AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2003.33803
Data decisione, Autorità: 29.07.2003, GIAR
Incarto n. INC.2003.33803
Lugano 29 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 24 luglio / 25 luglio 2003 da
__________, attualmente detenuto presso il PCT La Stampa, Lugano-Cadro patrocinato dall'avv. __________
e qui trasmessa il 28 luglio 2003, con preavviso negativo, dalla
Procuratrice pubblica __________
viste le osservazioni 29 luglio 2003 dell’accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell’istanza;
visto l’incarto MP __________/2003;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
La mattina del 27 maggio 2003, alle ore 07.50, a __________, sull’argine del fiume __________, è stata rinvenuta la signora __________, accasciata al suolo in posizione bocconi e in stato di incoscienza. Sul luogo del ritrovamento vi era un’importante pozza di sangue e un sasso sporco di sangue. La donna, trasportata all’Ospedale __________, è stata in pericolo di morte (cfr. AI __________ : Rapporto 6 / 12 giugno 2003 del Capo servizio di Neurochirurgia) ed è tuttora degente presso l’Ospedale in questione.
Dal rapporto di polizia 28 maggio 2003 emerge che i medici legali dott. __________ e dott. __________, dopo aver conferito con i loro colleghi dell’Ospedale __________, presso il quale la donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, hanno dichiarato che la poveretta presenta numerose ferite alla testa, procurate da un corpo contundente, nonchè due ematomi sui dorsi delle mani; essi hanno escluso che tali ferite possano essere state provocate da una caduta ed hanno confermato l’intervento di terze persone nel ferimento di __________. Queste valutazioni trovano conferma nel rapporto 13 giugno 2003 steso dal Medico legale dott. __________ all’attenzione del magistrato inquirente (cfr. AI __________).
Nel pomeriggio del 27 maggio 2003, in relazione al fatto di cui sopra, è stato fermato __________ i, figlio della vittima. Al termine dell’interrogatorio di polizia, __________ è stato arrestato, con le accuse di mancato omicidio (art. 111 CPS), sub. lesioni gravi (art. 122 CPS), promosse nei suoi confronti dalla Procuratrice pubblica __________ (cfr. doc. _, inc. GIAR __________).
L’arresto è stato confermato da questo giudice il 28 maggio 2003, per i bisogni dell’istruzione (cfr. doc. _, inc. GIAR citato sopra).
Una prima istanza di libertà provvisoria, presentata dall’accusato in data 30 maggio / 2 giugno 2003, è stata respinta da questo giudice con decisione 10 giugno 2003, essendo stata accertata la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, come pure l’esistenza di bisogni dell’istruzione e di un pericolo di collusione.
Contro la decisione di questo giudice, l’accusato ha ricorso alla CRP con atto del 6 / 12 giugno 2003 (doc. _ inc. GIAR __________); il gravame è stata respinto dalla CRP con decisione 24 luglio 2003, che ha confermato l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza ed ha segnatamente riconosciuto il pericolo di recidiva.
Il 24 luglio 2003 (quindi lo stesso giorno della decisione della CRP sulla prima istanza di libertà provvisoria), l’accusato ha presentato una nuova istanza di libertà provvisoria, che la magistrata inquirente ha preavvisato negativamente (doc. _, inc. GIAR __________).
Con la nuova istanza, il patrocinatore dell’accusato, dopo aver evidenziato di aver perso visione presso la CRP di tutti gli atti relativi al procedimento, contesta nuovamente l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento agli “accertamenti tecnico-scientifici riassunti nel rapporto 18 luglio 2003” che avrebbero dato, a suo dire, esito negativo per quanto riguarda il coinvolgimento del suo patrocinato, ciò con particolare riferimento al profilo del DNA trovato sul sasso usato dall’aggressore per ferire __________; egli rileva in particolare che “la tempistica indicata nel ricorso ... alla CRP, unitamente agli accertamenti scientifici di cui sopra” dimostrerebbe ulteriormente l’estraneità di __________ al noto fatto di sangue. Esclusi sarebbero sia i bisogni dell’istruzione, sia il pericolo di recidiva e il carcere potrebbe essere sostituito da una misura sostitutiva meno incisiva, quale “l’obbligo di continuare la terapia psichiatrica presso il dott. __________, con relativo obbligo di sottoporsi a visite settimanali dal proprio psichiatra”.
Il preavviso negativo della Procuratrice pubblica ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di recidiva e necessità istruttorie (assunzione della deposizione di testi, con possibilità di confronto con l’accusato). La magistrata inquirente esclude pure la possibilità di mettere in atto misure alternative all’arresto.
Con le osservazioni del 29 luglio 2003 , la difesa ribadisce l’inesistenza dei “sedicenti indizi di colpevolezza paventati dalla CRP e dalla PP __________ ”. Viene pure contestato il pericolo di recidiva che “la CRP , sulla base di una letterina scritta il 25 giugno 2003 dal perito giudiziario , e nonostante il rapporto 22 luglio 2003 del dr. psich. __________, ha considerato erroneamente”.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito nuovamente riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – il pericolo di recidiva, i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S. B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Come già detto nella decisione 10 giugno 2003 di questo giudice sulla precedente istanza di libertà provvisoria, confermata dalla CRP con decisione 24 luglio 2003, sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.
Questo giudice non può del resto prescindere dalle considerazioni contenute nella citata decisione della CRP, intervenuta pochissimi giorni fa, con pieno esame della situazione processuale e degli atti da parte di quest’ultima Corte.
Va pure ricordato , con riferimento alle contestazioni della difesa su quanto considerato e deciso dalla CRP in data 24 luglio 2003, che questo giudice non è l’autorità di ricorso sulla decisione dell’istanza che gli è superiore.
6.1
I gravi indizi di colpevolezza sono dati e presenti. Quanto già detto nella decisione 10 giugno 2003 va dunque ribadito anche in questa circostanza:
“Significativamente indiziante appare, in primo luogo, la domanda che __________ ha posto agli agenti di polizia in data 27 maggio 2003 (durante la perquisizione presso il suo studio medico), intesa a sapere se sul luogo di ritrovamento del corpo della madre fosse stato trovato un sasso sporco di sangue, con il quale la stessa sarebbe stata colpita (cfr. Rapp. di PO 27 maggio 2003; deposizioni 28 maggio 2003 del Comm. __________, del Comm. __________ e dell’Agt. __________). Nessuno degli inquirenti aveva reso noto all’accusato che, sul luogo del ritrovamento di __________, era stato trovato un sasso sporco di sangue (cfr. le già menzionate deposizioni degli agenti di polizia , __________ - e __________).
Interrogato, pochi istanti dopo, in merito alla sua domanda sul ritrovamento del sasso sporco di sangue, __________ ha dapprima negato di aver posto una simile domanda (cfr. verb. PO 27.5.2003 p. 6 risposta n. 15) e poi ha ammesso di aver chiesto agli agenti informazioni sul sasso intriso di sangue (cfr. verb. PO 27.5.2003 p. 8 risposta n. 16). Le spiegazioni date dall’accusato sui motivi che l’hanno indotto a porre una simile domanda – l’aver “pensato ad un sasso intriso di sangue, perchè lungo il fiume __________, la strada non mi risulta essere asfaltata” (cfr. verb .PO 27.5.2003 p. 6 risposta n. 16) o l’aver posto “una domanda provocatoria agli inquirenti che si comportavano come se io fossi un delinquente” (cfr. verb. PP 5.6.2003 p. 5/6) – non contribuiscono di certo a togliere dall’accusato il fondato sospetto che egli ha parlato di “sasso sporco di sangue” (e non di un bastone o di un altro oggetto contundente), proprio perchè gli era noto, per l’uso che ne ha fatto, che quella era l’arma utilizzata per ferire __________.
Del resto, non sono mancate in tempi recenti, minacce e vie di fatto, messe in atto da __________ nei confronti dei genitori __________ e __________. Ne riferisce in particolare la teste __________, che nel corso della prima metà di maggio 2003 ha ricevuto la confidenze di __________, che in casa con il figlio c’era stata una lite violenta (verbalmente). La teste aggiunge che __________ le aveva anche detto che in quella circostanza “il figlio l’aveva spintonata e che lei era caduta ... dopo essere stata spintonata dal figlio __________ era caduta sul fianco o sulla testa ... aveva dei dolori a seguito di questa caduta”; secondo la teste, in quella circostanza __________ aveva avuto anche paura e le ha detto, riferita al figlio __________ “lu mai sentii vusa in sci tanto ... u ma fai pagura dal tanto che al vusava” (cfr. verb. PP 4.6.2003 di interrogatorio di __________ p. 2).
I fatti di cui sopra si inseriscono nei problemi psicopatologici di cui è affetto da una ventina di anni __________. Dalle cartelle cliniche trasmesse dalla Clinica Psichiatrica __________ emerge che l’accusato soffre di un disturbo bipolare con importanti scompensi maniacali; dal 1989 al maggio 2003 è stato ricoverato 18 (diciotto) volte presso la Clinica psichiatrica __________, in 9 (nove) casi dei quali ha subito un ricovero coatto. Negli ultimi due anni __________ è stato ricoverato 6 (sei) volte, di cui 4 (quattro) in modo coatto. Non mancano, negli atti delle cartelle cliniche, certificati medici che attestano – in occasione dei ricoveri coatti – pericolosità di __________ per sè e per gli altri (cfr. per es. il certificato 27.12.2002 in occasione del 17° ricovero).
Significative sono poi le informazioni che si ricavano dalla cartella clinica relativa al 18° ricovero del 9 maggio 2003 (l’ultimo in ordine di tempo); oltre alle minacce proferite anche nei confronti del medico curante e all’atteggiamento “molto provocatorio, persecutorio nei confronti dei suoi famigliari”, si riferisce di “uno scompenso in senso maniacale manifestatosi molto rapidamente (in 24 ore)”. Quest’ultimo fatto smentisce le considerazioni dell’accusato secondo cui la sua patologia non potrebbe assurgere a valore di indizio, perchè – a suo dire - porterebbe ad uno stato di scompenso soltanto dopo alcuni giorni di segnali sempre più evidenti.
Gli indizi di cui sopra non sono d’altro canto smentiti da un alibi dell’accusato nei tempi critici della mattina del 27 maggio 2003.
Gli accertamenti fino ad ora esperiti, indicano che __________, quella mattina, è partito dalla casa dei genitori, presso la quale risiede a __________, a bordo della sua Porsche, tra le ore 6.50 e le 7.05 (cfr. verb. PP 30.5.2003 p. 6 del padre __________); egli viene visto arrivare a __________ all’entrata del palazzo, dove ha sede il suo studio, tra le ore 7.25 e le 7.35 (cfr. verb. PO 4.6.2003 di __________ e verb. PO 30.5.2003 di __________). Questi tempi di percorrenza, tra l’abitazione di __________ e lo studio di __________, risultano essere chiaramente superiori a quelli cronometrati dalla Polizia cantonale in 8/9 minuti durante la ricognizione del 29.5.2003 (cfr. comunicazione 2.6.2003 del Comm. __________ alla magistrata inquirente).
Gli accertamenti esperiti dalla Polizia in data 4.6.2003 (cfr. comunicazione di stessa data del Comm. __________ alla magistrata inquirente), indicano per contro come possibile in 18 minuti, partire da casa __________, a __________, raggiungere __________, dopo aver fatto tappa per due minuti a __________ nel posteggio vicino al campo di calcio (nelle immediate vicinanze del luogo di ritrovamento di __________).
La tesi della difesa secondo la quale detti tempi sarebbero insufficienti, per cambiarsi anche i vestiti e le scarpe e nascondere il tutto, non tien conto del fatto che l’accusato è stato fermato dalla polizia il 27.5.2003 alle ore 15.30, quindi più di otto ore dopo l’aggressione di __________.
D’altro canto, pure i tempi di percorrenza a piedi, indicati dalla difesa nelle osservazioni del 6.6.2003 in 22 minuti, per giungere (partendo dall’abitazione __________) al punto di ritrovamento di __________, hanno un valore relativo. Quei tempi sono effettivamente stati cronometrati dalla polizia in data 28.5.2003 (cfr. verb. PO di __________ di medesima data); non è dato tuttavia sapere se si riferiscano al percorso a piedi tratta corta o a quello tratta lunga indicati con due differenti colori sulla planimetria presente agli atti. Comunque la mattina del 27.5.2003 __________ è uscito di casa pochi istanti dopo la madre __________ (cfr. verb. PP 30.5.2003 p. 6 di __________); non può dunque essere escluso che l’accusato abbia raggiunto la madre con la sua automobile per poi accompagnarla per una tratta a bordo della Porsche, con tempi di percorrenza inferiori a quelli della ricostruzione.
La tesi della difesa secondo la quale l’aggressione di __________ sarebbe avvenuta dopo le ore 07.30, non trova in fine riscontro negli atti. Con lettera 6.6.2003 (trasmessa dalla magistrata inquirente in data 10.6.2003) – conseguente alla richiesta di questo giudice di verificare la completezza degli atti – la Polizia cantonale ha escluso che “siano stati rintracciati o sentiti testimoni che, la mattina del 27 maggio 2003, sono passati sul luogo dei fatti alle ore 07.30”, così come indicato dalla difesa.”
La validità delle considerazioni di cui sopra è stata confermata dalla CRP nella già citata sentenza; questa Corte , quali ulteriori elementi indizianti ha aggiunto quanto segue (sentenza 24 luglio 2003, consid. 3.2 , 3.3 e 3.4):
"Quale ulteriore determinante tassello per la conferma della decisione del GIAR, appare quindi il colloquio avuto dal ricorrente con il sergente di polizia, delegato il 30.5.2003 alla sorveglianza della camera dell’ospedale __________ in cui egli era collocato. Dopo averne attirato l’attenzione, ha chiesto di poter parlare con il suo legale per potergli spiegare particolari non ancora esposti e, pur dichiarando l’evento fortuito, gli ha detto di non cercare o non più cercare l’autore del reato in quanto lo era lui (cfr. verbali 3.6.2003 teste __________ pag. 2 e AI _). Il fatto che poco dopo agli agenti interroganti abbia fornito un’altra versione, ossia di aver solo voluto formulare all’intenzione del suo legale delle ipotesi sull’origine delle lesioni subite dalla madre, non è sufficiente a rendere insignificante la dichiarazione del piantone. Secondo questo testimonio, sulla cui affidabilità in particolare quale graduato agente di polizia - perlomeno fino a prova del contrario - non possono esservi seri dubbi, il ricorrente era “molto calmo”. Calma e tranquillità assai sorprendenti per gli aspetti umani che il caso presenta per l’accusato, accompagnata da un suo manifesto distacco - pur dovendosi riconoscere un suo interessamento per le condizioni di salute della madre (cfr. verbale 4.7.2003 dott. __________ pag. 2) e una sicura predisposizione professionale - manifestato nella lucida e fredda ricerca delle cause dello stato clinico della madre (cfr. verbali di polizia 27.5.2003 pag. 4, 30.5.2003 pag. 1/2, AI _), che suscitano perplessità per la loro perpetuazione nel tempo: durante lo svolgimento dell’attività professionale il mattino del delitto (cfr. due verbali 27.5.2003 e 4.6.2003 pag. 5 teste __________), durante il pranzo (cfr. verbali 5.6.2003 testi __________, __________ e 6.6.2003 teste __________), appena appresa la notizia con la continuazione della visita dei pazienti in agenda (cfr. verbale teste __________ citato), durante il colloquio con il fratello pure medico, questi affranto, mentre sta recandosi al centro cure intense dell’ospedale __________ (cfr. verbale 2.6.2003 teste __________, 5.6.2003 accusato pag. 9), nel colloquio con il padre (cfr. verbale __________ 30.5.2003 pag. 8) o, ancora e sempre, di fronte agli agenti inquirenti (cfr. verbalizzazione dell'accusato 27.5.2003 pag. 1) e durante la sua permanenza in carcere, dove è debitamente seguito sotto l'aspetto medico (cfr. rapporto 22.7.2003 dott. med. __________)
ll ricorrente insiste, in particolare, sull’impossibilità temporale di aver potuto compiere l’efferato gesto fra il momento della sua partenza dalla casa paterna, nella quale da qualche tempo abitava, e il momento dell’arrivo nel suo studio medico. A proposito va rilevato che se si può riconoscere una certa attendibilità per l’orario d’arrivo presso lo studio medico (cfr. verbali 30.5.2003 __________, 4.6.2003 __________, 2.6.2003 __________), i dubbi circa l’orario di partenza sia suo sia della madre dalla casa di __________ e le oggettive, comunque, a dipendenza del traffico e della velocità praticata, variabili necessità di tempo per recarsi da casa allo studio, potrebbero lasciare uno spazio di tempo sufficiente, premessa la necessaria determinazione criminosa, per sostenere la serietà e concretezza dell’indizio a carico del ricorrente. Va invero rilevato che taluni aspetti permettono di ipotizzare la commissione del reato anche da parte di uno sconosciuto. La regione è turistica e frequentata anche da persone sconosciute ai residenti o ai frequentatori abituali, come taluni testi confermano (cfr. verbali 7.6.2003 __________ a, 20.6.2003 __________, 18.6.2003 e 28.6.2003 __________). Manca però un motivo intelligibile. La vittima è persona discreta, ben voluta e di una certa età. Le ferite riportate manifestano una specifica determinazione omicida. Sul luogo del delitto sono stati rinvenuti i suoi occhiali ed in particolare il suo orologio. Tutto questo fa escludere altri intendimenti da parte dell’autore. Altri elementi, per quanto - perlomeno in parte - da ulteriormente approfondire o da altrimenti verificare, portano tuttavia, perlomeno allo stato attuale delle indagini, a considerare il ricorrente gravemente indiziato: il doppio passaggio sul percorso fra casa e ufficio di un'automobile riconosciuta dal rumore del motore uguale a quella usata dal ricorrente, in considerazione di tutte le circostanze del caso quali l’orario, il luogo e la particolarità del rombo, con deposizione comunque indicativa (cfr. verbale 29.5.2003 __________), il passaggio di tale tipo di vettura dopo le 7:30 in direzione di __________ (cfr. verbale 11.6.2003 __________), la particolare resistenza fisica della vittima che non permette, perlomeno per il momento, di accertare l'orario dell'aggressione, la circostanza che la visita dichiarata effettuata per il prelievo del sangue subito dopo l’arrivo allo studio, richiedente tempo analogo a quello impiegato per recarsi al lavoro, non può essere accertata presso la paziente stessa affetta da morbo di "Alzheimer" (cfr. verbale __________ 28.5.2003) e ancora che il sangue prelevato in provetta si sia coagulato in così breve tempo (cfr. verbale 4.6.2003 __________ pag. 3/4). Le argomentazioni del magistrato inquirente e del GIAR circa l’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza idonei a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva appaiono pertanto pertinenti e meritevoli di conferma. Certo, il rapporto preliminare di constatazione e accertamento tecnico 18.7.2003 (AI __________) rileva che sul sasso - presumibile istrumento dell'aggressione - non vi sono tracce di DNA riconducibili all'accusato.
Ciò non significa che egli non possa comunque essere l'autore. Non permette nemmeno di concludere che necessariamente l'autore sia stato un terzo. Le ulteriori indagini dovranno possibilmente chiarire anche questo aspetto.
Carattere di indizio possono poi avere anche le condizioni di salute del ricorrente, i cui scompensi invero non sempre sono chiaramente preannunciati e governabili come si vorrebbe (cfr. AI __________, rapporti 23.12.1998 polizia cittadina di __________ e 8.1.2002. Corpo di polizia di __________, in verbali di polizia), e le talvolta tese relazioni con entrambi i genitori (cfr. già citate deposizioni del padre e del fratello), che le sembrano comunque influenzare (cfr. verbale 2.6.2003 teste __________ pag. 1), come risulta del resto dalle motivazioni mediche che in un primo tempo impedivano la sua carcerazione (cfr. certificato medico dott. __________ del 28.5.2003, in AI _).".
Gli indizi di cui sopra non sono smentiti o confutati da nuovi elementi, che già non fossero noti all’istanza superiore e da questa del resto già valutati nella propria recentissima decisione.
6.2
In merito ai bisogni dell’istruzione / pericolo di collusione, va ribadito quanto indicato dalla CRP (sentenza 24 luglio 2003, cons. 4.2):
"Invero il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, allo stato attuale delle indagini, ritenuta la loro corretta ininterrotta assunzione, non appare più particolarmente preminente. I testi assunti hanno già avuto modo di deporre davanti agli agenti di polizia giudiziaria e, perlomeno quelli più importanti, anche davanti al magistrato inquirente. Taluni importanti confronti sono già stati svolti. Appare pertanto difficile che, per quanto oggettivamente possibile, il ricorrente possa influire sugli stessi. Altrettanto vale per le prove che gli inquirenti ancora stanno assumendo o ricercando. Ritenuto che il contenuto degli incarti richiamati dalle autorità come eventuali deposizioni di loro rappresentanti non dovrebbe essere modificabile o influenzabile, nemmeno lo dovrebbero essere i rapporti specialistici richiesti (in particolare quello della polizia scientifica, il cui rapporto preliminare del 18/21.7.2003 non consolida alcun elemento indiziante a carico del ricorrente, e del laboratorio di analisi del sangue) e la perizia psichiatrica, per il cui allestimento il ricorrente ha dichiarato di voler collaborare (cfr. verbale 3.7.2003 pag. 1/2). Appare quindi assai difficile che l'accusato possa inquinare l'assunzione di altre prove ed in particolare, ammesso ma non concesso che egli abbia nascosto gli indumenti che vestiva al momento in cui - secondo il magistrato inquirente - avrebbe compiuto il delitto, che egli possa ottenere a proposito risultato migliore di quello attuale.".
6.3
In merito al pericolo di recidiva, riconosciuto dall’istanza superiore nella propria decisione, va ribadito quanto indicato dalla CRP (sentenza 24 luglio 2003, cons. 4.4):
"Oltre l’atteggiamento talvolta ambiguo avuto dal ricorrente durante l’istruttoria finora compiuta, altre risultanze portano questa Camera a riconoscere l'esistenza di un pericolo di recidiva [argomento che per giustificate ragioni esposte in sentenza il GIAR non aveva ulteriormente approfondito (cfr. sentenza impugnata consid. 5.3. pag. 6)]. A suo sostegno depongono il suo stato di salute ed i precedenti comportamenti avuti nei confronti proprio della madre, ma anche del padre (cfr. verbale 27.5.2003 __________ pag. 3 e verbale 2.6.2003 __________ pag. 2/3) e di altri famigliari (cfr. qualificante silenzio della moglie __________, in verbale 4.6.2003 in relazione all'esposizione dei fatti di istanza per l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, pag. 4, in AI __________). Persone che, indipendentemente dalla decisione circa l’ulteriore residenza del ricorrente, rimangono facilmente reperibili. Circa lo stato di salute, già oggetto di specifici accertamenti peritali, non si può soprassedere - indipendentemente dal rapporto 22.7.2003 del dott. med. __________, anche per le ragioni esposte sub. consid. 3.2 in fine - al parere espresso dal perito giudiziario designato nella sua corrispondenza del 25.6.2003 (AI __________), secondo cui "l'impressione clinica è che si tratti di persona gravemente inferma di mente, … ." Parere che, ritenuta la qualifica dell'estensore e la brevità del suo approccio con il caso, appare assai concludente per la sua categoricità. Sarà poi la stessa perizia a indicare quale misura meno incisiva della privazione della libertà si potrebbe prestare a limitare il pericolo di recidiva (cfr. quesiti peritali in AI __________).".
Non entrano dunque in considerazione , in questa fase , misure sostitutive all’arresto , che potranno semmai essere valutate sulla base delle indicazioni che fornirà la perizia medico psichiatrica in fase di allestimento.
6.4
Il perdurare del carcere preventivo non è, ad oggi, lesivo del principio di proporzionalità (CRP 24 luglio 2003, cons. 5).
In conclusione , l’istanza in discussione, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione a:
avv. __________ o, per sé e per l’istante;
Procuratrice Pubblica __________
(con l’incarto MP __________/2003 di ritorno e copia delle osservazioni della difesa).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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