate, non è stata intaccata dai successivi atti istruttori. Al contrario, l'acquisizione di ulteriori elementi di carattere medico hanno confermato l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato.
In buona sostanza, il giorno della denuncia la vittima presentava segni evidenti al collo compatibili con le sue affermazioni di un'immobilizzazione mediante, appunto, stretta al collo (cfr. documentazione fotografica AI __________, certificati medici AI __________, verbali PP dott. sse __________ - 26.06.2001 -, __________ -27.06.2001 -, __________ - 19.07.2001 -, dott. __________ - 24.07.2001 -). Analoga compatibilità deriva dagli accertamenti relativi ai vestiti (con segni di strappi) che la vittima portava la notte del fatto (documentazione fotografica AI __________).
Per le competenze di questo giudice, che deve aver cura di non addentrarsi in giudizi di merito, anche per non pregiudicare quanti di competenza d'altre autorità, tutto quanto sopra è più che sufficiente a configurare gravi indizi, per i reati ascritti, ai sensi dell'art. 95 cpv.2 CPP.
A giustificazione del mantenimento (rispettivamente il prolungamento) della detenzione cautelare, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire
(a maggior ragione se ipotetici, come nel caso in esame). Occorre che la messa in libertà dell'accusato sia suscettibile di mettere in pericolo la corretta assunzione delle prove ancora da assumere.
Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l’intervento dell’accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l’assetto probatorio, come la soppressione o l’alterazione di mezzi di prova, eccetera (GIAR 2 agosto 2001 in re A. - inc. 23.2001.8-; GIAR 582.2001.2 in re D. -inc. 582.2001.2).
a)
Come giustamente osservato dalla difesa, il fatto che non sia ancora stata versata agli atti la perizia psichiatrica (ordinata senza contestuale ordine di ricovero ex art. 147 CPP) relativa all'accusato, con conseguente possibilità di dover richiedere (al perito) delucidazioni in merito alla stessa, non configura in concreto alcuno dei rischi sopra indicati.
Non si vede (e neppure l'istanza lo precisa) in che modo l'eventuale messa in libertà dell'accusato possa compromettere l'esito delle eventuali richieste di delucidazione
La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che completazioni peritali che si fondano su elementi non (più) passibili di manipolazioni o interventi collusivi, non permettono di ritenere un rischio di perturbamento dell'istruttoria ( DTF 12.08.1981 in re. C., REP 1988 p.417, citati in: M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP 1989 p.287ss).
b)
A conclusione analoga si giunge in relazione agli eventuali atti istruttori che potrebbero essere chiesti a seguito della recente acquisizione (agli atti del procedimento __________) di due incarti (uno relativo la moglie di __________, per pornografia, sfociato in un non luogo a procedere, e uno relativo alla madre per favoreggiamento, rispettivamente istigazione alla falsa testimonianza).
Innanzitutto, il magistrato non indica quali accertamenti emergono da questi incarti in relazione ai reati oggetto della promozione d'accusa nei confronti dell'accusato. Ne consegue che gli eventuali ulteriori atti istruttori che potrebbero essere chiesti sono ipotetici e generici. Non è, perciò, possibile valutare se l'accusato possa (eventualmente) influenzarli.
L'incarto conclusosi con un non luogo a procedere nei confronti della moglie, di fatto conferma le dichiarazioni dall'accusato in merito all'acquisto delle cassette pornografiche ritrovate al domicilio dei coniugi __________.
L'incarto relativo alla madre (contro la quale, tuttavia, non risulta ancora promossa alcun'accusa) evidenzia effettivamente un tentativo di perturbamento delle prove, ma i fatti sono riconducibili unicamente alla madre dell'accusato. Dagli atti non emerge (né il Procuratore lo sostiene) che l'accusato abbia avuto un qualche ruolo in questa vicenda. Addirittura non risulta neppure che egli ne avesse conoscenza: dagli atti prodotti a quest'ufficio si evince che i colloqui con i famigliari erano sorvegliati sino al 18 ottobre 2001, data in cui è stato concesso alla madre un colloquio libero (AI __________).
Non da ultimo, occorre considerare che il tentativo in questione è stato respinto in modo netto dalla vittima (AI _ dell'inc. MP __________), ciò che imporrebbe maggior approfondimento sulla sua effettiva e attuale influenzabilità.
Alla luce di quanto sopra non emergono circostanze concrete che configurino rischio di collusione o inquinamento delle prove. A ciò si aggiunga il fatto che per il Procuratore l'inchiesta è conclusa (istanza p.3, quinto capoverso).
La sentenza del 6 luglio 2001 (GIAR __________) lasciava aperto il quesito sul pericolo di fuga.
Alcune considerazioni espresse nella decisione menzionata sono tutt'ora valide, sia per quanto concerne la gravità delle accuse (cfr. considerando 2 della presente), sia per quanto concerne la situazione professionale e famigliare dell'accusato, e possono essere riprese.
Dopo aver ricordato che:
"
… i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto (n.d.r.: il pericolo di fuga) sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)."
Si constatava la seguente situazione:
"
è confrontato con pesanti accuse e conseguenti importanti comminatorie di pena. La sua situazione famigliare inoltre è precaria (verbale di polizia 31 maggio 2001, pag. 1: "Purtroppo il nostro matrimonio non funziona molto bene"), per una relazione con una concittadina in patria (verbale dinnanzi al magistrato inquirente 19 giugno 2001, pag. 7: "… da qualche mese tra me e mia moglie vi è una crisi, poiché probabilmente lei ha scoperto che io avevo un amante [n.d.r., recte come risulta in seguito: un'amante] che abita in Bosnia … e che io visito assai frequentemente, circa una volta ogni due settimane. Infatti io dovevo partire per recarmi a trovare la mia amante il giorno stesso del mio arresto o il giorno dopo"). Si ha poi che i suoi rapporti di lavoro sono nel frattempo cessati (v. osservazioni al preavviso negativo, punto 7) ed apparivano già problematici per ricorrenti assenze ingiustificate (v. verbale di polizia 2 luglio 2001 di __________)."
Il tempo trascorso dalla citata decisione e lo sviluppo dell'inchiesta non hanno modificato la situazione descritta.
Altri elementi si sono aggiunti a rafforzare le indicazioni di un forte e concreto legame (non solo affettivo) dell'accusato con il suo paese d'origine.
Già da qualche tempo prima dell'arresto egli si recava regolarmente (due volte al mese) in Bosnia dai nonni materni, presso i quali aveva vissuto per alcuni anni quando i genitori si trovavano già in Svizzera (Verbale PP __________ del 21.08.2001, p.8).Lo scopo di questi viaggi sembra fosse quello di mantenere e sviluppare il rapporto con un'amica, o fidanzata che dir si voglia. Ciò è riferito sia dall'accusato che da sua madre ed è confermato dalle richieste di contatti telefonici con questa persona (cfr.: verbale PP __________ del PP 21.08.2001, p.8; verbale PS __________ del 25.06.2001, p.3 - inc. __________-; .AI __________).
Di conseguenza occorre considerare che l'accusato __________ ha con il suo paese d'origine dei contatti frequenti, dei legami affettivi importanti e possibilità concrete di stabilirvisi. I reati di cui è accusato sono oggettivamente gravi (sia l'art. 183 che l'art. 190 comminano la reclusione) e, pur trattandosi di processo indiziario, occorre constatare che lo sviluppo dell'istruttoria non ha affievolito gli indizi a suo carico. Pertanto, l'accusato non può, a questo stadio, non considerare l'ipotesi di una pena da espiare.
Questi elementi, associati a quelli già evidenziati nella decisione del 6 giugno 2001, permettono di concludere per l'esistenza di un concreto pericolo di fuga (SJ 1981 p.135;SJ 1980 p.186; DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.).
Non basta ad escludere, o limitare in modo sostanziale, questo pericolo il rapporto con la madre residente in Ticino (cfr. DTF 12 agosto 1981 in re C., già citata).
In conclusione, nei confronti di __________ sono tutt'ora presentiti gravi indizi di colpevolezza per i reati oggetto della promozione d'accusa.
Allo stadio attuale dell'inchiesta non emergono concrete necessità istruttorie che giustifichino il perdurare della carcerazione. E' invece concreto il pericolo di fuga.
Ritenuto che i motivi che possono giustificare perdurare della misura cautelare, dati i gravi indizi di colpevolezza, hanno carattere alternativo, l'esistenza del solo pericolo di fuga è sufficiente a giustificare il mantenimento in carcere.
La gravità dei reati imputati a __________, i tempi e le modalità di conduzione dell'inchiesta, fanno si che il carcere preventivo sin qui sofferto, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto della delicatezza dei fatti da accertare.
Il principio di proporzionalità non risulterà violato da una proroga che permetta la conclusione formale della fase istruttoria.
Per il magistrato inquirente l'inchiesta è praticamente conclusa, si attende (a giorni - dal 15 novembre-) la consegna della perizia per poter procedere al deposito formale degli atti, in parte già anticipato (istanza p. 3, quinto capoverso). Di conseguenza una proroga di 5 mesi, come richiesta, non si giustifica: una proroga di un mese e mezzo é più che sufficienti anche per far fronte ad eventuali necessità di delucidazione del referto peritale e/o altri complementi istruttori.
Fermo restando, per il magistrato, l'obbligo di cui all'art. 102 cpv. 1 CPP.
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 15 gennaio 2002, compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato;
Procuratore Pubblico avv. __________, sede, con gli incarti di ritorno.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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