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Numero d'incarto:
INC.2002.42901
Data decisione, Autorità:
25.09.2002, GIAR
N. 429.2002.1 Lugano,
25 settembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo
5/6 agosto 2002 presentato da
(patrocinata dallo studio legale
__________)
contro la decisione 24 luglio
2002 del Procuratore Pubblico __________ concernente l'accesso agli atti,
emanata nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;
ritenuto e considerato che:
l'11 settembre 2002 si è svolta
un'udienza, davanti a questo giudice, presenti il Procuratore Pubblico ed i
rappresentanti della reclamante, degli indagati __________ e __________ e della
parte civile;
dopo discussione, tutti i
presenti hanno accolto la proposta dello scrivente magistrato di sospendere la
procedura (fino al più tardi il 10 ottobre 2002) in attesa dell'emanazione del
decreto di non luogo a procedere preannunciato dal magistrato inquirente;
la procedura ricorsuale avrebbe
ripreso il suo corso qualora la decisione preannunciata non fosse stata emanata
entro il termine indicato;
in data 12 settembre 2002 il
Procuratore Pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere non
motivato (ex art. 185 cpv. 1 CPP; NLP 3303/2002), ponendo fine, per quanto di
sua competenza, al procedimento penale nell'ambito del quale era stata emanata
la decisione impugnata;
il 23 settembre 2002 la decisione
è stata integrata e notificata la motivazione;
alla luce di tutto quanto sopra,
la procedura dipendente dal reclamo menzionato in entrata è divenuta priva
d'oggetto;
le modalità con le quali si è
giunti alla presente decisione di stralcio e l'esito concreto della procedura
fanno si che (per motivi di equità) la presente decisione possa essere emanata
senza carico di tasse e spese e considerando compensate le ripetibili in
relazione a tutti i partecipanti alla procedura stessa;
P. Q. M.
Visti gli artt. 79, 185, 280 ss., 284 CPP,
decide
Il reclamo 5/6 agosto 2002,
presentato da __________, Lugano, è stralciato dai ruoli.
Non si percepiscono tasse di
giustizia e spese, non si attribuiscono ripetibili, ritenendole compensate.
Intimazione:
Procuratore Pubblico avv. __________;
Avv. __________;
Avv. __________;
Avv. __________.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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