AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2003.3501
Data decisione, Autorità: 14.02.2003, GIAR
Incarto n. INC.2003.3501 INC.2003.3502
Lugano 14 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
sedente per statuire sul reclamo presentato il 21 gennaio 2003 da
rappr. dall’avv. __________
contro
la decisione con la quale in data 20 gennaio 2003 la Polizia cantonale di __________ ha provveduto a sequestrare il suo passaporto;
viste le osservazioni 6 febbraio 2003 dell’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione e le contro osservazioni 13 febbraio 2003 del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto
A .
Il ricorrente è giunto in Svizzera il 21 ottobre 1998, ottenendo vari permessi “L”, l’ultimo dei quali valido fino al 19 ottobre 2001, per frequentare la __________. Non avendo superato gli esami necessari al passaggio al III anno, con decisione dell’Ufficio degli stranieri 17 luglio 2001, gli è stato revocato il permesso temporaneo e gli è stato impartito un termine per lasciare il territorio del Canton Ticino entro il 31 luglio 2001.
Il ricorrente ha poi chiesto ed ottenuto, in via eccezionale, la proroga del termine di partenza fino al 30 settembre 2001, essendo intenzionato a contrarre matrimonio con la cittadina svizzera signora __________. Le nozze sono poi effettivamente state celebrate a __________ in data 21 settembre 2001.
Con decisione 8 marzo 2002 l’Ufficio degli stranieri ha negato al ricorrente il rilascio di un permesso di dimora annuale, essendo nel frattempo emerso che il matrimonio era stato fin dall’inizio solo di forma, ma di fatto totalmente inesistente. Tale decisione è stata confermata, a seguito delle successive impugnative introdotte dal signor __________ presso le varie istanze di ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato con risoluzione 14 maggio 2002, poi dal Tribunale cantonale amministrativo con decisione 26 settembre 2002 ed infine dal Tribunale federale con sentenza 13 novembre 2002. In quest’ultima sede il ricorso del signor __________ è stato considerato ai limiti della temerarietà.
Con scritto 3 dicembre 2002 l’Ufficio degli stranieri ha fissato al qui ricorrente, in applicazione dell’art. 12 LDDS, un termine scadente il 31 dicembre 2003 per lasciare il territorio cantonale. Tale scritto è però subito stato annullato e sostituito con nuovo scritto del 6 dicembre 2002, nel quale il termine di partenza è stato rettificato con scadenza per il 31 dicembre 2002. Contro quest’ultimo termine di partenza il signor __________ è insorto con ricorso 30 dicembre 2002 al Consiglio di Stato, ricorso che è stato nel frattempo respinto con decisione definitiva del 28 gennaio 2003. Anche l'ulteriore ricorso 5 febbraio 2003 al Tribunale cantonale amministrativo è stato prontamente respinto da quest'ultimo Tribunale in data 7 febbraio 2003, e dichiarato temerario.
B .
In data 20 gennaio 2003 il signor __________ è stato interrogato dalla Polizia cantonale di __________ sui motivi del mancato rispetto del termine di partenza. Al termine dell’interrogatorio la Polizia ha deciso di trattenere il passaporto del signor __________ a titolo cautelativo.
Con il ricorso in oggetto (presentato in data 21 gennaio 2003) il signor __________ postula l’annullamento della decisione di sequestro del suo passaporto e la concessione del gratuito patrocinio. Egli contesta di dover essere sottoposto alla legislazione sulle misure coercitive, non essendo egli né un clandestino né un asilante; la polizia avrebbe inoltre agito con modalità proceduralmente non corrette e in violazione dei diritti di parte.
Nelle osservazioni 6 febbraio 2003 l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione (di seguito: Ufficio giuridico) contesta in ordine la competenza di questo giudice e chiede, in via principale, che il ricorso sia dichiarato irricevibile. La misura impugnata non sarebbe a suo dire “stata adottata quale misura sostitutiva alla carcerazione (art. 2 LMC)”, ma “disposta in esecuzione dello sfratto giusta l’art. 14 cpv. 3 LDDS”. Il provvedimento impugnato sarebbe stato preso unicamente in applicazione dell’art. 14 LDDS, ad esclusione della normativa federale (artt. 13a - 13e LDDS) e cantonale (LCM e RLCM) sulle misure coercitive. Di conseguenza, non trattandosi di misura coercitiva, la competenza di questo giudice sarebbe preclusa.
L’Ufficio giuridico chiede comunque, in via subordinata, che il ricorso sia respinto e il “deposito del documento di viaggio“ confermato.
Nelle contro osservazioni 13 febbraio 2003 il ricorrente ribadisce le posizioni e le richieste formulate nel ricorso
Delle contrapposte argomentazioni delle parti si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario per evitare inutili ripetizioni.
in diritto
Diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio giuridico la competenza di questo giudice è certamente data.
L'art. 14 cpv. 3 LDDS, invocato dall’Ufficio giuridico a fondamento della decisione impugnata,
è stato introdotto nella legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) con la legge federale del 14 marzo 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (in vigore dal 1 febbraio 1995) e meglio dalla stessa legge che ha introdotto gli artt. 13a -13e LDDS. La misura della perquisizione dello straniero allo scopo di reperire il suo documento di legittimazione o più semplicemente l’obbligo fatto allo stesso di depositare detto documento per metterlo al sicuro in vista dell’allontanamento, previsti dall’art. 14 cpv. 3 LDDS, sono dunque da annoverarsi tra le misure coercitive stesse.
Molto esplicito in tal senso é del resto il Messaggio del Consiglio federale là dove, commentando l’introduzione di questa normativa, rileva che:
“le autorità competenti in materia di stranieri devono poter contare sul fatto che gli stranieri, in procedura di allontanamento o di espulsione, abbiano a consegnare i documenti, allo scopo d’accertamento dell’identità ed attuazione della relativa decisione. Il fatto che spesso molti richiedenti l’asilo ed anche altri stranieri omettano di farlo rende più difficile o addirittura impossibile l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione ordinati. Entrano quindi in linea di conto, come misura coercitiva allo scopo di procurare i giustificativi necessari per l’espulsione o lo sfratto, in primo luogo la perquisizione dello straniero e degli oggetti che porta con sé” (FF 1994 I 300).
D’altra parte, se è pur vero che gli artt. 4 e 31 LMC, assegnando la competenza a questo giudice in materia di misure coercitive, fanno riferimento alla carcerazione di cui all’art. 13c cpv. 2 LDDS, va detto che l’art. 32 LMC estende la competenza a tutte le altre decisioni dell’autorità amministrativa. Tra queste rientrano senza dubbio anche le misure messe in atto in applicazione dell’art. 14 cpv. 3 LDDS aventi per scopo di mettere al sicuro i documenti di legittimazione degli stranieri da allontanare.
Del resto la trattenuta del documento di legittimazione messa in atto in applicazione di questa norma di legge é senz’altro assimilabile per analogia, in ragione dei suoi effetti (segnatamente quello di limitare allo straniero la possibilità di circolare e di varcare il confine), al deposito dei documenti previsto dall’art. 2 LMC quale provvedimento sostitutivo della carcerazione. L’Ufficio giuridico non contesta che questo giudice sia competente a decidere i ricorsi contro le decisioni adottate in applicazione di quest’ultimo articolo.
L’assegnazione della competenza alla medesima autorità di ricorso per le misure previste dall’art. 14 cpv. 3 LDDS e quelle previste dall’art. 2 LMC, appare quindi inderogabile per evitare disparità di trattamento e per unità di materia.
Il ricorso 21 gennaio 2003 avverso la decisione 20 gennaio 2003 della Polizia cantonale appare dunque senz’altro ricevibile.
Le autorità competenti in materia di stranieri devono poter contare sul fatto che gli stranieri, in una procedura di allontanamento o di espulsione, abbiano a consegnare i documenti di legittimazione, allo scopo di permettere l’accertamento dell’identità e di attuare la relativa decisione. Qualora lo straniero rifiuti di consegnare spontaneamente i documenti, l’autorità competente può ordinare la perquisizione dello straniero e degli oggetti che egli porta con sé (art. 14 cpv. 3 LDDS).
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, questa misura non é applicabile solo ai richiedenti l’asilo, ma anche a tutti gli stranieri che non dispongono o non dispongono più di un permesso di soggiornare sul nostro territorio (Messaggio menzionato: FF 1994 I pag. 283 e 300).
La misura é di competenza della Polizia cantonale, che provvede a mettere in atto quanto necessario per entrare in possesso dei documenti di legittimazione, ritenuto che l’eventuale perquisizione corporale può comunque essere effettuata solamente da persone dello stesso sesso (artt. 6 LMC e 2 lett. c) e e) RLMC; FF 1994 I 300).
Condizioni per la messa in atto della misura sono l’esistenza di una procedura di allontanamento e di espulsione e la necessità di mettere al sicuro i documenti di legittimazione dello straniero.
La legge non prevede che la misura debba essere preliminarmente intimata per iscritto allo straniero mediante decisione (Nicolas Wisard: Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, pag. 242).
Nel caso in esame la misura messa in atto dalla Polizia cantonale il 20 gennaio 2003 appare senz’altro conforme ai dettami di legge e adeguata alle circostanze.
Siamo in effetti nell’ambito di una procedura di allontanamento, ritenuto che al ricorrente é stato rifiutato il rilascio del permesso di dimora annuale (decisione confermata in ultima istanza dal Tribunale federale in data 13 novembre 2002) ed era stato impartito un ultimo termine scadente il 31 dicembre 2002 per lasciare il nostro territorio. Benché tenuto ad ottemperare a questo termine, non ha lasciato il nostro territorio ed ha impugnato l’ordine di partenza con ricorsi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo, quest'ultimo dichiarato temerario.
Interpellato da questo giudice, il ricorrente non ha escluso possibilità di nuovo ricorso al Tribunale federale e ha precisato che “male che vada ...lascerà il cantone Ticino. In via subordinata entro la fine di aprile del corrente anno al massimo” .
La decisione della Polizia cantonale di mettere al sicuro il passaporto del ricorrente é dunque senz’altro misura idonea a garantire la messa in atto dello sfratto e non contravviene al rispetto del principio della proporzionalità.
La misura appare del resto adeguata all'atteggiamento assunto dal ricorrente.
L'inoltro di gravami defatigatori e temerari con il sol scopo di rinviare la partenza, consentono infatti di ritenere che il ricorrente metterà in atto ancora altri espedienti per opporsi ai tentativi di allontanamento. L'occultamento o la distruzione del passaporto può rientrare tra questi espedienti.
Pure dal profilo procedurale la decisione è stata correttamente intimata al ricorrente nel corso dell’interrogatorio del 20 gennaio 2003, ritenuto che la mancata firma del verbale da parte dell’intimato non inficia la validità dell’intimazione.
I motivi per i quali la misura é stata adottata e meglio la necessità di mettere il passaporto cautelarmente al sicuro per garantire il suo allontanamento, sono chiaramente desumibili dal verbale dell’interrogatorio sopramenzionato. Il ricorrente ha d’altronde avuto la possibilità di esprimersi sugli stessi nell’ambito della procedura ricorsuale.
L'eccepita carenza formale nell'indicazione dei rimedi di diritto non è stata di pregiudizio in quanto il ricorrente ha impugnato la misura nel rispetto della legge procedurale (v. decisione 1. febbraio 1993 in re C.B., Giar 41.1993.7).
Va qui ricordato che il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sancire che una decisione priva dei rimedi giuridici non è nulla (DTF 112 Ib 422 consid. 2d; 107 Ia 76 consid. 4a).
In conclusione il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione della Polizia cantonale di trattenere a titolo cautelativo il passaporto del signor __________ merita di essere confermata.
La domanda di concessione del gratuito patrocinio va infine anch’essa respinta, il gravame essendo destinato all’insuccesso fin dall’inizio.
Tassa e spese di giustizia, proporzionate al dispendio causato dalla vertenza, seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
Il ricorso è respinto.
La domanda di concessione del gratuito patrocinio é respinta.
La tassa di giustizia di fr. 600.00 e le spese di fr. 50.00 sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione é dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione .
Intimazione a:
avv. __________, per sé e per il ricorrente;
Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Viale Stefano Franscini 15, 6500 Bellinzona, con copia delle contro osservazioni del ricorrente e l'incarto di ritorno;
Polizia del Cantone Ticino e per essa al responsabile della Gendarmeria Sottoceneri cap __________.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster