AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2002.2704
Data decisione, Autorità: 03.05.2002, GIAR
N. 27.2002.4 L Lugano, 3 maggio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 26/29 aprile 2002 da
____________, attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinata dall'avv__________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 2 maggio 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________;
viste le osservazioni 3 maggio 2002 dell'accusata, che propone la cauzione di fr. 150'000.- per l'ottenimento della libertà provvisoria;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
____________ è stata arrestata il 16 gennaio 2002, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti, in particolare in danno di __________: questo giudice, oltre ad aver confermato l'arresto dell'accusata all'udienza del 17 gennaio 2002, ebbe a respingere la prima istanza di libertà provvisoria del 26 febbraio 2002 con decisione del 6 marzo 2002 (inc. GIAR 27.2002.2), dedotta alla Camera dei
ricorsi penali, che l'ha tutelata con sentenza 28 marzo 2002 (CRP 60.2002.91), ed una seconda analoga istanza del 17 aprile 2002 con decisione 22 aprile 2002 (inc. GIAR 27.2002.3), che sino ad oggi non risulta essere stata impugnata, per cui a questi giudizi anche ampiamente vicini nel tempo si può fare sicuro riferimento in questa nuova simile pendenza;
ora, con l'istanza in oggetto, ____________ si limita a chiedere di essere "liberata su cauzione in attesa del giudizio", lasciando al magistrato inquirente di valutarne l'importo: tutto qui, con buona pace dell'obbligo di motivazione di istanze e reclami;
di rimando, il Procuratore pubblico esprime preavviso negativo, fondandosi sui precedenti menzionati giudizi, per concludere che non vi è spazio a libertà su cauzione (neppure quantificata), con l'aggiunta della prossima chiusura dell'istruzione formale;
solo con le osservazioni al reclamo viene proposto il versamento di una cauzione di fr. 150'000.-, "importo rilevante" ottenuto da famigliari, tale da corrispondere alla sostanza dei precedenti giudizi della Camera dei ricorsi penali e di questo giudice;
in diritto vale quanto già esposto in particolare nella decisione 6 marzo 2002:
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione, ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
pure per quanto concerne gli indizi di colpevolezza, è di attualità quanto considerato in precedenza, con semplice rinvio alle pregresse decisioni, anche perché il tema non è qui ripreso dall'istante;
non apparendo più preminente il pericolo di collusione, per la conclusione dell'attività istruttoria da parte del Procuratore pubblico, rimane quello di fuga, che ha avuto il seguente apprezzamento nella decisione 22 aprile 2002:
Nella decisione 6 marzo 2002, questo giudice non si era soffermato più di quel tanto sull'esistenza del pericolo di fuga, in quanto a quel momento comunque superato da accertato pericolo di collusione, con cenno a possibile suo superamento attraverso "congrua prestazione di cauzione".
Di diversa opinione fu poi la Camera dei ricorsi penali, con la sentenza 28 marzo 2002, per le seguenti considerazioni:
"Nella fattispecie vi è evidentemente un concreto e grave pericolo di fuga. ____________ è infatti cittadina italiana, ivi domiciliata, senza alcun particolare legame con la Svizzera. La figlia vive in Italia.
In queste circostanze l'accusata non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità inquirenti elvetiche, nella prospettiva, in caso di condanna, di una grave sanzione penale.
La dichiarata disponibilità della ricorrente a rimanere a disposizione delle autorità inquirenti non è certo sufficiente per ovviare il pericolo di fuga, ritenuto che gli altri elementi sopra indicati confortano l'alta verosimiglianza di tale rischio."
con l'aggiunta che
"… una cauzione di soli fr. 25'0000.--, come proposto dalla ricorrente, sarebbe comunque improponibile, in quanto sproporzionata rispetto alla gravità dei reati ed al concreto rischio di fuga."
Questi argomenti hanno tuttora validità, anche per l'approssimarsi della conclusione del procedimento con il giudizio di merito e l'eventualità di un'importante sanzione privativa della libertà, senza spazio per l'apprezzamento di una cauzione, che neppure l'accusata istante propone e giustifica al di là di quella indicata in passato e come visto considerata assolutamente insufficiente.
l'istanza non ha fornito indicazioni sulla possibile entità della cauzione, per cui non è stato possibile al Procuratore pubblico trarre concrete valutazioni di corrispondenza con salvaguardia da pericolo di fuga: ora vi è l'offerta dell'importo di fr. 150'000.-, senza altri particolari riscontri, per cui non è dato a questo giudice di trarre conveniente valutazione e neppure (a ragione dei ristretti termini per decidere sull'istanza) di interpellare il magistrato inquirente, al quale pertanto l'offerta è devoluta per la sua decisione di prima istanza;
anche preso atto della prossima chiusura dell'istruzione formale (v. il decreto di deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP, sino al 9 maggio 2002), il carcere preventivo sin qui sofferto, in un procedimento che ha presentato difficoltà di indagini e di approcci personali, risulta rispettoso del principio di proporzionalità;
l'istanza, di per sé irricevibile per assenza di motivazione, è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria, di per sé irricevibile, è respinta.
Sull'offerta di cauzione deciderà il Procuratore pubblico.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusata istante;
Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni dell’istante).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster