AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2002.2503
Data decisione, Autorità: 18.04.2002, GIAR
N. 25.2002.3 L Lugano, 18 aprile 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'8 aprile 2002 da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 12/15 aprile 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________;
viste le osservazioni 16 aprile dell'accusato che in ordine chiede l'immediata scarcerazione per tardività del preavviso negativo del Procuratore pubblico e nel merito si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
Conviene preliminarmente affrontare la domanda di immediata scarcerazione, proposta con le osservazioni al preavviso negativo, per tardività di quest'ultimo a ragione di inosservanza del termine improrogabile fissato dall'art. 108 cpv. 1 CPP e cioè "entro tre giorni" da quello (giorno) del ricevimento dell'istanza, termine a mente dell'accusato comprensivo di quest'ultimo (giorno), ritenuto altresì che "né il sabato né la domenica, né altri giorni festivi, sospendono (come invece di ordinario) la decorrenza dei termini in materia di libertà provvisoria". Il preavviso negativo avrebbe pertanto dovuto essere deciso al più tardi giovedì 11 aprile 2002 (e questo giudice prendere ed intimare la sua decisione domenica ?).
Il contenuto lasso per la decisione sull'istanza di libertà provvisoria non consente aulica motivazione per la reiezione di questa domanda preliminare, ma neppure è necessario spendere più di quel tanto per la sua reiezione, trattenendo la penna (recte: i tasti del computer) per altrimenti commentarla.
Allora: la terminologia usata dall'art. 108 cpv. 1 (e cpv. 2) CPP e cioè "entro…" è usata per innumeri altri istituti, a volte nell'inflessione di pari valenza "entro il termine di…" oppure "nel termine di…" (art. 186, 191, 201, 216, 281, 285, 289 CPP), sempre il tutto riferito, implicitamente e senza nessuna contraria eccezione, all'art. 20 CPP sul computo dei termini, con particolare riguardo al cpv. 1 (esclusione dal computo del giorno dal quale il termine decorre) ed al cpv. 3 (protrazione al giorno successivo dei termini scadenti in giorni festivi o così riconosciuti). Né favorevole deduzione può essere tratta dall'assegnazione del termine per presentare osservazioni al preavviso negativo, inteso (detto termine o scadenza) a lasciare sufficiente spazio per gli incombenti di questa sede. Ciò basta ed avanza, come detto sopra, con buona pace per altri appunti.
__________ è stato arrestato il 14 gennaio 2002, nei suoi confronti essendo contestualmente stata promossa l'accusa per infrazione aggravata subordinatamente semplice e per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, fattispecie rientrante in relativamente vasto contesto di traffico di eroina e di cocaina, coinvolgente anche l'accusato quale acquirente, venditore e consumatore (v. rapporto di arresto del 14 gennaio 2002 e verbale del 15 gennaio 2002 di conferma del provvedimento coattivo dinnanzi al sottoscritto giudice). Nel corso dell'istruttoria, l'accusa è stata estesa al reato di favoreggiamento per avere il qui istante facilitato la permanenza in Svizzera di
una cittadina romena espulsa (v. verbale 8 marzo 2002 dinnanzi al Procuratore pubblico, pag. 1).
Degli accertamenti sin qui acquisiti e dell'atteggiamento processuale di __________ si dirà, ove occorra, più innanzi.
Dopo aver espresso dissenso per il suo mancato collocamento "in una situazione carceraria meno dura e più umana" (con lettera 3 aprile 2002 era stato chiesto il trasferimento al Penitenziario cantonale), con l'istanza di libertà provvisoria in discussione __________ assevera assenza di sufficienti motivi per mantenere in essere la carcerazione preventiva. Alcuni correi sono già stati rilasciati e l'accusato è stato confrontato con elementi ed indizi a suo carico, non essendo allora giustificato protrarre la privazione della libertà che perdura da quasi quattro mesi, se non dovessero essere state concluse le contestazioni, il fatto di negare non costituendo manovra collusiva. A ciò si aggiungono la giovane età dell'accusato, la circostanza della paternità "della piccola __________ nata il 29 aprile 2001" e la possibilità di lavorare immediatamente, donde attenzione a proporzionalità ed a ricupero sociale.
Il Procuratore pubblico, nell'esprimere preavviso negativo all'istanza, riassume e specifica da un lato le emergenze sin qui assicurate, con risultato di non indifferenti quantitativi di eroina e di cocaina trafficati, e dall'altro l'atteggiamento reticente di __________, pervicace anche nei primi confronti eseguiti. Ulteriori episodi restano da chiarire nei riguardi dell'accusato istante, attraverso interpellazione di altri acquirenti ed indiziati e di poi nuovi confronti, in una situazione processuale che va salvaguardata da pericolo di collusione e di inquinamento delle prove (ciò che ebbe pure a determinare il rifiuto di trasferimento al Penitenziario cantonale: v. lettera 5 aprile 2002 del Procuratore pubblico).
Le osservazioni al preavviso negativo, dopo la domanda preliminare evasa sopra, si limitano a contestare carenza dei confronti e delle ipotesi di maggior coinvolgimento dell'accusato istante, che in ogni modo non hanno connessione con il mantenimento del carcere preventivo, peraltro le ipotesi di collusione non essendo concrete.
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione e di inquinamento delle prove.
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno sino a miglior definizione dell'assetto probatorio.
5.1
A fondare l'esistenza di concreti indizi di colpabilità, oltre al favoreggiamento al soggiorno illegale di una cittadina romena (di per sé illuminante per la valutazione della personalità dell'accusato) sono sufficienti le ammissioni di __________ di aver procurato (venduto) a terzi eroina e cocaina, ma non va sottaciuta la notevole sua reticenza al confronto con importanti chiamate di correo per quantitativi maggiori di quelli (a stento) riconosciuti.
In ogni modo vale la pena di sottolineare l'atteggiamento processuale dell'accusato e la rilevanza delle verosimili dichiarazioni a suo carico di altre persone coinvolte, con estensione di fondati sospetti anche rispetto ad indagati
non ancora identificati. Nei primi interrogatori __________ ha unicamente fatto stato di consumo personale di cocaina: mai ha venduto stupefacenti, mai si è recato a Lucerna ad acquistarne, non conosce persone sospettate di aver trafficato con lui, contrariamente ad accennategli dichiarazioni di terzi, a quest'ultimo proposito con sua (spavalda) osservazione "…io dico, allora, portatemi questa gente" (verbale di conferma dell'arresto: v. anche il rapporto di arresto). Solo in seguito, confrontato anche con emergenze di controlli telefonici, l'accusato ha via via fatto qualche ammissione, sempre dovendo in ogni modo rimangiarsi precedenti negazioni. Rimangono tuttavia importanti e convergenti chiamate di correo per un'attività di traffico maggiore di quella confessata e di certo preoccupante, con ancora indagini in corso e confronti da eseguire (d'altra parte proprio come voluto dall'accusato istante): in proposito si rinvia al seguito dei verbali ed al puntuale esposto del Procuratore pubblico.
5.2
Nella descritta situazione processuale, intesa quale materiale probatorio acquisito, da acquisire e da verificare in contraddittorio con l'accusato istante, e quale apprezzamento dell'atteggiamento reticente e minimalista di __________ (in sé legittimo e meritevole di rispetto), è evidente concreto pericolo di collusione con i terzi compartecipi, soprattutto quelli non ancora sentiti in sede di inchiesta. Quindi, ed anche a corretta tutela dei diritti della difesa, è necessario che la raccolta delle prove avvenga senza neppure possibilità di sospetto di loro inquinamento da parte dell'accusato istante, al quale non può essere negato interesse a contenere al massimo le proprie responsabilità al confronto con tema di importante sanzione.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile perlomeno sino alla conclusione dell'istruttoria, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante comprensibili difficoltà di indagine per il numero di persone coinvolte e per il descritto approccio processuale dell'accusato istante, è rispettoso del principio di proporzionalità, fermo restando il noto obbligo del Procuratore pubblico di non protrarre la privazione della libertà personale oltre il necessario (art. 102 cpv. 1 CPP) e di agire celermente (art. 176 cpv. 3 CPP).
Argomentazioni sul ricupero sociale (che deve seguire la definizione del procedimento penale), sulla giovane età e sulla paternità (che non hanno impedito a __________ di comportarsi negativamente in più ambiti, anche nei confronti della famiglia) e sulla possibilità di lavorare (punto specificata), non scalfiscono le conclusioni qui prese.
L’istanza e la domanda di immediata scarcerazione sono così respinte con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria e la domanda di scarcerazione immediata sono respinte.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’istante;
Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 6706/2001 di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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