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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2002.21402
Data decisione, Autorità: 03.05.2002, GIAR
N. 214.2002.2 L Lugano, 3 maggio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 29 aprile 2002 da
____________, attualmente presso le carceri pretoriali di Bellinzona
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 29 aprile / 2 maggio 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________;
viste le osservazioni 2 maggio 2002 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
Per diverse coincidenze ed in particolare loro presenza sui luoghi (dove successivamente si sono verificati furti con scasso), con il pretesto di cercare lavoro, ma in realtà per eseguire un mascherato sopralluogo, ____________
e ____________ sono stati controllati dalla polizia e finalmente arrestati la notte sul 12 aprile 2002, dopo la commissione di due ultime operazioni ladresche.
____________, prima ancora dell'intervento del suo patrocinatore, ha subito ammesso le sue responsabilità in altre operazioni del genere, con il menzionato correo, anche all'udienza di conferma dell'arresto dinnanzi a questo giudice, dopo promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di ripetuto furto e ripetuto danneggiamento (v. verbale di polizia annesso al rapporto di arresto del 12 aprile 2002, doc. 2 dell'inc. MP 1937/2002; verbale di polizia dello stesso giorno, doc. 9 inc. MP; verbale di conferma dell'arresto pure dello stesso giorno, doc. 5 inc. MP). Le successive completazioni fanno stato di oltre quaranta furti, consumati a partire dall'aprile 2001 (v. verbali di polizia del 16, 19 e 25 aprile 2002, rispettivamente doc. 10, 12 e 14 dell'inc. MP).
L'istanza di libertà provvisoria parte dalla costatazione che a questo stadio delle indagini non rimangono altri punti da chiarire, ____________ non dovendo caricarsi delle reticenze del correo, anche con attenzione alla negativa eventualità di perdere il posto di lavoro. Difettano peraltro i presupposti di legge per mantenere in essere la carcerazione preventiva, essendo da escludere altri bisogni dell'istruzione, pericolo di fuga (non avendo l'accusato apprezzabili legami all'estero) e pericolo di recidiva (non essendovi manifestamente elementi in tal senso).
Con preavviso negativo, il Procuratore pubblico si oppone all'istanza, avanzando permanenti bisogni istruttori per la necessaria completa ricostruzione dei fatti, donde anche pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, senza dimenticare il pericolo di recidiva per i numerosi nuovi reati commessi, che si riallacciano a quelli sanzionati con sentenza 29 gennaio 1998 della Corte delle assise correzionali, che gli ha inflitto otto mesi di detenzione sospesi condizionalmente per il periodo di prova di tre anni.
Le osservazioni al preavviso negativo ribadiscono quanto sostenuto con l'istanza di libertà provvisoria. Grazie alla collaborazione prestata dallo stesso ____________, l'inchiesta è praticamente conclusa, per cui non vi sono più bisogni istruttori, né ricorre pericolo di collusione, dovendo allora prevalere la preoccupazione di non perdere il posto di lavoro. Nel presente procedimento "esistono tutta una serie di attenuanti generiche e specifiche … che in questa sede appare per lo meno fuorviante anticipare", per cui dai fatti presentemente indagati non si possono trarre motivi a sostegno di pericolo di recidiva e neppure a ciò servono gli antecedenti, l'attuale carcerazione preventiva non dovendo valere quale "strumento punitivo".
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, ed il pericolo di recidiva.
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.
4.1
Non occorrono molte parole per dimostrare ricorrenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, bastando fare riferimento alle menzionate ammissioni di ____________. Si deve in ogni modo sottolineare la gravità soggettiva e oggettiva di ripetuto delinquere, oltre tutto nonostante precedente esperienza giudiziaria di cui ancora si dirà.
4.2
E' ben vero che l'inchiesta si trova a buon punto, grazie all'abbastanza spontanea collaborazione di ____________ e poi anche alle ammissione di ____________. Tuttavia i rispettivi ruoli devono ancora essere meglio specificati, con completa ricostruzione del quadro dei numerosi furti commessi, anche attraverso confronti tra i due correi: da ciò l'evidenza di pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, dal quale si vuole salvaguardia, per una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio degli accusati.
4.3
Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).
Pesa in questo ambito il precedente iscritto a casellario giudiziale (doc. 17 inc. MP) e noto a questo Ufficio giudiziario per la conferma dell'arresto di allora (inc. GIAR 753.1996.1), con la condanna ad otto mesi di detenzione sospesi condizionalmente per tre anni inflitta a ____________ con la sentenza 29 gennaio 1998 della Corte delle assise correzionali di __________ (v. casellario doc. 17 inc. MP), in uno con la ripetizione nel tempo degli stessi reati, a dimostrazione di assenza di scrupolo ed attenzione ai rigori della legge (e si ricorda che allora il carcere preventivo durò solo una decina di giorni).
Il carcere preventivo sin qui sofferto, in un procedimento che risulta condotto con coerente continuità, è rispettoso della proporzionalità, fermo restando il noto obbligo del Procuratore pubblico di non protrarre la privazione della libertà personale oltre il necessario (art. 102 cpv. 1 CPP) e di agire celermente (art. 176 cpv. 3 CPP).
Le ragioni addotte nei considerandi precedenti fanno passare in secondo piano la temuta perdita del posto di lavoro. A questo proposito si osserva in ogni modo che agli atti risulta solo la diffida 16 aprile 2002 della ditta __________ S.A. di fornire giustificazione sull'assenza entro il successivo 19 aprile (doc. 15 inc. MP): mancano attestazioni di concreta possibilità di riprendere l'attività lavorativa.
L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato istante;
Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 1937/2002 di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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