AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2002.5406
Data decisione, Autorità: 29.01.2003, GIAR
Incarto n. 2002.0005406
Lugano 29 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 15/16 gennaio 2003 da
Procuratore generale __________,
nei confronti di
__________, attualmente detenuto c/o PCT La Stampa (rappr. dall'avv. __________)
accusato dei reati di cui agli artt. 19 cifra 2 LFStup. e 305 bis cifra 2 CP;
viste le osservazioni 20/22 e 27/28 gennaio 2003 dell'accusato (presentate per il tramite del patrocinatore),
visto l'incarto MP __________,
ritenuto
in fatto
A.
__________ è stato arrestato il 31 gennaio 2002 (quando si trovava, in espiazione pena e regime di semilibertà, presso il carcere di __________ /ZH) con l'accusa di aver organizzato, con terzi, un importante traffico di stupefacenti tra il Sudamerica e l'Europa, nel corso del 2001 (oltre 200 Kg di cocaina, sequestrati ad Atene l'8 gennaio 2002: cfr. doc. _ inc. GIAR __________), nonché di aver riciclato la somma di USD 400'000.- consegnatagli da persone implicate nel traffico in questione, membri (secondo l'accusa) di un'organizzazione criminale (inc. GIAR __________, doc. _).
L'arresto è stato confermato da questo giudice l'1 febbraio 2002, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di recidiva, pericolo di fuga e necessità istruttorie (inc. GIAR __________, doc. _).
B.
Il carcere preventivo cui è astretto __________ è già stato prorogato una volta, per un periodo di sei (6) mesi, con decisione del 24 luglio 2002 (GIAR __________).
C.
Con l'istanza qui in discussione, il Procuratore pubblico chiede una (ulteriore) proroga, per altri 6 mesi, della detenzione preventiva cui è astretto __________.
A giudizio del magistrato inquirente, nei confronti di __________ sono tutt'ora presenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al traffico di cocaina (connesso al sequestrato avvenuto ad Atene), nonché alla ricezione della somma di USD 400'000 dalle stesse persone interessate a quel carico, così come già evidenziato nella precedente istanza di proroga (GIAR __________).
A questi elementi, sempre secondo il Procuratore pubblico, se ne aggiungono altri emersi dall'evasione (a volte solo parziale) di alcune rogatorie. In particolare si fa riferimento all'acquisizione di elementi che indicano trasferimenti di denaro da parte della moglie dell'accusato a favore di una cittadina colombiana (tale __________, già codetenuta con __________ al PCT), contatti con altre persone già implicate in traffici di stupefacenti, viaggi in Colombia effettuati dalla moglie dell'accusato e da altra persona, tale __________ (alias __________), presunto correo nel traffico (sulla base delle censure telefoniche), nonché il ritrovamento di corrispondenza (in parte posta elettronica) tra la moglie dell'accusato e lo spedizioniere del carico di riso nel quale è stata ritrovata la cocaina (cfr. istanza 15.01.2003, pp. 2 e 3).
I bisogni istruttori vengono identificati (ed indicati) nella necessità di definire le responsabilità dell'accusato "alla luce del coinvolgimento di persone da lui conosciute in carcere, circostanza che lo indizierebbe come organizzatore del traffico" nell'attesa degli sviluppi che possono portare i procedimenti in Grecia (nei confronti della moglie dell'accusato e del citato __________) e in Colombia (nei confronti della __________ - spedizioniere della partita riso nella quale è stata trovata la cocaina - e la già citata __________), nonché nell'evasione della domanda di assistenza presentata alle autorità italiane, evasione fissata per il 13 marzo 2003 (Istanza 15 gennaio 2003, p. 3 e 4).
A questi elementi, si somma il pericolo di collusione con i correi tuttora latitanti.
Manifesti, sempre secondo il magistrato inquirente, pericolo di recidiva (visti i precedenti) e pericolo di fuga (per la gravità del reato e la recidiva).
Quanto alla proporzionalità, la stessa sarebbe data dalla gravità dei fatti (quantitativo trafficato, caratura internazionale dell'organizzazione, recidiva) e (implicitamente nell'istanza) dal fatto che la pena, in caso di condanna, sarebbe ampiamente superiore al carcere preventivo sofferto e a quello ancora da soffrire.
D.
L'accusato, tramite il suo difensore e con scritto datato 20 gennaio 2003, segnala di non essere in grado d'esprimersi sugli indizi i colpevolezza per difetto d'accesso agli atti.
Con ulteriore scritto, datato27 gennaio 2003, dopo aver preso visione degli atti indicati dal PP (cfr. doc. _ inc. GIAR __________) segnala che negli stessi "non si ritrovano elementi attribuibili o riferiti" a __________. La documentazione sarebbe "estranea" all'accusato e non costituirebbe fattore indiziante a suo carico.
Delle altre allegazioni e/o argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
considerato
in diritto
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
A giudizio del reclamante, non sono dati gravi (e sufficienti) indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Questo giudice deve verificare (anche in presenza dell'accordo, o silenzio, dell'accusato), il ricorrere dei menzionati presupposti, ricordando (anche alle parti) che l’esame degli indizi di colpevolezza che compete al giudice del merito ed a questo giudice è di natura ben diversa: se il primo deve valutarli a fondo al fine di porli alla base della propria sentenza (condannatoria o assolutoria), questo giudice, visto anche lo stadio nel quale è chiamato a pronunciarsi ed accompagnato dalla costante preoccupazione di non interferire appunto con il giudizio di merito, non può che esprimere un giudizio di verosimiglianza, commisurato alla propria limitata competenza, che consiste nel valutare la legittimità di misure d’inchiesta (cfr. decisione 12 gennaio 1999 in re B.E., inc. GIAR 582.98.4, consid. 2a p. 3-4).
Nel caso in esame si può (e si deve) far riferimento, in primo luogo, a quanto affermato nella decisione relativa alla prima proroga (cfr. sentenza 24 luglio 2002, GIAR __________), e meglio:
"Nel caso in esame, sono presenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di __________ in relazione ai reati a lui ascritti;
Contrariamente all'assunto della difesa, l'identificazione del "geometra" nella persona di __________ non è (più) mera ipotesi, bensì indiziata da elementi di fatto quali l'identificazione dell'uso (da parte sua) di un collegamento telefonico che altri partecipanti all'operazione attribuiscono al geometra __________.L'intercettazione del citato collegamento ha permesso di seguire i contatti relativi all'operazione in corso sulla Grecia ed i vari collegamenti telefonici utilizzati (con frequenti cambi o utilizzi alternati [cfr. documentazione relativa agli ordini di controllo telefonico - inc. MP __________, AI __________ - nonché gli apparecchi e le schede trovate in possesso dell'accusato al momento del fermo e della perquisizione del luogo di lavoro e della cella - cfr. elenchi degli oggetti sequestrati dalla Polizia cantonale di Zurigo il 31.12.2002) fino a giungere a quelli in possesso di __________ al momento dell'arresto e comunque il cui utilizzo è stato da lui riconosciuto (in particolare __________ e __________: cfr. Verbale PS __________ 1.02.2002 ore 11.00, p.2, nonché Verbale PS __________ 29.04.2002, p. 2 e 3, nonché gli elenchi menzionati più sopra). Alla luce di questi fatti, le telefonate tra terzi (con riferimento al traffico) nelle quali si menziona il "geometra" ed il suo ruolo, costituiscono gravi indizi nei confronti dell'accusato;
Il contenuto di alcune telefonate intercettate sulle utenze in uso a __________ e relative ai contatti con la moglie (che si trovava in Grecia e lì è stata arrestata dopo il sequestro della cocaina) e ad altre persone interessate al traffico (che, tra l'altro, fanno esplicito riferimento alla moglie di __________ e a un suo ruolo nella vicenda: cfr. telefonata 31.12.2001 ore 21.10 utenza __________, Verbale PS __________ del 23.05.2002), poste in relazione con il sequestro della cocaina avvenuto l'8.01.2002 e con la documentazione trovata in possesso della moglie di __________ (cfr. rapporto d'arresto inc. MP __________, AI __________), costituiscono ulteriori gravi indizi di reato nei confronti dell'accusato. A titolo esemplificativo, per quanto necessario al presente giudizio (che non concerne il merito), si vedano: il colloquio telefonico del 31.12.2001 ore 21.10 (già citato) nell'ambito del quale si fa riferimento ad un affare (che in qualche modo coinvolge anche la moglie di __________ che si trova sul posto) che sta subendo degli intoppi e per il quale é stata anticipata a __________ un'importante somma; i colloqui del 5.01.2002 ore 10.58 e 11.20, con la moglie, nei quali si fa riferimento al rischio di conseguenze per qualche cosa che sta succedendo con conseguente "apertura" di "scatole" e ci si preoccupa per la documentazione che potrebbe essere reperita presso la donna e
consiglio a stare fuori casa per un po’ (cfr. Verbale PS __________ 24.05.2002); il colloquio del 9.01.2002 ore 14.14 con persona che parla greco e riferisce quanto riportato dai media in merito a qualche cosa "che era destinato per l'estero" e in relazione al quale "per 4, 5 persone di qua formeranno un atto processuale" (cfr. Verbale PS __________ 27.05.2002).
Non da ultimo, vi é pure il fatto che verso la fine di dicembre del 2001 __________ risulta avere disponibilità finanziaria non indifferenti così da poter consegnare USD 30'000.- a __________ e prometterle ulteriore consegna in tempi brevi, ai fini dell'acquisto, da parte di quest'ultima di una vettura del costo di USD 88'000.- (cfr. Verbale PP __________ 2.05.2002; Verbale PS __________ 3.05.2002)."
Gli indizi in questione, certamente gravi, non sono stati smentiti da seguito dell'istruttoria, né nella loro esistenza né nel loro significato per rapporto ai fatti oggetto d'indagine. Anzi, ulteriori elementi di fatto, acquisiti nel corso dell'istruttoria, si aggiungono a quelli indicati, rispettivamente li rafforzano o, per meglio dire, li confermano e li precisano (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, no. 2333). Ci si riferisce, in particolare, ai contatti ed ai viaggi della moglie dell'accusato e del nominato __________ in Colombia, ai contatti ed agli invii di denaro, sempre in Colombia (da parte della moglie e del figlio dell'accusato) a favore di tale __________ (che nega di conoscere i parenti di __________, rispettivamente contatti con quest'ultimo da diversi mesi - cfr. il complemento di rogatoria inviato in Colombia e di cui all'AI __________), alla documentazione ricostruita in base alla perquisizione dei PC in uso alla moglie ed alla figlia dell'accusato (cfr. AI __________, e allegati ai complementi di rogatoria del 29.11.2002 e 13.01.2003, AI __________) relativa ai contatti con lo spedizioniere __________ (sempre in Colombia) e alla spedizione oggetto d'inchiesta.
Affermare che questi elementi non sono attribuibili a __________, rispettivamente che sono a lui estranei, significa fare astrazione dai rapporti tra __________, la moglie e __________, così come emergono dalle intercettazioni telefoniche effettuate all'inizio dell'inchiesta (segnatamente: possesso, da parte dell'accusato, di telefoni e carte SIM utilizzati per i contatti relativi all'operazione in questione con i __________ [attivi nel traffico sia in Colombia che in Italia] e con la moglie in Grecia; la presenza di __________ a Zurigo nel novembre 2001; la disponibilità d'importanti fondi da parte dell'accusato agli inizi del 2002; il contenuto di numerose telefonate intercettate; ecc.), rispettivamente al contenuto di queste intercettazioni (cfr. decisione d'arresto, doc. _ inc. GIAR __________; decisione prima proroga, inc. GIAR __________), senza dimenticare che la citata __________, già al PCT con l'accusato, afferma di conoscere (e aver avuto contatti con) lui e non la moglie e/o il figli (cfr. AI __________).
Su gran parte di questi elementi, va detto che all'accusato è stata data possibilità di esprimersi (cfr. Verbale PS __________, 9.01.2003).
La valenza indiziante del (semplice) ritrovamento di numeri telefonici di (altre) persone conosciute in carcere da __________ (quindi un po' più "attribuibili" a lui), pur se si tratta di persone già coinvolte in traffici di stupefacenti, è più dubbia, perlomeno a questo stadio dell'inchiesta.
In conclusione, sono (ancora) presenti gravi indizi di colpevolezza in capo a __________, per i reati a lui imputati.
Si può far capo al precedente giudizio (GIAR __________) anche per ciò che concerne i pericoli di fuga e di recidiva.
"__________, già condannato (due volte) a pene importanti per fatti relativi al traffico di stupefacenti, é gravemente indiziato per atti analoghi commessi durante il regime di semilibertà; ciò é sufficiente a configurare concreto pericolo di recidiva (M. Luvini, in REP 1989 p.295).
Vista la gravità del reato imputato (non da ultimo per il quantitativo) ed i precedenti, in caso da condanna é certamente prevedibile una pena importante da espiare (comminatoria: reclusione), l'età dell'imputato, l'assenza di legami particolari con il territorio svizzero (tali non sono la presenza della figlia per motivi di studio, né quella dell'amica __________) permettono di presumere che le conseguenze di una fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante dal rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292); irrilevanti, in questo contesto, sia il fatto che egli non abbia approfittato della semi libertà per sottrarsi alla rimanente espiazione della pena precedente, essendosi modificata sostanzialmente la sua situazione, sia la possibilità di una ricerca internazionale con successiva (eventuale) estradizione alla Svizzera."
Anche questi elementi non hanno perso il loro peso con il seguito dell'istruttoria, già per il solo rafforzamento degli indizi di colpevolezza a carico di __________ (cfr. considerando 3 della presente decisione).
Sebbene la presenza del pericolo di fuga e di quello di recidiva possono già bastare a giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva, non è indifferente qualche breve considerazione circa le necessità istruttorie, nell'ottica della verifica della proporzionalità della durata (patita e richiesta) della carcerazione preventiva.
Che sia importante accertare e definire le responsabilità di __________, indipendentemente dal suo atteggiamento processuale, è evidente (quasi tautologico). A tal fine, sia la rogatoria pendente in Italia, sia quelle presentate in Colombia (in parte a seguito di elementi raccolti nel primo paese con una prima richiesta di assistenza) appaiono come giustificate ed importanti: concernono elementi strettamente connessi con i fatti oggetto d'inchiesta (acquirenti/destinatari, venditori/fornitori, intermediari, ecc., della cocaina sequestrata).
E' altresì giustificato ed importante che gli accertamenti richiesti possano avvenire senza che l'accusato abbia la possibilità di influire, direttamente o indirettamente, sul loro esito. Inoltre, occorre anche considerare, e ciò anche in relazione alla pretesa "estraneità" di __________ agli elementi raccolti e da raccogliere (cfr. scritto 27/28 gennaio 2003) che "chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche le necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione – almeno fino a quando ciò sia compatibile con il principio della proporzionalità" (GIAR 19 agosto 1999 in re L., inc. 386.1999.9, cons. 4 d.).
Diversa è la conclusione in merito all'indicazione (tra i bisogni istruttori) secondo cui i procedimenti aperti all'estero, nei confronti d'altre persone presunte coinvolte nello stesso traffico, "possono portare ancora a ulteriori sviluppi" (Istanza 15 gennaio 2003, p. 4). Non vengono, infatti, indicati atti concreti (il cui esito sia atteso), si tratta di ipotesi "passive" dal profilo istruttorio, le inchieste estere (perlomeno quella in Grecia) sono aperte da tempo e gli elementi utili sono (comunque dovrebbero essere) già stati forniti e, non da ultimo, se ogni autorità coinvolta dovesse assumere atteggiamento attendista per rapporto a quanto possa emergere dalle altre, l'indagine non si chiuderebbe più.
Conclusione per certi versi analoga vale per le verifiche relative ai nomi __________ e __________. Nulla è detto circa un loro collegamento ai fatti oggetto d'indagine (a oltre un anno dall'inizio della stessa e dal sequestro della sostanza), ne consegue che il filo che lega queste persone all'accusato è (oggi) solo la comune permanenza al PCT per infrazioni alla LFStup. Se la circostanza merita approfondimento, da sola (e così è presentata) non costituisce un atto istruttorio che possa giustificare oltre un anno di detenzione preventiva; invero, più che di un atto istruttorio si tratta di una classica "informazione preliminare". Ovviamente ciò è detto (come deve essere in questa sede) sulla base degli elementi oggi noti (e forniti).
Di conseguenza, alcune delle necessità istruttorie indicate meritano di essere salvaguardate da rischio d'inquinamento o collusione. Come già detto nella decisione sulla prima istanza di proroga:
"Il suo (dell'accusato) passato giudiziario ed il suo atteggiamento processuale (rifiuto di fornire qualsivoglia spiegazione anche in merito a fatti e circostanze che lo vedono implicato direttamente e non per deduzione), se posti in connessione con le strategie poste in essere al momento dei fatti che gli vengono imputati (frequente cambiamento di collegamenti telefonici e di apparecchi cellulari; consigli dati alla moglie nei colloqui telefonici del 6 gennaio 2002) rendono concreto tale rischio e non lo deducono dal solo esercizio del diritto di non rispondere (R. Barbey, in SJ 1981, p.379 e giurisprudenza citata; Donatsch/Schmid, Kommentar, n. 39 a & 58)." (GIAR __________)
La gravità del reato imputato, la pena prospettabile in caso di condanna (anche senza considerare la recidiva), la complessità della fattispecie e le sue ramificazioni internazionali fanno si che un ulteriore protrarsi della carcerazione preventiva non sia lesiva del principio di proporzionalità (SJ 1998 p.247). Inoltre, è inevitabile che un accusato che non collabora (come suo diritto) debba in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che questa scelta potrebbe avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria, in particolare se i fatti si sono svolti a livello internazionale e necessitano, per il chiarimento, la presentazione di domande d'assistenza a paesi terzi (SJ 1998 p.247; GIAR __________, sentenza 19.08.1999 in re L. cons. 2. d.).
Quanto alla durata dell'ulteriore protrazione, tenuto conto di quanto detto al considerando precedente (in uno con l'art. 102 cpv. 1 CPP), occorre valutare il tempo ragionevolmente necessario ad esperire gli atti istruttori concretamente richiesti e di concreta connessione con i fatti oggetto del procedimento, privilegiando quei passi istruttori indispensabili per il chiarimento della situazione processuale dell'accusato e con riferimento ai quali è più marcato il pericolo di collusione. Ciò vale anche, e particolarmente, per quegli accertamenti da compiersi all’estero con la collaborazione delle autorità locali. Infatti, se vige il principio per il quale chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche le necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi limiti nell’altro principio, quello della proporzionalità: in altre parole, la durata della carcerazione preventiva non dipenderà esclusivamente dalle prove ancora da assumere, ma anche dai tempi d’inchiesta.
Il magistrato inquirente ha segnalato che l'autorità italiana ha comunicato la data del 13 febbraio per l'esecuzione degli atti richiesti (oltre un anno fa). Il complemento chiesto alla Colombia non dovrebbe richiedere tempi eccessivamente lunghi, vista la collaborazione in corso ed i tempi d'evasione della precedente richiesta d'assistenza (AI __________). Quanto alla Grecia (AI __________) la richiesta complementare è datata 29.11.2002 e concerne interrogatori già chiesti con la rogatoria del 28 gennaio 2002 (ovviamente arricchiti nelle domande e nella documentazione allegata) e, a quanto pare, non ancora effettuati (ai fini rogatoriali). I motivi di tale attesa non sono noti, ma a questo stadio non possono essere pregiudizievoli all'accusato, anche in considerazione dello scambio di informazioni tra le rispettive polizie fin dall'inizio dell'inchiesta.
Pertanto una proroga di quattro (4) mesi appare sufficiente ed adeguata, nonché rispettosa del principio di proporzionalità.
In base a tutto quanto sopra espresso, l’istanza viene parzialmente accolta, nel senso che il carcere preventivo cui è astretto l'accusato è prorogato per un periodo di quattro (4) mesi, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile d'impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19 cifra 2 LFStup. e 305 bis CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide
L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 31 maggio 2003 (compreso).
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
Procuratore generale avv. __________ (con fotocopia delle osservazioni 27 febbraio 2002 del patrocinatore dell’accusato e l'incarto di ritorno);
Avv. __________, per sé e per l’accusato;
Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano-Cadro.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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