AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.1999.29602
Data decisione, Autorità: 31.03.2003, GIAR
Incarto n. INC.1999.29602
Lugano 31 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente
sedente per statuire sul reclamo presentato l'8 giugno 1999 da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
contro la decisione 27 maggio 1999 dell'allora Procuratore pubblico avv. __________, che ha respinto complementi di prova nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di falsità in documenti, carente diligenza in operazioni finanziarie, rifiuto della prova del sangue e inosservanza dei doveri in caso di infortunio;
viste le osservazioni 11 giugno 1999 del magistrato inquirente, che ha postulato la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A.
Il procedimento pendente contro __________, come a promozione dell’accusa del 30 marzo 1998 per i reati ricordati in epigrafe (doc. _ dell’inc. MP __________), si riferisce a due distinte fattispecie.
Il 1. maggio 1997 l’accusato era stato fermato dalla Polizia in un ristorante di __________, in quanto sospetto autore del danneggiamento di un lampione, durante una fase di retromarcia con l’automobile da lui condotta. Apparendo in stato fisico alterato e confrontato dagli agenti con la necessità di sottoporsi alle consuete prove di verifica del tasso alcoolemico, __________ si è fermamente opposto a qualsivoglia intervento del genere, pretestando per rifiutare il prelievo del sangue di essere in cura anticoagulante (v. rapporto e annesso verbale dell’accusato, non firmato, doc. _ del citato inc. MP).
Nel contesto dell’inchiesta per titolo di truffa aggravata a carico di __________ (nel frattempo condannato dalla Corte delle Assise criminali, il 24 settembre 1997), a seguito di denuncia venne coinvolto anche __________ con imputazioni per reati patrimoniali e documentali: questo procedimento è sfociato nel decreto di abbandono del 30 aprile 1998 (ABB __________). Le indagini sono per contro continuate segnatamente per carente diligenza in operazioni finanziarie, avendo egli omesso di convenientemente accertare l’avente diritto economico di valori che accettò di prendere in consegna, collocare e trasferire a titolo professionale su conti aperti a nome della ditta __________ S.A.
Il ricorso dell’accusato contro la corrispondente promozione dell’accusa è stato respinto con la sentenza 12 maggio 1998 della Camera dei ricorsi penali (CRP __________).
B.
Il 20 aprile 1999 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 CPP (doc. _ del citato inc. MP).
Entro il termine prorogato, con allegato del 21 maggio 1999 (doc. __________ c.s.), __________ ha chiesto l’assunzione di prove, consistenti – per l’accusa di carente diligenza in operazioni finanziarie – nel richiamo di atti dal procedimento contro __________, in una perizia giudiziaria sulle entrate sul conto inquisito, nel confronto con lo stesso __________ e nell’interrogatorio di __________ e – per quanto concerne i reati di circolazione stradale – nell’interrogatorio del dott. __________ e di testimoni. Precisato che la perizia allestita nel procedimento a carico di __________ e la sentenza di condanna di quest’ultimo già sono acquisite all’incarto, il Procuratore pubblico ha respinto tutti gli altri postulati mezzi di prova, in quanto non determinanti, con decisione del 27 maggio 1999 (doc. __________ c.s.).
Ne è seguito il reclamo in discussione, con le menzionate osservazioni del magistrato inquirente: per evitare inutili ripetizioni, delle rispettive argomentazioni si dirà più innanzi nel contesto della valutazione delle singole litigiose prove.
e considerando
in diritto:
Il reclamo, tempestivamente prodotto dal destinatario della decisione impugnata ed accusato, quindi da persona legittimata, è ricevibile in ordine, essendo rispettati e dettami degli art. 280 e rel. CPP.
Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231).
3.1
__________ assevera che sulle relazioni fiduciarie della __________ S.A. sono confluiti unicamente fondi tramite istituti bancari con controllo delle generalità del bonificante e della lecita provenienza dei versamenti: __________ inoltre gli aveva dato assicurazione che quella relazione serviva unicamente a gestire suoi conti personali. La perizia è allora necessaria per dimostrare che le poche operazioni effettuate non erano tali da suscitare dubbi o sospetti.
Per il Procuratore pubblico è agli atti la perizia esperita nel procedimento a carico di __________, che già evidenzia i movimenti finanziari in discussione, con loro ricostruzione in dettaglio, per cui “basta leggerla”.
L’assunto del magistrato inquirente merita tutela, non essendo sufficiente l’allegazione dell’accusato reclamante per cui la perizia acquisita sarebbe ”oltremodo complicata, dispersiva e molto voluminosa” e non fornirebbe “in modo comprensibile e chiaro” indicazioni sulle operazioni in discussione: non v’è altro, nel dire di __________, a dar parvenza di solidità a tali pretese carenze rispettivamente insufficienze. La prova qui chiesta appare pertanto del tutto superflua, in quanto in pratica doppione di quella nota, eventualmente riservato all’accusato di chiederne delucidazione nel seguito della procedura.
3.2
Ancora secondo __________, __________ avrebbe sostenuto il falso, affermando di aver fatto sapere al reclamante che sul conto della __________ S.A. operava con denaro di clienti, contrariamente alle dichiarazioni rilasciate in precedenza dallo stesso __________ con l’assicurazione del versamento unicamente di denaro di sua proprietà. Il confronto risulta conseguentemente indispensabile per il necessario chiarimento.
Per il magistrato inquirente le dichiarazioni di __________ non sono determinanti e neppure costituiscono gli unici indizi a carico di __________, per cui anche un cambiamento di versione di __________ sarebbe di nulla influenza.
Anche questa prova non viene accolta, in quanto un confronto nella fase predibattimentale, oltre che di consistenza problematica data la situazione processuale di __________, non risulta produttivo ai fini della conclusioni del Procuratore pubblico, per cui potrà – se del caso – essere chiesto ulteriormente all’eventuale dibattimento.
3.3
Come ad istanza e reclamo, il teste __________, dipendente della __________, dovrebbe essere nuovamente sentito su quanto da lui dichiarato non chiaramente a proposito dell’entrata di bonifici.
Questo nuovo interrogatorio era già stato chiesto il 19 novembre 1998, con decisione negativa del Procuratore pubblico del 23 novembre 1998. Ora per prove proposte prima della chiusura dell’istruzione formale a norma dell’art. 196 CPP ed in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo a quel momento nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12). E qui nuove emergenze non vengono neppure accennate, per cui il reclamo su questo punto si avvera irricevibile.
4.1
In relazione all’accusa di rifiuto della prova del sangue, assisa sulla perdurante terapia anticoagulante, per __________ è importante interpellare il dott. __________ “per sapere esattamente quali spiegazioni e raccomandazioni” egli ha dato al suo paziente, quest’ultimo personalmente convinto della possibilità di un prelievo di sangue solo in via eccezionale e sotto sorveglianza dello stesso dott. __________.
Il Procuratore pubblico fa presente che il dott. __________ già ebbe a certificare di non aver dato all’accusato nessuna particolare indicazione. Ed in effetti il 12 agosto 1998 proprio la difesa ha prodotto la dichiarazione 15 luglio 1998 del dott. __________, di lampante chiarezza (doc. __________ dell’inc. MP e allegato):
“…il signor __________ non è stato informato in modo particolare per quel che concerne un prelievo venoso in paziente anticoagulato poiché tale prelievo non richiede nessuna speciale precauzione e non comporta alcun pericolo se eseguito da personale sanitario competente.”
Non sono necessari commenti per definire questa richiesta di prova ai limiti della temerarietà.
4.2
Il reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio è una contravvenzione (art. 92 cpv. 1 LCStr), per cui – la fattispecie imputata essendo stata commessa il 1. maggio 1997 – la prescrizione assoluta era già caduta al momento della formulazione del reclamo (secondo l’art. 72 cfr. 2 ultima frase, nella versione allora vigente).
Non si entra quindi nel merito della prova consistente nell’assunzione di testimoni presenti sul veicolo condotto dall’accusato e sul posteggio, dove si sarebbe verificato l’incidente.
In quanto ricevibile, il reclamo è conseguentemente respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), le spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG).
Per i quali motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 30.- sono a carico di __________.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
Procuratore pubblico avv. __________ (con l’incarto processuale di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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