AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.59102
Data decisione, Autorità: 20.12.2001, GIAR
N. 591.2001.2 M Lugano, 20 dicembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 11/12 dicembre 2001 da
__________, __________
(difeso di fiducia dall’avv. __________)
e trasmessa in data 17/18 dicembre 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;
concessa all’accusato, con ordinanza 18 dicembre 2001, la facoltà di presentare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 19 dicembre 2001;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ è stato tratto in arresto lo scorso 30 ottobre 2001, in quanto sospettato di reati di natura patrimoniale ai danni del giovane __________, sul quale l’accusato aveva esercitato la tutela al momento della morte della madre, e del quale aveva continuato a gestire il patrimonio dopo il raggiungimento della maggiore età (v. rapporto d’arresto 30 ottobre 2001, inc. Giar __________ doc. _). Il giorno successivo, l’arresto è stato confermato da questo giudice, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di appropriazione indebita, estorsione, amministrazione infedele, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione e violazione del dovere di assistenza o educazione (v. inc. Giar __________ doc. _).
B.
Se l’accusato, il giorno dell’arresto avanti al magistrato inquirente, aveva ancora negato ogni addebito (v. verbale MP 30 ottobre 2001, ore 19.00, allegato al rapporto d’arresto, cit., p. 2), già al cospetto di questo giudice, il giorno successivo, ha ammesso di principio di avere tratto personale beneficio dall’ingente fortuna del giovane __________, prima quale tutore del ragazzo, poi quale procuratore delle relazioni bancarie di lui presso la Banca __________, pur relativizzandone l’entità ed evidenziando la corresponsabilità dei funzionari della banca menzionata (v. verbale Giar 31 ottobre 2001, inc. Giar __________ doc. _ p. 2 ss.).
C.
Con l’istanza qui in discussione (inc. Giar __________ doc. _), l’accusato postula la sua rimessa in libertà provvisoria. Adduce l’inesistenza di ulteriori necessità istruttorie tali da precludere l’accoglimento della sua richiesta, sottolineando segnatamente l’avvenuta liberazione provvisoria del coaccusato funzionario di banca __________, e censurando il ritardo con cui il magistrato inquirente ha proceduto ai verbali di conferma, derivandone come questi non possano ora essere addotti quali necessità istruttorie ancora in sospeso (loc. cit., pto. 5 p. 3-4). Nega poi, anche qui con riferimento all’avvenuta liberazione di __________, l’esistenza di un qualsiasi pericolo di collusione, semmai ovviabile con un impegno personale proprio ad evitare ogni contatto con le persone coinvolte nella fattispecie (loc. cit., pto. 5 p. 4); e nega anche un pericolo di recidiva, con riferimento alle particolarità del caso in discussione (loc. cit., pto. 6 p. 5). Il pericolo di fuga sarebbe escluso già in ragione della sua nazionalità svizzera e dei suoi contatti in Ticino (loc. cit., pto. 7 p. 5), mentre un ulteriore mantenimento della sua carcerazione preventiva sarebbe lesivo del principio di proporzionalità, visto nell’ottica della pena prospettabile (loc. cit., pto. 8 p. 5).
D.
Il Procuratore Pubblico preavvisa negativamente l’istanza (v. preavviso negativo, inc. Giar __________ doc. _): fatta la cronistoria dell’inchiesta (loc. cit., p. 1-2), evidenzia come vi siano ancora passi istruttori da compiere, in particolare la completazione delle contestazioni, all’accusato, della documentazione bancaria e contabile sequestrata e degli accertamenti dell’Equipe finanziaria del Ministero Pubblico, nonché la messa a confronto dell’accusato con la propria moglie __________, il correo __________, l’indiziato __________ e la parte lesa (loc. cit., p. 2). Ne deriverebbe il pericolo di inquinamento delle prove, stante l’interesse a concordare le proprie versioni nutrito non solo dall’accusato, ma anche dalla Banca __________ (loc. cit., p. 3). Né sarebbe possibile escludere il pericolo di fuga, ritenuto come la seconda (e attuale) moglie di __________ sia d’origine sudamericana, e come entrambi i coniugi abbiano preannunciato a terze persone la loro intenzione di trasferirsi, col tempo, in quelle terre (loc. cit., p. 3). Pacifico, infine, sarebbe il rispetto del principio di proporzionalità (ibid.).
E.
Nelle proprie (corpose) osservazioni 19 dicembre 2001 (inc. Giar __________ doc. _), __________ ribadisce essenzialmente come l’istruttoria sia ormai conclusa, almeno con riferimento ai “reati principali” (loc. cit., pto. II.1 p. 2): sarebbe già stata esaminata tutta la documentazione di rilievo, grazie anche alle annotazioni effettuate dal correo __________ e rinvenute a casa di lui (loc. cit., pto. II.1 p. 3). __________ giustifica poi il proprio rifiuto di restituire le auto acquistate, “ritenuta l’esistenza di scarichi con cui la parte civile ha accettato le spese effettuate dall’osservante [...]” (loc. cit., pto. II.1 p. 3), e critica come i confronti con __________ (quelli con la moglie __________ sarebbero improponibili già solo per il diritto di lei di rifiutarsi di rispondere) avrebbero dovuto venire eseguiti prima della concessione della libertà provvisoria a __________; comunque, visto che la posiziona assunta dai due sarebbe “completamente antitetica” (loc. cit., pto. II.1 p. 4), non vi sarebbe spazio per accordo alcuno. Sottolinea, poi, l’inconsistenza dell’accusa mossa dal magistrato inquirente, secondo il quale l’accusato istante avrebbe nascosto parte del maltolto (loc. cit., pto. II.1 p. 5). Il pericolo di fuga sostenuto dalla pubblica accusa “rileva dei preconcetti non suffragati da alcun riscontro oggettivo e nemmeno da semplici indizi” (loc. cit., pto. II.2 p. 5). L’accusato istante ribadisce infine la violazione del principio di proporzionalità che un ulteriore mantenimento della propria carcerazione preventiva rappresenterebbe (loc. cit., pto. II.3 p. 5-6).
Considerato
in diritto:
L'art. 95 CPP
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
L’accusato istante non contesta la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a proprio carico: sottolinea anzi che “i reati principali contestati ad __________ sono evidenti, documentati ed incontrovertibili in quanto ammessi, chiariti dall’osservante e corroborati dalla copiosa documentazione sequestrata” (v. osservazioni, cit., pto. II.1 p. 2). Questa condizione per la detenzione preventiva dell’accusato può dunque dirsi senz’altro soddisfatta, senza necessità di ulteriori approfondimenti, per altro di competenza della corte di merito (v. osservazioni, cit., pto. II.1 p. 3).
a) A sostegno del proprio preavviso negativo, il magistrato inquirente adduce l’esistenza di numerose ulteriori esigenze istruttorie: in particolare dovrebbe ancora essere completata l’audizione dell’accusato istante sulla documentazione sequestrata, nonché dovrebbero ancora essere effettuati alcuni verbali a confronto (v. supra, consid. D., con rinvii). L’accusato istante non contesta di principio questa affermazione: si limita a rilevare, in termini differenziati, come gli sia già stata prospettata tutta la documentazione attinente ai fatti principali, per il resto potendosi “’ricostruire tutta la situazione contabile delle parti coinvolte’ ponendo in libertà l’osservante senza alcun pericolo di inquinamento delle prove” (osservazioni, cit., pto. II.1 p. 3).
b) Notoriamente, non basta che vi siano ancora passi istruttori da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato è giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell’ottica dell’assunzione delle prove che ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l’intervento dell’accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l’assetto probatorio, come la soppressione o l’alterazione di mezzi di prova eccetera (come qui, verbatim, v. decisione 2 agosto 2001 in re A., inc. Giar 23.2001.8 consid. 3b p. 5).
c) Il Procuratore Pubblico non ha indicato con chiarezza quale sarebbe la documentazione che va ancora prospettata all’accusato istante, così come quest’ultimo non ha indicato quale sia la discriminante fra i fatti principali e quelli, per deduzione, secondari. Su un punto almeno vi è chiarezza: devono ancora essere effettuati alcuni verbali di conferma delle deposizioni in polizia dell’accusato istante (l’ultimo verbale di conferma MP del 17 c.m. tratta del verbale di polizia 8 novembre 2001, ma numerosi sono i verbali di polizia successivi), ed il medesimo deve essere posto a confronto con gli altri accusati/indiziati (__________rispettivamente __________) e con il giovane denunciante __________. Si può discutere se sia stato opportuno, da parte del magistrato inquirente, attendere sino ad ora per l’esecuzione dei verbali di conferma di __________: è certo, tuttavia, che il solo fatto di aver atteso con i verbali di conferma non vale quale argomento a favore di una messa in libertà provvisoria. Poiché in ogni caso, esaurienti verbali di confronto fra l’accusato istante e le altre persone coinvolte sarebbero stati possibili solo quando a __________ fossero state prospettate tutte le risultanze istruttorie – ciò che non ha potuto ancora avvenire. In altri termini, parrebbe che se non vi è ancora stato un verbale a confronto fra __________ e __________, non è (unicamente) a causa del ritardo nell’esecuzione dei verbali di conferma di __________.
d) Vi è poi da dire che – contrariamente all’opinione dell’accusato istante (v. osservazioni, cit., pto. II.1 p. 4) – il confronto fra __________ ed i funzionari di banca che ne hanno coperto la gestione dei beni del giovane __________ appare tutt’altro che superfluo. Pur prescindendo da ogni e qualsiasi anticipato (ed indebito, per carenza di competenza di chi scrive) giudizio di merito, il meno che si possa dire è che tutta la vicenda è connotata da una manifesta sovrapposizione e frammistione di interessi dell’accusato istante, dei funzionari di banca (a mettersi in mostra nei confronti del datore di lavoro) e persino della banca medesima (a fidelizzare un cliente di grosso calibro): ne sono serio indizio, fra l’altro, le modalità con le quali si sono svolti gli incontri fra la direzione della banca ed il ragazzo, la scorsa estate, e gli accordi scaturiti da quegli incontri. Il rifiuto dell’accusato istante di restituire le auto acquistate con i beni di __________, a prescindere da ogni e qualsiasi valutazione etica o giuridica, dimostra poi che egli è lungi dall’ammettere la propria totale responsabilità per quanto accaduto, rispettivamente dal riconoscere il principio dell’integrale restituzione di quanto indebitamente percepito attraverso la gestione dei beni del giovane __________. Dunque – e ovviamente – i confronti fra __________ ed i funzionari di banca che seguivano la sua gestione dei beni del giovane __________ si impongono proprio per le divergenze fra le rispettive posizioni. E anche un confronto con la giovane vittima potrebbe rivelarsi, altrettanto ovviamente, assai utile per meglio delineare l’aspetto soggettivo dell’agire dell’accusato istante.
e) In questa costellazione, allora, sovrapposizione e frammistione di interessi significa che l’accusato istante ed i funzionari di banca sotto inchiesta potrebbero avere ottime ragioni per concordare una versione comune, non troppo lesiva dei reciproci interessi. Il fatto che, al momento, le versioni delle parti in causa siano divergenti, non basta certo per rendere inverosimile l’eventualità di accordi in tal senso, e tanto meno giustifica che si rinunci a procedere ai dovuti confronti in applicazione delle usuali, severe modalità. Con riferimento alla vittima __________, poi, l’inchiesta ha già ora raccolto elementi di giudizio che parlano a favore di una sua forte dipendenza (di fatto e psicologica) dall’accusato istante: ne discende il serio pericolo che __________, avendone manifestamente la possibilità in virtù di questo rapporto interpersonale, possa porre in atto manovre suscettibili di influenzare il ragazzo prima di un eventuale confronto con lui.
f) Quanto precede significa, in sunto, che a giudizio di chi scrive le particolarità del caso rendono acuto il pericolo di collusione fra l’accusato istante e le altre parti coinvolte nei fatti. L’intenzione del magistrato inquirente di completare l’istruttoria con __________ in detenzione preventiva appare allora degna di tutela. L’anticipata messa in libertà del correo __________, giustificata (nell’ottica della proporzionalità) con l’apparente assenza di un qualsiasi diretto vantaggio proprio dai reati sotto inchiesta, non ha assolutamente alcun peso nell’esame della situazione personale di __________ – soprattutto se si considera che sarebbe ovviamente solo la liberazione di quest’ultimo a creare le premesse per il compimento di atti collusivi da parte sua o con lui.
g) La presente istanza di libertà provvisoria è allora da respingere già solo in considerazione del pericolo di inquinamento delle prove, segnatamente di collusione fra l’accusato istante, i funzionari di banca che l’hanno assistito e coperto, ed eventualmente anche la vittima. Allo stadio attuale dell’inchiesta e per quanto qui necessario, si può allora prescindere dall’approfondire la tesi della pubblica accusa, secondo la quale l’accusato istante avrebbe accumulato e nascosto almeno parte del maltolto (v. preavviso negativo, cit., p. 3) – ipotesi senz’altro suggestiva, ma attualmente insufficientemente sostanziata.
a) Un eventuale pericolo di recidiva apparendo del tutto trascurabile (tanto che non è neppure ventilato dal Procuratore Pubblico, ma è anzi contestato dall’accusato istante con il pertinente rinvio alle particolarità della fattispecie inquisita, v. istanza, cit., pto. 6 p. 5), resta da spendere qualche considerazione (a titolo abbondanziale) sul pericolo di fuga paventato dalla pubblica accusa.
b) Un pericolo di questo genere, nel caso di specie, non può essere escluso a priori. L’accusato istante è sì cittadino svizzero qui domiciliato. D’altra parte, è innegabile che in loco egli vanti degli interessi alquanto labili: già divorziato, in seguito legato sentimentalmente con la madre del giovane __________, poi deceduta, egli è attualmente risposato con una donna originaria di Santo Domingo, la quale ha espresso il desiderio della coppia di andare a risiedere in quel Paese non appena i figli di primo letto avranno portato a termine gli studi (v. rapporto di visita al funzionario di banca 30 agosto 2001, allegato al preavviso negativo, cit., inc. Giar doc. _). Se a ciò si aggiunge che l’accusato istante si è estraniato da ogni attività lucrativa, vivendo di rendita (altrui) per gli ultimi cinque anni (v. verbale MP 17 dicembre 2001, ore 14.58, p. 1, all’inc. MP classatore verbali PP accusati, s.n.), è facile profetizzare significative difficoltà di reinserimento professionale. Va considerata, da ultimo, la gravità oggettiva e soggettiva dei fatti e la conseguente concreta possibilità che egli venga condannato ad una lunga pena detentiva da espiare – le contrarie elucubrazioni della difesa (v. osservazioni, cit., pto. II.3 p. 6) apparendo allo stadio attuale dell’incarto il frutto di pure speculazioni.
c) Che i timori descritti, presi di per sé, possano bastare per un rifiuto della libertà provvisoria, è in ogni caso questione prematura, atteso che sussistono attualmente anche esigenze d’inchiesta ad impedire il rilascio dell’accusato istante. La questione potrà essere semmai riproposta ad istruttoria predibattimentale conclusa.
Per quanto attiene al requisito della proporzionalità del carcere preventivo, resta da dire che l'inchiesta - di per sé delicata per gli accertamenti contabili che richiede, e resa ulteriormente difficile dal coinvolgimento attivo di altre persone - sembra nondimeno procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. L’opinabile dilazione dei verbali di conferma delle deposizioni in polizia dell’accusato istante, come già detto (v. supra, consid. 3c), non ha significativamente influito sui tempi d’inchiesta, e dunque non gioca qui un ruolo preponderante. Il carcere preventivo sofferto (in termini assoluti ancora relativamente breve, meno di due mesi) e prospettabile appare allora ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti.
Resta sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
In conclusione, l'istanza in discussione deve essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
L'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 11/12 dicembre 2001 da __________ è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l'accusato istante;
Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 19 dicembre 2001 e l'incarto MP __________ di ritorno.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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