AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.2318
Data decisione, Autorità: 15.04.2002, GIAR
N. 23.2001.17/18 M Lugano, 15 aprile 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 11 aprile 2002 da
____________,
(difeso di fiducia dall’avv. dott. __________)
e sul reclamo inoltrato in data 12/15 aprile 2002 da
Banca ____________, Lugano
(patrocinata di fiducia dall’avv. __________)
avverso la decisione 3 aprile 2002, tramite la quale il Procuratore Pubblico avv. __________ ha disposto la disgiunzione dei procedimenti penali, rispettivamente delle informazioni preliminari, avviati nei confronti dell’accusato reclamante e di ____________ (avv. __________), ____________ (avv. __________), ____________ (avv. __________) e ____________ (avv. dott. __________);
potendosi prescindere da un’intimazione dei gravami per osservazioni;
avuti a disposizioni gli atti formanti l’inc. MP 126/2001/ES/ES;
ritenuto
in fatto:
A.
____________, arrestato una prima volta il 12 gennaio 2001 e rilasciato il giorno successivo, è stato in detenzione preventiva dall’11 giugno 2001 al 31 gennaio 2002 (rilasciato su cauzione con decisione 25 gennaio 2002 [inc. Giar 23.2001.16], versata appunto in data 31 gennaio 2002), in quanto sospetto autore – in correità con ____________ – di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti, amministrazione infedele e istigazione a falsa testimonianza in connessione con la gestione del conto __________ di titolarità del fu ____________ e, più in generale, con la sua attività di direttore della Banca ____________ di Lugano (su quanto precede v., più in esteso, decisione 3 dicembre 2001, inc. Giar 23.2001.12, consid. A p. 1-2).
B.
Con decisione 3 aprile 2002, qui impugnata (inc. Giar 23.2001.17 doc. 2), il Procuratore Pubblico ha chiuso l’istruzione formale nei confronti di ____________, e ha nel contempo disposto “la disgiunzione dei procedimenti penali, rispettivamente delle informazioni preliminari, avviati nei confronti dei suddetti indagati” (loc. cit.), ossia dell’accusato reclamante e delle altre persone menzionate in epigrafe.
C.
Con il reclamo qui discusso (inc. Giar 23.2001.17 doc. 1), ____________ insorge contro la menzionata decisione, eccependo in primo luogo che essa non è motivata (loc. cit., pto. 1 p. 2), motivo per cui non sarebbe “chiaro perché il PP l’abbia emessa” (loc. cit., pto. 3 p. 3). Secondariamente, e nel merito, l’accusato reclamante lascia intendere che potrebbe anche prendere in considerazione una disgiunzione del procedimento contro di lui da quelli pendenti contro ____________ e ____________, eventualmente – ma con riserve – anche da quello contro ____________ (ibid.), ma in nessun caso può invece accettare la disgiunzione del suo dal procedimento contro ____________ (loc. cit., pto. 4 p. 3). Conclude chiedendo in via principale, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti al magistrato inquirente, affinché provveda ad emettere una decisione motivata; subordinatamente, chiede l’annullamento della decisione impugnata nella sola misura in cui ordina la disgiunzione dei procedimenti a carico di ____________ e ____________ (loc. cit., p. 4).
D.
Con allegato 12/15 aprile 2002 (inc. 23.2001.18 doc. 1), del tutto indipendente da quello dell’accusato ____________, anche la Banca ____________ chiede l’annullamento dell’ordine di disgiunzione (petitum, pto. 1 p. 4). Anche gli argomenti sono i medesimi: l’insufficiente motivazione (loc. cit., pti. 6-8 p. 2-3) e l’inadeguatezza sostanziale della decisione, contraria alla legge ed agli interessi della parte civile (loc. cit., pto. 9 p. 3-4).
E.
Nel caso di specie, può essere anticipato che la decisione scaturisce da considerazioni di mero diritto formale, sulla definizione delle quali le parti non hanno alcun influsso: pertanto, si può prescindere, nel caso concreto, da un’intimazione del reclamo per osservazioni.
Considerato
in diritto:
Il processo penale svizzero è retto dal principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si può frazionare un’azione penale, in caso di pluralità di infrazioni commesse dallo stesso accusato, per istruire distinti procedimenti per ognuna di esse oppure per esercitarla separatamente contro singoli accusati. Di principio quindi un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni sono contemporaneamente mosse alla stessa persona ed anche quando concerne più persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici. Solo preminenti divergenti motivi consentono in tali casi l’eccezione della disgiunzione, quando la ponderazione degli interessi in gioco la fanno più favorevole oppure quando la connessione può risultare iniqua per un accusato: in questa prospettiva è necessario che il mantenimento della congiunzione abbia la conseguenza di gravi inconvenienti, sia per l’istruzione formale, sia per il pubblico dibattimento, ad esempio quando l’autore si trovi in carcere preventivo ed il correo sia latitante oppure quando un accusato è solo coautore in un reato minore o marginale rispetto agli altri maggiormente aggravati (Rep. 1980 pag. 371 ss., 1997 n. 93) oppure quando rispetto all’accusato una parte delle imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere (decisioni 15 dicembre 1993 in re E.O., Giar 982.93.1; 3 luglio 1997 in re I.K., Giar 119.93.16 = Rep. 130 [1997] n. 93).
E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP (che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può allora "in via eccezionale" procedere alla disgiunzione, con decisione diretta "limitata dal pregiudizio che essa può comportare per altri accusati" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag. 24)(come qui, verbatim, decisione 20 febbraio 2002 in re R., inc. Giar 991.98.14, consid. 2 p. 5; integralmente riportato dal reclamante ____________, v. reclamo, cit., pto. 2 p. 2-3).
Trattandosi, come visto al considerando precedente, di decisione con importanti riflessi pratici sulla posizione dell’accusato e delle altre parti, essa è impugnabile. Poiché decisione attinente alla fase istruttoria predibattimentale, essa è impugnabile con reclamo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione 6 marzo 2002 in re G. e V., incc. Giar 803.98.4 e 804.98.6, consid. 5 p. 3). Ne discende, allora, che la decisione di disgiunzione deve essere sufficientemente motivata ed indicare i rimedi di diritto, con relativi termini per proporli (art. 6 CPP; per una costellazione simile, il decreto di sequestro, v. Rep. 130 [1997] n. 101 consid. 6 p. 298).
La legittimazione dei reclamanti, entrambi parti al procedimento, non fa dubbio. Una trattazione congiunta di entrambi i reclami si impone in considerazione dell’identità della decisione impugnata e delle censure sollevate; inoltre, anche se trattati separatamente, i rispettivi gravami avrebbero comunque dovuto essere portati a conoscenza delle altre parti per eventuali osservazioni.
Nel caso di specie, le condizioni di cui all’art. 6 CPP non sono soddisfatte: non solo la decisione non permette di comprendere quali preminenti motivi, quale ponderazione di interessi, possano aver spinto il Procuratore Pubblico a considerare iniquo il mantenimento della congiunzione degli incarti menzionati. Addirittura, non si comprende se il magistrato inquirente abbia voluto disgiungere ogni singolo procedimento da tutti gli altri (come parrebbe a prima vista alla lettura della decisione impugnata), o se invece abbia lasciata aperta la possibilità di procedere congiuntamente almeno per alcuni degli accusati rispettivamente indiziati. Neppure si comprende, fra l’altro, quali – fra le persone menzionate – siano effettivamente accusate o soltanto indiziate.
Ciò rende impossibile allo stesso reclamante ____________ apportare concrete obiezioni, poiché – e ben lo si comprende scorrendo le varie ipotesi che snocciola in sede di reclamo (cit., pto. 3 e 4, p. 3-4) – neppure sa quali siano gli esatti termini della disgiunzione.
Non apparendo allora del tutto possibile pronunciarsi sulla fondatezza della disgiunzione ordinata dal Procuratore Pubblico, non ha alcun senso addentrarsi nell’ipotesi di parziale disgiunzione degli incarti riguardanti il reclamante ed il coaccusato ____________ formante l'oggetto della conclusione subordinata proposta da ____________. Si impone semplicemente l’integrale accoglimento del reclamo per insufficiente motivazione del decreto avversato.
a) La decisione di chiusura dell'istruttoria non è, di principio, soggetta ad impugnativa, trattandosi di semplice constatazione del Procuratore Pubblico di completamento della fase di acquisizione delle prove (decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar 300.94.3, consid. 3 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 318; v. già decisione 17 ottobre 1994 in re J.K., inc. Giar 32.94.3 pag. 4).
b) È tuttavia doveroso attirare l’attenzione sul fatto che il codice di rito dà per scontata, quale presupposto per il rinvio a giudizio rispettivamente per l’emanazione del decreto di abbandono, l’avvenuta corretta “chiusura dell’istruzione formale” (art. 198 cpv. 1 CPP). Se la chiusura dell’istruzione formale non avviene in modo corretto, può essere eccezionalmente impugnata, per permettere il rinvio dell’incarto al magistrato inquirente affinché perfezioni la fase istruttoria di sua competenza: per costante giurisprudenza di questo ufficio è il caso, ad esempio, se non è stata esaurita l’assunzione delle prove attraverso eventuale completazione ad istanza delle parti (art. 196 CPP; così in decisione 1° marzo 2002 in re L., inc. Giar 286.97.3, consid. 2b p. 5; v. già decisione 19 dicembre 1996 in re C., inc. Giar 136.93.4, p. 2; decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar 300.94.3, consid. 4 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 317-318).
c) Ciò deve valere a maggior ragione per il caso qui discusso, dove la posizione dell’accusato – che si vede deferito da solo alla Corte di merito, dopo aver fatto oggetto di un’inchiesta per reati commessi in correità o complicità con altri, senza neppure sapere perché il suo procedimento sia stato disgiunto da quello degli altri accusati o indiziati – è almeno altrettanto gravemente compromessa dalla decisione di disgiunzione avversata.
d) Anche la parte civile, poi, può non essere indifferente alla decisione impugnata: è evidente che dalla costellazione di accusati che la Corte si vedrà chiamata a giudicare potrà dipendere non soltanto l’accertamento delle rispettive responsabilità penali, ma anche la quantificazione dei rispettivi obblighi risarcitori.
L’accoglimento del reclamo comporta l’annullamento della decisione di chiusura dell’istruzione formale, ed il rinvio dell’incarto al Procuratore Pubblico perché abbia a sanare la decisione impugnata nel senso di quanto detto supra (consid. 3). Ciò comporta, inevitabilmente, “conseguente declaratoria di formale nullità dell’atto d’accusa nel frattempo emanato siccome intempestivo rispetto alla chiusura dell’istruttoria” (così già decisione Giar 14 gennaio 1997 in re B., massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 317-318, consid. 5 in fine, p. 5; v. anche la già citata decisione 1° marzo 2002 in re L., inc. Giar 286.97.3, consid. 2c p. 5). Sia abbondanzialmente constatato che il Procuratore Pubblico ha inoltrato a proprio rischio e pericolo l’atto d’accusa singolo contro ____________ (ACC 31/2002/ES/pr) soli cinque giorni dopo la qui contestata decisione di disgiunzione (con contestuale chiusura), ovvero quando il termine per l’impugnazione della disgiunzione e/o della chiusura ancora non era scaduto.
Ne discende, in conclusione, che le censure formali sollevate dai reclamanti appaiono fondate. In accoglimento dei reclami, l’incarto viene restituito al Ministero Pubblico per nuova decisione (motivata) su un’eventuale disgiunzione dei procedimenti diretti contro le persone menzionate in ingresso.
L’esito dei reclami vuole che tassa e spese di giustizia restino a carico del Cantone Ticino, che verserà ad entrambi i reclamanti l’importo di fr. 400.— ciascuno a titolo di ripetibili.
Per i quali motivi
richiamate le norme di legge menzionate ed in applicazione degli artt. 280 ss. CPP
d e c i d e :
I reclami 11 aprile 2002 di ____________ e 12 aprile 2002 della Banca ____________ sono accolti.
§ Di conseguenza, la decisione 3 aprile 2002 di chiusura dell’istruzione formale condotta nei confronti di ____________ (e degli altri accusati) e di disgiunzione del procedimento condotto contro di lui da quelli avviati nei confronti degli altri accusati o indiziati è annullata.
§§ L’incarto viene rinviato al Ministero Pubblico per nuova decisione su un’eventuale disgiunzione dei citati procedimenti.
§§§ È parimenti constatata la conseguente nullità dell’atto d’accusa emanato dal Procuratore Pubblico in data 8 aprile 2002.
Non si prelevano tassa né spese giudiziarie. Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai reclamanti l’importo di fr. 400.— ciascuno a titolo di ripetibili.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
avv. dott. __________, per sé, per l’accusato ____________ e per ____________;
avv. __________, per sé e per l’accusato ____________;
avv. __________, per sé e per ____________;
avv. __________, per sé e per ____________;
avv. __________, per sé e per le parti civili ____________ e ____________;
avv. __________, per sé e per la parte civile Banca ____________;
Procuratore Pubblico avv. __________, con copia dei reclami;
Tribunale penale cantonale, Lugano, per quanto di sua competenza con riferimento all’atto d’accusa ACC 31/2002/ES/pr 8 aprile 2002.
Comunicazione per conoscenza, nel solo dispositivo:
avv. __________, per sé e per la parte lesa __________;
avv. __________, per sé e per le parti lese __________;
avv. __________, per sé e per la parte lesa __________.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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