AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.50607
Data decisione, Autorità: 16.05.2002, GIAR
N. 506.2000.7 L Lugano, 16 maggio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza presentata il 7 maggio 2002 dal
Procuratore pubblico avv. __________
intesa ad ottenere una quarta proroga della durata di sei mesi del carcere preventivo cui è astretto
____________, attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinato dall'avv. __________)
nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di truffa e altri reati;
viste le osservazioni 14 maggio 2002 dell'accusato, che in via principale si oppone all'istanza, ammettendo subordinatamente una proroga limitata a tre mesi;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
Si ricorda che ____________, avvocato con studio proprio a Lugano, venne arrestato il 24 agosto 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa, estorsione, corruzione attiva e riciclaggio. Il carcere preventivo è stato prorogato una prima volta di tre mesi e cioè sino al 23 maggio 2001, compreso (v. decisione 19 febbraio 2001. inc. GIAR 506.2000.2), una seconda volta di sei mesi e cioè sino al 22 novembre 2002 (v. decisione 21 maggio 2001, inc. GIAR 506.2000.3) e da ultimo ancora di sei mesi e cioè sino al 21 maggio 2002 (v. decisione 20 novembre 2001, inc. GIAR 506.2000.6): nessuno di questi giudizi è stato impugnato.
Riassuntivamente ____________, all'inizio imputato dell'ottenimento indebito di consulenze e favori dal funzionario statale ____________, con il quale ha pure fraudolentemente incassato da terzi denaro asseritamente destinato a manovre corruttive, è stato poi oggetto di estese indagini per altro più ampio contesto di riciclaggio da parte sua di importanti somme di denaro connesse con traffici di stupefacenti. Atti anche recentemente acquisiti dalle competenti Autorità penali italiane dimostrano a questo proposito coinvolgenti contatti di ____________ con i vertici del crimine organizzato italiano, ad di là delle reticenze, ammissioni e ritrattazioni dell'accusato stesso.
Il Procuratore pubblico chiede un'ulteriore proroga di sei mesi del carcere preventivo cui è astretto ____________, forte degli indizi di colpevolezza, ampliatisi ed aggravatisi come ricordato sopra, con costanza di pericolo di collusione e di fuga.
Come in precedenza, con le sue presenti osservazioni, l'accusato non si sofferma sulla sostanza degli addebiti mossigli, ma in via principale postula la reiezione dell'istanza a ragione della lunga durata della carcerazione preventiva, quando le indagini erano già state avviate ben prima dell'arresto e le rogatorie sono ormai acquisite, mentre il suo atteggiamento ("per momenti si è avvalso della facoltà di non rispondere") corrisponde a suo buon diritto procedurale. Conferma ancora che il pericolo di fuga è inesistente, per il suo ancoramento con il nostro territorio, la vendita della sua casa derivando unicamente da "pressanti necessità economiche". Anche in considerazione
delle comminatorie di legge, proporzionalità vuole cessazione del carcere preventivo, fatta salva la subordinata di cui in entrata.
Come noto, secondo il dettato di legge e giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, segnatamente per evitare collusione, ed il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Anche presentemente, sufficienti presupposti di legge, come esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, eventualmente sino al dibattimento processuale.
4.1
Anche se non è stata esplicitamente posta in discussione l'esistenza di adeguati (seri e concreti) indizi di colpevolezza, occorre esaminarne d'ufficio gli estremi, trattandosi della condizione preliminare e di base per consentire privazione della libertà. In ogni modo, per non pregiudicare il discorso di merito, è sufficiente far riferimento a quanto già in proposito esposto nelle precedenti analoghe decisioni, con riferimento alle ammissioni di allora dell'accusato, come ad esempio nel giudizio del 21 maggio 2002 (inc. GIAR 506.2000.3):
"A parte le fattispecie consumate con ____________, emerge un importante coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, con partecipazione ad organizzazioni criminali, sia pure - al dire di ____________ - quale "piccolo anello" (verbale di polizia 25 aprile 2001, pag. 6), ma - va qui costatato - essenziale nella movimentazione attraverso il territorio svizzero di importi per svariati milioni di franchi, ed a questo riguardo basta la seguente ammissione dell'accusato (dopo persistenti fantasiose versioni):
"Tutta l'operazione doveva aggirarsi sui 60 miliardi di lire italiane, di cui 55 circa sono stati da me movimentati per i cambi LIT / CHF - CHF / US$.
Confermo che i CHF 11'949'160.- rinvenuti e sequestrati nel mio studio, nonché l'equivalente delle commissioni depositate in banca, fanno parte di questa operazione denominata "__________". Ovvero trattasi di denaro consegnatomi da questa organizzazione calabrese, provento dal traffico di droga."
(verbale di polizia 19 aprile 2001, pag. 8)"
A poco valgono le ritrattazioni a partire dal 25 marzo 2002, intese ad indirizzare ad altre non note persone queste attività, con esclusione delle cosche prima indicate (come al corrispondente verbale di polizia, contenente le conferme al magistrato inquirente), ritrattazioni puntualmente contestate a ____________ - sulla scorta di atti e di riscontri provenienti da indagini italiane (tra i quali documenti occultati sicuramente per conto di ____________ e dei suoi compari) - nel corso di successivi verbali (v. ad esempio l'elenco preciso di tutti gli indizi che portano alle famiglie __________ -__________ -__________, nel verbale di polizia 13 maggio 2002, pag. 6 e ss.), come di legge "chiariti" dinnanzi al Procuratore pubblico, presente il difensore (e quindi noti), da ultimo con diffuso verbale del 15 maggio 2002. Fanno in particolare spicco le risultanze di documentazione rinvenuta in Italia, che - per così dire - contabilmente e con alta verisimiglianza è conferma della diretta connessione tra "coccodrillo", organizzazione mafiosa (le menzionate "famiglie") e ____________.
4.2
Oltre a quanto costatato nei precedenti citati giudizi, con la ribadita espressione di timore da parte dell'accusato nei confronti di terzi direttamente o indirettamente coinvolti, a confermare pericolo di collusione basta fare riferimento alle sospette comunicazioni che ____________ ha fatto uscire segretamente dal Penitenziario, attraverso un compiacente (!) legale (da
sottolineare: non il patrocinatore penale), chiaramente intese a dare suggerimenti (v. verbale di polizia 25 marzo 2002, pag. 9 e 12; verbale 15 maggio 2002 dinnanzi al Procuratore pubblico, pag. 6 ss., che ha puntualmente prospettato lo scritto clandestino e contestato le poco rispondenti argomentazioni dell'accusato).
4.3
Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda nuovamente che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
In proposito mantiene attualità quanto evocato il 21 maggio 2001 (inc. GIAR 506.2000.3):
"Come già considerato nella precedente richiamata decisione, la situazione personale di ____________, che intrattiene una relazione sentimentale con una cittadina ceca e che si vede annullata la possibilità di esercitare la sua professione in Svizzera, i suoi rapporti con l'estero e meglio le passate connivenze, con interesse collusivo e con verosimili disponibilità anche finanziarie, e la prospettiva di una condanna di rilievo fanno più che concreta l'eventualità della scelta di latitanza. Né vale ricordare che non si sottrasse all'arresto, quando poteva ritenere scarsi gli elementi a suo carico, tanto da negare fermamente e raccontare frottole nelle viste di un rapido rilascio."
A ciò si aggiunge la non contestata intenzione di vendere la casa di __________, con diminuzione di legami con il cantone Ticino, quand'anche ____________ sia cittadino svizzero ed abbia qui famiglia.
Nelle precedenti decisioni di proroga, in punto alla proporzionalità della sua durata si osservò:
"Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine
nonostante l’atteggiamento sicuramente defatigatorio dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte e residenti all'estero, nonché della prevedibile pena privativa della libertà, verosimilmente da espiare."
Ora si arriva al capo di due anni e oltre, di certo tempo eccezionalmente lungo, ma che, anche dopo novembre 2001 (dalla concessione della corrente proroga), trova giustificazione nella complessità della fattispecie e nel comportamento processuale dell'accusato. A quest'ultimo proposito, senza dimenticare le cennate manovre collusive e di occultamento di documentazione, si richiamano nel contempo reticenze e ritrattazioni, nonché rinvii di interrogatori, anche con pretesa attestazione di incombente malessere punto certificato (v. verbale di polizia 19 aprile 2002), non senza sequela di commenti sulla propria situazione personale:
"… ammetto di aver dato diverse versioni sulla proprietà e sull'origine del denaro con l'intento nascosto, ribadito anche al legale mio rappresentante, che facilitando la confisca del denaro che mi è stato sequestrato avrei avuto la speranza di porre fine a questa inchiesta che mi uccide. Non è stato certo lo strumento migliore per difendermi e questo lo so."
(verbale di polizia 23 aprile 2002, pag. 4, v. anche il verbale di polizia 13 maggio 2002)
E' ben vero che un accusato non ha nessun obbligo di dire la verità e che è legittimato ad esprimersi come ha fatto e sta facendo ____________, ma allora non può lamentare forzato rallentamento delle indagini.
In ogni modo, tenuto conto dell'oggettiva durata della carcerazione preventiva e dell'attuale impulso agli interrogatori, con la presenza del patrocinatore, la proroga qui chiesta appare esuberante, per cui viene contenuta in limiti di sicuro rispetto del principio di proporzionalità e di eventualità di controllo da parte di questo giudice (rimanendo ovviamente preminente il noto obbligo del Procuratore pubblico di non protrarre la privazione della libertà personale oltre il necessario e di agire celermente, salvaguardata altresì la possibilità di formulare in ogni tempo ragionata istanza di libertà provvisoria).
Di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è parzialmente accolta (vale a dire sino al 30 settembre 2002), con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto ____________ è prorogato sino al 30 settembre 2002, compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l'accusato;
Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle
osservazioni dell’accusato e con atti dell'incarto MP __________ di ritorno);
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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