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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.49203
Data decisione, Autorità: 28.02.2002, GIAR
N. 492.2001.3 EM Lugano, 28 febbraio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 20/21 febbraio 2002 dal Procuratore Pubblico dott. Rosa Item nei confronti di
(patrocinato dall'avv. dott. __________)
accusato dei reati di cui agli artt. 187, 190, 191, 219 CP;
viste le osservazioni 27 febbraio 2001 dell'indagato,
visto l'incarto MP6080/2001,
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che:
è stato arrestato il 6 settembre 2001, con contestuale promozione d'accusa per i reati di cui agli artt. 187, 190, 191, 219 CP; l'arresto è stato confermato da questo giudice il 7 settembre 2001;
__________ è accusato di aver commesso i reati menzionati nei confronti delle due figlie adottive (–1979 - e __________ - 1986), a partire , all'incirca, dall'estate 1992; dall'inchiesta è pure emerso che l'accusato avrebbe commesso atti analoghi nei confronti della figlia naturale (- 1969), ancorché tali fatti non siano oggetto di formale procedimento in quanto già trascorso il periodo che da luogo a prescrizione (cfr. rapporto d'arresto 6.09.2001, richiesta di conferma d'arresto 7.09.2001);
l'accusato ammette di aver compiuto determinati atti sessuali nei confronti della figlia adottiva __________, così come nei confronti della figlia naturale __________; nega, invece di aver commesso atti analoghi nei confronti della figlia adottiva __________ (cfr. Verbale PS __________ 6.09.2001, p. 3, rispettivamente 6 e 9/10);
con l'istanza qui in discussione, il magistrato inquirente chiede una proroga di quattro mesi del carcere preventivo cui è astretto l'accusato; a suo dire sono dati gravi indizi di colpevolezza (ammissione parziale di atti analoghi e versioni credibili, ribadite in più occasioni, fornite dalle vittime), nonché bisogni istruttori (prospettazione perizie, ulteriori audizioni di testi) con concreto pericolo di collusione (forte capacità di influsso dell'accusato nei confronti dei famigliari che, in alcuni casi, starebbero già modificando le versioni iniziali; tentativo di confondere le acque messo in opera prima dell'arresto e avuto sentore che determinati fatti fossero emersi o stessero per emergere);
nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2001, l'accusato riconosce (sostanzialmente) i fatti commessi nei confronti della figlia __________ così come da lei descritti; per quanto concerne le figlie __________ ed __________, invece, contesta (integralmente, rispettivamente parzialmente) le versioni da loro fornite ed il fatto che in relazione a queste vi siano gravi indizi di colpevolezza (sia perché le versioni delle presunte vittime non sono, in sé, sufficienti a sostanziare le tesi d'accusa, sia perché le ammissioni di quanto commesso nei confronti di __________ coinciderebbero, nella sostanza, con la versione della vittima); per quanto concerne le necessità istruttorie egli sottolinea come la lentezza nel procedere ad alcuni atti (perizie in particolare) non possa andare a scapito dell'accusato e, comunque, si tratti di atti sui quali egli non ha possibilità di influire; il pericolo di collusione con i famigliari, anche qualora fosse ammesso, non cancellerebbe le versioni già (più volte) fornite; egli conclude chiedendo che, in virtù del principio di proporzionalità e della necessità di procedere all'audizione di ulteriori testi, l'istanza di proroga sia accolta limitatamente a due mesi;
i principi che reggono la materia sono noti come ai precedenti analoghi giudizi, e meglio:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri
possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
anche in presenza dell'accordo dell'accusato, questo giudice deve verificare il ricorrere dei menzionati presupposti, sia pure succintamente ed avendo cura di non creare pregiudizio per il merito;
allora, gli indizi di colpevolezza (gravi) sono dati e consistono nelle stesse ammissioni (parziali) dell'accusato, a cui si aggiungono le versioni delle (altre) presunte vittime, prima facie non incredibili, relative a fatti analoghi situati in momenti precedenti e susseguenti quelli ammessi corrispondenti ad analoga età (11/12 anni) delle vittime (effettive e presunte);
quanto al pericolo di collusione, la difesa contesta (e non completamente a torto) che questo sia presente e concreto in relazione all'esito delle perizie e della ricerca di dati __________, rispettivamente a testi già più volte sentiti in sede istruttoria; non lo contesta, perlomeno non formalmente ed esplicitamente, in rapporto ai testi ancora da sentire, o da sentire in relazioni a nuove (ulteriori) circostanze (osservazioni p. 4); la particolarità dei reati ascritti (assenza di tracce oggettive a distanza di tempo, consumazione in ambito famigliare solitamente senza testimoni, difficoltà delle vittime ad esprimersi tempestivamente in merito, ecc.) inducono a maggior rigore nella protezione della raccolta di elementi (anche solo circostanziali), rispettivamente della versione delle vittime; il fatto che l'accusato, ancorché prima dell'avvio dell'inchiesta, abbia posto in essere interventi volti a dar corpo (o giustificazione credibile) ad una sua versione, cercando di anticipare o parare quanto presupponeva stesse emergendo (cfr. Verbale PS __________ 6.09.2001 p. 10), è elemento concreto sufficiente, in questa fase della procedura, per fondare rischio di collusione ed imporre misura a garanzia di una raccolta completa di prove priva da ogni possibile influsso da parte sua (anche nel suo stesso interesse);
in virtù di tutto quanto sopra, considerato che non è sugli esiti delle perizie che si concretizza pericolo di collusione, la proroga può essere concessa ma contenuta in due mesi, sufficienti per l'espletamento delle prospettate audizioni (istanza p.4/5; osservazioni p.4) e ancora rispettosi (con i sei già subiti) del principio di proporzionalità tenuto conto della consistenza ed ampiezza dei fatti rimproverati e sottoposti ad inchiesta, con conseguente gravità dei reati e pena ipotizzabile in caso di eventuale condanna;
di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è parzialmente accolta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
P.Q.M.
richiamati gli articoli 187, 190, 191, 219 CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide
L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato
sino al 6 maggio 2002 (compreso).
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali
Entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
Procuratrice pubblica dott. __________, Lugano (con fotocopia delle
osservazioni 27 febbraio 2002 del patrocinatore dell’accusato);
Avv. dott. __________, per sé e per l’accusato;
Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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