AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2003.28104
Data decisione, Autorità: 30.07.2003, GIAR
Incarto n. INC.2003.28104
Lugano 30 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 21/22 luglio 2003 da
__________, attualmente detenuto presso le Carceri pretoriali di Bellinzona (patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa il 25/28 luglio 2003 con preavviso negativo dal Procuratore pubblico __________;
viste le osservazioni 29 luglio 2003 dell’accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti, in particolare (e per quanto concerne l'inc. __________/2003) quelli successivi al 30 giugno 2003;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che:
__________ è stato arrestato il 7 maggio 2003, con contestuale promozione dell’accusa nei suoi confronti per infrazione aggravata sub. semplice, alla LFStup (art. 19 cifra 1 e 2 lett. c. LFStup), ciò nell’ambito dell’inchiesta denominata “indoor”, avente per oggetto il perseguimento di produttori di canapa indoor per la successiva rivendita quale prodotto stupefacente; in data 9 luglio 2003 la promozione dell’accusa è stata estesa all’aggravante della banda di cui all’art. 19 cifra 2 lett. b LFSup;
pure il 7 maggio 2003, a __________, nell’ambito della suddetta inchiesta, sono stati perquisiti i locali della __________ SA, nell’ambito della quale l’accusato sembra svolgere funzioni dirigenziali;
l'arresto è stato confermato dal GIAR il giorno 8 maggio 2003, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza, pericolo di fuga e necessità istruttorie (doc. _ inc. GIAR __________);
il 30 maggio 2003, il GIAR ha respinto una prima istanza di libertà provvisoria presentata dall'accusato, confermando presenza di gravi indizi di colpevolezza e necessità istruttorie (GIAR 30.05.2003, inc. __________); nella decisione in questione si è ritenuto superfluo approfondire nuovamente la questione del pericolo di fuga, ritenuto che la presenza di necessità istruttorie, in uno con i gravi indizi di colpevolezza, é sufficiente per giustificare il mantenimento della misura cautelare. Contro la decisione di questo ufficio, l'accusato ha ricorso alla CRP con atto del 6 giugno 2003 (doc. _, inc. GIAR __________); la CRP ha respinto il ricorso con decisione 25 giugno 2003, riconoscendo l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e concreti pericoli di collusione e di inquinamento delle prove legati ai bisogni dell’istruttoria (doc. _, inc. GIAR __________);
il 20 giugno 2003 (pendente il reclamo alla CRP) l’accusato ha presentato una seconda istanza di libertà provvisoria, che il GIAR ha respinto con decisione 30 giugno 2003, ribadendo la presenza di gravi indizi di colpevolezza e di necessità istruttorie (GIAR 30.06.2003, inc. __________);
il 21 luglio 2003, l’accusato ha presentato l’istanza di libertà provvisoria ora in esame; con la nuova istanza si fanno valere, quali nuovi elementi a favore della messa in libertà, “il lungo tempo trascorso dall’arresto e dall’ultima decisione in merito alla libertà provvisoria”, che fanno sì che la carcerazione ha raggiunto una “durata record” nell’ambito dell’inchiesta “indoor” e quindi un richiamo ad “un giudizio equilibrato sulla proporzionalità del carcere preventivo”, nonchè l’assenza di un concreto pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, come pure di un pericolo di fuga, quest’ultima esclusione in ragione della relazione sentimentale dell'accusato con persona domiciliata in Ticino (Istanza 21 luglio 2003). Il preavviso negativo del Procuratore pubblico, ribadisce il perdurare di necessità istruttorie/pericolo di collusione e di inquinamento delle prove (confronti con i correi che hanno posizioni divergenti rispetto a quelle dell’accusato, che ha una “ostinata posizione di diniego di qualsiasi suo coinvolgimento nei traffici di canapa a scopo stupefacente”), stante anche l'indole dell'accusato, “autoritaria” e quindi “intimidatoria, soprattutto con i suoi ex dipendenti”, con conseguente “notevole pericolo di interferenza da parte sua sulla loro spontaneità e linearità”, come pure il pericolo di fuga;
con le osservazioni del 29 luglio 2003, la difesa contesta nuovamente che vi sia un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove “concreto e probabile”, segnatamente che l’accusato abbia un’indole “intimidatoria” e che possa pertanto esercitare indebite influenze sugli ex-dipendenti della __________ SA; ritiene pure pretestuosa la necessità avanzata dal magistrato inquirente di procedere a dei confronti e ribadisce che il pericolo di fuga è inesistente;
l'istanza, proveniente dall'accusato e detenuto, è presentata da persona legittimata; questo giudice non può certo, anche nell’esame di questa terza e nuova istanza di libertà provvisoria, prescindere dalle considerazioni contenute nella sentenza 25 giugno 2003 della CRP, per nulla smentite (o anche solo indebolite) dall'istanza qui in discussione;
va pertanto ribadito che i gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento all'effettivo ruolo svolto da __________ (e, conseguentemente, al suo effettivo grado di responsabilità), sono dati e presenti (pur con riserva dei necessari approfondimenti) così come indicati dalla CRP (sentenza 25 giugno 2003, cons. 2):
"..
è nella fattispecie pacifico, considerato come l'effettiva attività di __________ SA (di proprietà di __________ ed __________, latitanti all'estero) ed il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cui all'inchiesta penale trovino riscontro agli atti. __________, già collaboratore della citata società, ha infatti riferito che "(…) l'unica finalità era il mercato degli stupefacenti" (verbale di interrogatorio PP 8.5.2003, p. 2, cfr. anche p. 3; cfr. inoltre verbale di interrogatorio PP 27.5.2003, ore 16.45, p. 4), che "(…) venivano distillati dopo l'essicazione solo i rami e le foglie di canapa e fiori piccoli, mentre i fiori essicati e depositati nei bidoni blu venivano portati via di notte per essere commercializzati come stupefacenti, (…)" (verbale di interrogatorio PO 8.5.2003, p. 2) e che "quando veniva di notte il furgone della "Post Express", ricordo che alla guida vi era un uomo, non era un postino, e __________ lo aiutava a caricare i bidoni di fiori di canapa essicati, (…)" (verbale di interrogatorio PO 8.5.2003, p. 2 e 3). Non era inoltre un semplice impiegato della società, ma "(…) era il capo e l'intermediario tra i __________ e noi dipendenti" (verbale di interrogatorio PO 13.5.2003, ore 10.00, p. 3); lui del resto "(…) era il responsabile del posto e inoltre comandava tutto il personale e lui personalmente si occupava di aprire quelle porte che erano sotto sicurezza" (verbale di interrogatorio PP 27.5.2003, ore 16.45, p. 3; cfr. anche verbale di interrogatorio PO 7.5.2003, ore 11.20, p. 3) e determinava l'accesso al locale distilleria [il ricorrente "(…) digitava il codice per l'apertura elettronica della porta d'accesso al locale distilleria ubicato al primo piano (è sempre stato lui ad aprirmi quella porta e nessun altro)", verbale di interrogatorio PP 27.5.2003, ore 16.45, p. 2; "(…), io da allora non ho mai più potuto accedere al piano superiore poiché mi era stato drasticamente proibito da __________, non sono in grado di dire dove finissero con certezza i fiori di canapa essicati e depositati nei bidoni blu. Io sono sempre stato in fiducia a ciò che __________ mi diceva cioè che i fiori di canapa secchi venissero lambiccati (…)", verbale di interrogatorio PO 7.5.2003, ore 11.20, p. 6 e 7], dove - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cfr. per es. verbale di interrogatorio PP 17.6.2003) - "(…) i fiori che venivano distillati erano ben pochi e quei pochi erano piccoli o presentavano muffa" (verbale di interrogatorio PO 26.5.2003, ore 15.20, p. 2). Per il che "(…) egli non poteva non conoscere la destinazione della canapa prodotta dall'attività da lui diretta" (decisione 30.5.2003, p. 3)."
anche le necessità istruttorie (sentenza CRP citata, cons. 3.1) sono tutt’ora presenti e concrete, così come già indicato dall'istanza superiore:
"Come detto, il ricorrente non era un "semplice impiegato", ma "(…) era il capo e l'intermediario tra i __________ e noi dipendenti" (verbale di interrogatorio 13.5.2003, ore 10.00, p. 3); ne discende quindi come il suo ruolo all'interno di __________ SA fosse ben più rilevante di quanto voglia far intendere, ciò che rende concreto il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Il commercio di canapa riconducibile alla suddetta ditta aveva un giro di affari di milioni di franchi (cfr. verbale di interrogatorio PP 8.5.2003 di __________, p. 3), per cui si può ritenere che il ricorrente - quale "uomo di fiducia" di __________ ed __________ ("Devo dire che __________ e il figlio __________ all'inizio non si vedevano quasi mai, mentre durante i periodi di raccolto della canapa erano presenti quasi giornalmente e anche __________ dava delle direttive, ma posso dichiarare che il capo e direttore di tutto era __________ ", verbale di interrogatorio PO 21.5.2003, ore 09.00, p. 4) - faccia, se scarcerato, tutto quanto in suo potere per sminuire la credibilità delle prove, e ciò anche considerato che "il valore di queste dichiarazioni è quindi ancora tutto da dimostrare" (ricorso 6/10.6.2003, p. 3). Certo, il fatto che abbia esercitato il diritto di tacere o che abbia contestato le accuse mosse a suo carico non è sufficiente per giustificare un pericolo di collusione (cfr. sentenza TF 20.11.2002 in re X., inc. 1P.577/2002/dxc; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPP); nondimeno, dagli atti (cfr. verbali di interrogatorio PO 21.5.2003, ore 09.00, 23.5.2001, ore 10.22, PP 20.6.2003, ore 10.20) si evince che __________ SA agiva in collaborazione con persone facenti capo ad altre società, i cui ruoli e le cui mansioni all'interno di quella che sembra un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti devono ancora essere chiariti, ritenuto altresì che il rischio di collusione può aumentare in presenza di un accusato che faccia parte di un'organizzazione criminale con membri ancora in libertà, come nella fattispecie (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP). Allo stadio attuale del procedimento la scarcerazione di __________, uomo di punta in seno a __________ SA ["Con i __________ è arrivato anche il direttore __________ (…)", verbale di interrogatorio PP 8.5.2003 di __________, p. 2], appare pertanto prematura. Ciò esclude quindi l'adozione di una misura sostitutiva a' sensi dell'art. 96 CPP, essendo tali misure notoriamente inadatte a scongiurare il pericolo di collusione (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 ad art. 110 CPP)."
le circostanze indicate (a poco più di un mese dalla sopra citata decisione dell’istanza superiore) non sono mutate, nè sono state nel frattempo smentite o confutate da nuovi elementi; il ruolo di punta dell’accusato in seno a __________ SA e il suo coinvolgimento consapevole nel traffico illecito di ingenti quantitativi di fiori di canapa destinati ad uso stupefacente, ha anzi trovato conferma recentemente nelle dichiarazioni di __________ (cfr. verb. PP 23 luglio 2003 p. 5 e 7) là dove, riferendosi a __________ , questi afferma che:
”era lui il responsabile di tutto quello che si faceva alla __________. Dava gli ordini agli operai, distribuiva le mansioni, comandava tutti i dipendenti. Gerarchicamente non c’era nessuno sopra di lui salvo il __________ come proprietario. Era lui che mi diceva cosa fare nel locale distilleria e che mi apriva la porta d’accesso sia per entrare sia per uscire. Mi aveva anche impartito l’ordine di non far entrare nessuno nel locale distilleria anche in quelle occasioni in cui la porta rimaneva aperta perchè andava via la corrente e il meccanismo elettronico non funzionava”
e, riferendo delle sue mansioni, aggiunge:
”Confermo che nei bidoni blu con coperchio nero da 120 litri l’uno, venivano stoccati solo i fiori secchi di canapa che non venivano da me distillati come ho già indicato. I bidoni pieni venivano carcati sul furgone giallo della __________ mentre io lambiccavo sopra. Era __________ o lo __________ che poi mi chiamavano al telefono o venivano di sopra a dirmi che il furgone era carico e che dovevo quindi portarli a __________ presso il deposito della __________ dove io trovavo sempre lo __________ siccome lui aveva la chiave del deposito che nè io nè il __________ l’avevamo. Sul furgone ci stavano circa 40 bidoni e la prima volta che ho dovuto effettuare il trasporto a __________ nel corso del mese di giugno 2002, avevo anche constatato che una parte di questi bidoni era piena di fiori secchi e l’altra era vuota ... altri viaggi analoghi da __________ a __________ con i bidoni li ho effettuati nel corso del mese di settembre 2002 e posso quantificare complessivamente i viaggi da me fatti in circa 6-7 viaggi sempre col furgone pieno di bidoni di cui almeno la metà pieni e l’altra vuoti ... ogni bidone conteneva circa 6-7 kg di fiori secchi da quel che potevo stimare io alzandolo. Potrebbero però anche essere di più nel senso di 8-10 kg siccome io non ho mai pesato i bidoni perchè lo facevano presso la __________ ”
va dunque ribadito quanto già detto dal GIAR nella decisione 30 giugno 2003 e meglio che, se è vero che il carcere preventivo non può (e non deve) essere utilizzato per ottenere confessioni, è altrettanto vero che chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche le necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione – almeno fino a quando ciò sia compatibile con il principio della proporzionalità (GIAR 19 agosto 1999 in re L., inc. 386.1999.9, cons. 4 d.) e che un accusato che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che questa scelta potrebbe avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria, in particolare se i fatti si sono svolti in un lasso di tempo importante, hanno molte ramificazioni, anche a livello internazionale, necessitano, per il chiarimento, l'espletamento di numerosi interrogatori e verifiche documentali e non tutti gli indagati sono (al momento) presenti all'inchiesta (cfr. SJ 1998 p. 247; GIAR 386.99.9, sentenza 19.08.1999 in re L. cons. 2. d.);
vi è in particolare l’esigenza istruttoria di mettere l’accusato – che persiste nel negare ogni sua responsabilità – a confronto con le altre persone implicate nell’inchiesta , che lo coinvolgono con le loro dichiarazioni; la posizione negatoria dell’accusato e il suo “fare autoritario” (attestato da __________ ; cfr. verb. PP 23 luglio 2003 p.5) rendono palesi il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e la necessità di procedere ai confronti con l’accusato in stato detentivo;
il perdurare del carcere preventivo non è, a tutt’oggi, lesivo del principio di proporzionalità , ritenuto che nei confronti dell’accusato vengono ipotizzate infrazioni aggravate alla LFStup (art. 19 cifra 2 lett. b e c LFStup). Il magistrato inquirente dovrà comunque procedere celermente agli accertamenti (o atti istruttori) mancanti , (come peraltro sembra avvenire: cfr. allegati al preavviso negativo, doc. _ inc. GIAR __________), segnatamente ai confronti; la (sola) latitanza di alcuni compartecipi potrà, in futuro, non essere più sufficiente a giustificare (dal profilo della proporzionalità) il mantenimento della privazione di libertà;
in conclusione, l’istanza in discussione, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
richiamati gli artt. 19 cifra 2 e 1 LFStup, 95 ss, 96, 102, 107, 108, 280 e 284 CPP,
decide
L’istanza di libertà provvisoria, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.
Non si percepiscono nè tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’istante;
Procuratore pubblico __________
(con copia delle osservazioni 29 luglio 2003 dell’accusato).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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