AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.49204
Data decisione, Autorità: 02.05.2002, GIAR
N. 492.2001.4 Lugano, 2 maggio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza 15 aprile 2002 presentata dal
Procuratore pubblico __________, Ministero pubblico di Lugano,
e volta ad ottenere una (ulteriore) proroga di un mese (ovvero sino al 6 giugno 2002) del carcere preventivo cui è astretto
___________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________)
accusato dei reati di cui agli artt. 187, 190, 191, 219 CP;
viste le osservazioni presentate dall'indagato il 25 aprile 2002,
visto l'incarto MP 6080/2001,
ritenuto
in fatto
A.
___________ è stato arrestato il 6 settembre 2001, con contestuale promozione d'accusa per i reati di cui agli artt. 187, 190, 191, 219 CP; l'arresto è stato confermato da questo giudice il 7 settembre 2001.
___________ è accusato di aver commesso i reati menzionati nei confronti delle due figlie adottive ___________ () e ___________ (), nel primo caso sull'arco di alcuni mesi nel 1991 o 1992, nel secondo caso (relativo ad un unico episodio) nel corso del 1998.
Dall'inchiesta è pure emerso che l'accusato avrebbe commesso atti di natura sessuale anche nei confronti della figlia naturale (___________ - 1969), ancorché tali fatti non siano oggetto di formale procedimento in quanto già trascorso il periodo che da luogo a prescrizione (cfr. rapporto d'arresto 6.09.2001, richiesta di conferma d'arresto 7.09.2001).
L'accusato ammette di aver compiuto a più riprese atti di natura sessuale nei confronti della figlia adottiva ___________, così come nei confronti della figlia naturale ___________ (un episodio); nega, invece, di aver commesso atti di natura sessuale (in particolare il rapporto completo che è stato denunciato) con la figlia adottiva ___________ (cfr. Verbale PS ___________ 6.09.2001, p. 3, rispettivamente p. 6 e pp. 9/10).
B.
Con istanza del 20/21 febbraio 2002, il magistrato inquirente aveva chiesto una proroga del carcere preventivo in quanto, a suo giudizio, erano presenti gravi indizi di reato e pericolo di collusione; la difesa non si era opposta ad una proroga, ancorché contenuta e limitata a permettere l'assunzione di quelle prove (ancora mancanti) che non fossero, già per la loro natura, assolutamente esenti da pericolo di collusione (cfr. inc. GIAR 492.2001.3).
Questo giudice, previa accertamento dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, ha concesso una proroga di due mesi con la seguente motivazione:
" … omissis… la particolarità dei reati ascritti (assenza di tracce oggettive a distanza di tempo, consumazione in ambito famigliare solitamente senza testimoni, difficoltà delle vittime ad esprimersi tempestivamente in merito, ecc.) inducono a maggior rigore nella protezione della raccolta di elementi (anche solo circostanziali), rispettivamente della versione delle vittime; il fatto che l'accusato, ancorché prima dell'avvio dell'inchiesta, abbia posto in essere interventi volti a dar corpo (o giustificazione credibile) ad una sua versione, cercando di anticipare o parare quanto presupponeva stesse emergendo (cfr. Verbale PS ___________ 6.09.2001 p. 10), è elemento concreto sufficiente, in questa fase della procedura, per fondare rischio di collusione ed imporre misura a garanzia di una raccolta completa di prove priva da ogni possibile influsso da parte sua (anche nel suo stesso interesse);
in virtù di tutto quanto sopra, considerato che non è sugli esiti delle perizie che si concretizza pericolo di collusione, la proroga può essere concessa ma contenuta in due mesi, sufficienti per l'espletamento delle prospettate audizioni (istanza p.4/5; osservazioni p.4) e ancora rispettosi (con i sei già subiti) del principio di proporzionalità tenuto conto della consistenza ed ampiezza dei fatti rimproverati e sottoposti ad inchiesta, con conseguente gravità dei reati e pena ipotizzabile in caso di eventuale condanna;" (sentenza 28 febbraio 2001 in re P. , GIAR 492.2002.3).
Le audizioni oggetto della richiesta riguardavano i testi __________, __________, __________ e __________, come da istanza di proroga allora in questione (pagine 4 e 5, inc. GIAR 492.2001.3).
C.
Con l'istanza oggetto della presente, il magistrato inquirente chiede un'ulteriore proroga (di un mese) del carcere preventivo cui è astretto l'accusato.
Ribadisce persistenza di gravi indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione e pericolo di collusione.
I primi sarebbero dati in quanto l'istruttoria è tuttora in corso: una perizia (quella sull'indagato) è già stata consegnata (non si escludono domande di complemento/delucidazione) e un'altra (relativamente alla situazione di ___________) lo sarà prossimamente. S'intende, inoltre, procedere ad un'audizione ulteriore della figlia ___________ e a quella del teste __________ (previste per il 19 aprile 2002). Agli atti non sono ancora stati depositati il rapporto di polizia e la trascrizione (da parte del MM) della videoregistrazione del confronto tra l'accusato e la figlia (si presume ___________).
Il secondo sarebbe desumibile, come nella prima richiesta, dalle capacità dell'indagato di "influenzare e condizionare le persone della sua famiglia così come il connaturale atteggiarsi a vittima di ___________ con l'effetto perverso di condizionare e di far sentire gli altri in colpa" che "traspaiono da tutto l'incarto" (istanza 15 aprile 2002 p. 3).
Se posto in libertà l'accusato potrebbe, sempre secondo il magistrato inquirente, esercitare direttamente e di presenza tali capacità nei confronti delle figlie e della moglie.
Il suo atteggiamento negatorio ( per i fatti relativi a ___________) costituirebbe ulteriore concreto indizio di un pericolo di collusione.
D.
L'accusato si oppone alla richiesta di proroga.
Egli afferma, innanzitutto, che i fatti commessi (in parte presunti commessi) nei confronti della figlie ___________ e ___________ sono prescritti e quelli nei confronti della figlia ___________ contestati.
L'istruttoria sarebbe conclusa: tutti i testi sono stati sentiti, laddove necessario più volte ed anche in contraddittorio. Gli atti che il magistrato inquirente indica come mancanti non giustificano il mantenimento del carcere (p.es. rapporto di polizia), rispettivamente il loro esito non é influenzabile o inquinabile da parte dell'accusato (perizie).
La volontà di preservare tutte le prove fino al dibattimento, ritenuto che in parte si tratta di reati contestati, non giustifica il mantenimento della carcerazione se non sorretta da concreti indizi relativi a pericolo di collusione.
Il pericolo ipotetico (quindi astratto) invocato dal magistrato è insufficiente e contrario ai principi giurisprudenziali e dottrinali in materia (con riferimento a DTF 117 Ia 257).
Delle altre eventuali argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.
Considerato
in diritto
L'istanza è ricevibile e tempestiva.
I principi che reggono la materia sono noti come a precedenti analoghi giudizi,
e meglio:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri
possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
Nel caso in esame, gli indizi di colpevolezza sono dati e consistono nelle stesse ammissioni (parziali e limitate alle figlie ___________ e ___________) dell'accusato, cui si aggiungono le dichiarazioni delle figlie stesse (compresa ___________) relative ai fatti subiti (tutti riconducibili al titolo quinto del CP). Inoltre, le figlie situano gli avvenimenti oggetto dell'inchiesta in momenti in cui avevano all'incirca la stessa età (__________anni - cfr. sentenza 28 febbraio 2002, GIAR 492.2001.3).
Nulla è intervenuto a modificare la precedente valutazione in tal senso.
La prescrizione dei fatti commessi nei confronti di ___________ è indiscussa (e riconosciuta dallo stesso Procuratore pubblico).
Per i fatti che coinvolgono la figlia ___________ la prescrizione non è altrettanto certa in quanto dipende dalla loro collocazione nel tempo. La giovane li situa nel periodo in cui aveva __________ anni (compiuti il __________), durante la primavera estate (quindi da marzo a settembre), quando aveva l'apparecchio fisso (secondo il dentista tolto il 6.05.1992), ma la ragazza non è sicura della collocazione (verbali ___________ PS 5.09.2001 e PP 30.01.2002).
Sebbene la prescrizione sia circostanza rilevabile d'ufficio, nel caso in esame la determinazione può essere lasciata a chi ha competenza per il merito sia perché presuppone accertamento di fatto, sia perché le ipotesi di reato avanzate (187 e 191 CP) hanno prescrizioni diverse (in casu quale conseguenza della cifra 6 dell'art. 187), sia perché i fatti denunciati dalla figlia più piccola (___________) non sarebbero comunque prescritti.
Pericolo di fuga e/o di recidiva non sono neppure ventilati dal magistrato inquirente (né emergono dal referto peritale del dott. __________). L'analisi dei fatti ai fini dell'odierna decisione deve pertanto concentrarsi sulle (eventuali) necessità istruttorie.
a)
Innanzitutto occorre ribadire che i bisogni istruttori (o necessità istruttorie che dir si voglia) che giustificano adozione o mantenimento della carcerazione preventiva, non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori, o gli accertamenti, (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos.697 ss.; RDAT 1988 no. 24).
In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo. Sono irrilevanti, ad esempio, l'assenza del rapporto di polizia (a otto mesi dall'avvio dell'istruttoria) e della trascrizione della videocassetta relativa ad un confronto (avvenuto l'11 febbraio 2002).
Quanto agli altri atti istruttori menzionati nell'istanza (perizie ed interrogatori), non basta invocazione della necessità di effettuarli, o permetterne la completazione (" Die Tatsache allein, das noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito (vedi per il caso specifico la sentenza relativa alla prima proroga: Giar 28 febbraio 2002, inc. 492.2001.3; e per casi analoghi, quantomeno per la tipologia dei reati: GIAR 19 aprile 2002 in re D., inc. 582.2001.4 e GIAR 4 aprile 2002, inc. 767.2002.4).
In buona sostanza, quo ai bisogni istruttori, occorre verificare se esista in capo all'accusato un concreto pericolo di collusione in relazione alle prove ancora da assumere, rispettivamente se tale pericolo sussista fino al dibattimento come sembra sostenere il magistrato inquirente (Istanza 15 aprile 2002, p.4). Ritenuto che, come ricordato dalla difesa:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichttes die theorethische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren konnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.)
b)
Secondo il Procuratore pubblico, il pericolo di collusione si concretizzerebbe nella capacità d'influenzare e di condizionare le persone della sua famiglia, anche grazie ad un atteggiamento vittimistico, che egli potrebbe esercitare sulle figlie, come in parte avrebbe già fatto con altri membri della famiglia (cfr. cons. C.; Istanza 15 aprile 2002, p.3).
c)
Occorre, innanzitutto, rilevare che tutti gli atti istruttori che il Procuratore pubblico intendeva ancora effettuare, senza che l'accusato potesse in qualche modo esercitare la sua influenza (diretta o indiretta), sono stati nel frattempo esperiti: sia il referto peritale relativo a ___________, sia gli interrogatori di ___________ e del teste __________ sono agli atti (AI 155, verbali PP 19 aprile 2002 e 26 aprile 2002).
Ritenuto che non si vede come pericolo di collusione possa concretizzarsi in sede di (eventuali) richieste di delucidazione delle perizie e che da questi atti non paiono emergere fatti nuovi che impongano l'acquisizione di ulteriori elementi probatori in fase istruttoria, la questione relativa al pericolo di collusione deve essere valutata per rapporto all'esigenza di conservare le prove ai fini del dibattimento.
d)
Per quanto concerne gli altri membri della famiglia, le loro dichiarazioni e, eventualmente, l'influsso che potrebbero avere sulle figlie dell'accusato, è lo stesso incarto ad indicare che non vi è (più) un pericolo concreto in tal senso.
Infatti, i famigliari sono già stati autorizzati ad avere colloqui liberi con l'accusato (per tutti cfr. AI 106).
e)
Per le figlie, la questione di un pericolo concreto di collusione può essere posto relativamente a ___________ (i fatti denunciati, ancorché prescritti, se accertati sono suscettibili di diventare indizi) e ___________, dato che i fatti relativi alla figlia ___________ sono (a prescindere dalla questione della prescrizione di cui si è già detto più sopra - cfr. cons. 2) ammessi (Istanza p. 2).
___________ (1969), figlia di primo letto dell'accusato, è stata interrogata 4 volte in polizia e tre dal Procuratore pubblico, in un caso (21.01.2001) a confronto con il padre. Le versioni dei fatti fornite nei verbali di polizia sono state confermate davanti al magistrato e, in un secondo tempo, anche davanti al padre. Il contenuto di quei verbali non evidenzia elementi che possano far pensare ad una (attuale) influenzabilità della teste da parte del padre (in particolare cfr. verbale 9.11.2001 p 3, 5, 9; confronto 21 gennaio 2002 p. 5, 7). La teste ha, inoltre, affermato sin dall'inizio di non voler far del male al padre (verbale PS 7 settembre 2001 p. 1), ha rifiutato di effettuare il confronto con il padre in aule separate chiedendo che lo stesso avvenisse di persona (verbale PP 9 novembre 2001 p.10). Da ultimo, vanno pure considerate l'età della teste, il fatto che da molti anni il suo domicilio non corrisponde a quello dell'accusato e
che da anni anche la sua famiglia non è quella dell'accusato (verbale PP 9 novembre 2001 p.8).
Tutti questi elementi non conducono a giudizio di un rischio concreto di influenzabilità della teste da parte dell'accusato, neppure tramite l'atteggiamento definito vittimistico e mistico.
f)
A conclusione analoga si giunge anche per quanto concerne il pericolo di collusione con la figlia ___________. La ragazza, ora sedicenne, afferma di aver maturato la decisione di raccontare l'episodio relativo all'abuso subito quando si trovava presso la comunità Il __________ (ancorché in termini diversi e più generici) l'avesse già raccontato ad un amico - cfr. Verbale __________ 26 aprile 2002), grazie all'aiuto di uno psicologo e nonostante le visite dei genitori che sembravano (in particolare il padre) voler recuperare il rapporto ormai deteriorato per tutta una serie di circostanze anche successive all'abuso denunciato (che temporalmente si situa nel 1998; cfr. verbale MM 19 settembre 2002 p.2). Avrebbe capito che, per dirla con parole sue, forse era il caso di fare qualcosa per sé stessa, affrontare il problema avuto con il padre senza più continuare a far finta di niente e troncare i rapporti con il padre (verbale MM 19 settembre 2001). Le modalità con le quali la giovane è giunta al racconto dei fatti oggetto del procedimento contro il padre, così come emerge dai verbali, non mettono in evidenza elementi che indichino un rischio di influenzabilità. Lo scrivente ha
pure visionato la cassetta relativa al confronto, avuto da ___________ con il padre, avvenuto l'11.02.2002. In quella sede la ragazza ha, sostanzialmente, confermato i verbali precedenti così come gli sono stati prospettati. Alle domande della difesa ha risposto in un caso (relativamente ad una domanda che i magistrati presenti non hanno formalmente ammesso) con (quasi) rabbia, ed ad altre asserendo che l'atteggiamento del padre non la toccava più ("so che giura sui santi ma è inutile", "papà è sempre stato bravo a far l'attore"). Anche il referto peritale che concerne la ragazza sembra confermare quanto sopra nel senso di una volontà di distacco (sia affettivo che materiale) dal padre che non milita a favore di una sua attuale influenzabilità, pur senza dimenticare il problema di tutto quanto vissuto come abbandono (cfr. AI 155 p.4, 7, 9). D'altro canto lo stesso magistrato inquirente non indica elementi in senso contrario attribuendo il rischio di collusione unicamente all'atteggiamento "vittimistico" dell'indagato.
Come detto, un rischio ipotetico è insufficiente, anche quando si tratta di reati su minori (sentenza 4 aprile 2002, GIAR 76.2002.4; sentenza 29 aprile 2002, GIAR 626.2001.3) e tale rischio può essere ulteriormente limitato con "l'assoluto divieto di prendere qualsivoglia contatto, di persona o anche solo mediato" con la vittima, rispettivamente teste, la cui violazione comporterebbe "ripristino della carcerazione preventiva" (sentenza GIAR 76.2002.4 citata, p. 3 e dispositivo no.3).
g)
A scanso di equivoci si precisa che i riferimenti ai verbali di ___________ e ___________ effettuati in questo considerando concernono unicamente la ricerca di eventuali elementi che indichino una loro influenzabilità da parte dell'accusato. In nessun caso ci si è espressi sulla credibilità che è questione sottoposta alla valutazione del giudice del merito.
Sulla quanto sopra espresso si deve concludere che non sono dati sufficienti e concreti elementi di un pericolo di collusione perdurante sino al dibattimento. L'adozione di determinate misure può, inoltre, ulteriormente ridurre il rischio (ancorché teorico).
Di conseguenza non può essere concessa un'ulteriore proroga della carcerazione preventiva (in corso da 8 mesi) cui è astretto ___________.
Superfluo, a questo punto, interrogarsi sulla proporzionalità della proroga richiesta.
P.Q.M
Visti gli artt. 187, 190, 191, 219 CP, 95 ss, 96, 102, 103, 284 CPP, 29 CF,
decide
L'istanza di proroga del carcere preventivo cui è astretto ___________ è respinta.
Di conseguenza, ___________ sarà scarcerato e posto in libertà provvisoria al più tardi entro le 24.00 del 6 maggio 2002.
Quale misura sostitutiva del carcere preventivo, è fatto assoluto divieto all'accusato di prendere direttamente o mediatamente contatto con le figlie ___________ e ___________
Non si percepiscono spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso entro 10 giorni dall'intimazione alla Camera dei Ricorsi penali, Lugano.
Intimazione
Procuratore Pubblico dott. __________, sede (con l’incarto di ritorno);
Avv. dott. __________, per sé e per l’accusato;
Penitenziario cantonale La Stampa, 6904 Lugano.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster