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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2002.6602
Data decisione, Autorità: 25.02.2002, GIAR
N. 66.2002.2 L Lugano, 25 febbraio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 15/18 febbraio 2002 da
__________, attualmente presso le Carceri pretoriali di Bellinzona
(patrocinato dal lic. iur. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 21 febbraio 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________;
viste le osservazioni 22 febbraio 2002 dell'accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
__________ è stato arrestato l'8 febbraio 2002, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. Notizie derivate da altre
inchieste avevano reso sospetto l'accusato di acquisto e perlomeno parziale rivendita di alcune centinaia di grammi di cocaina nel corso del 2001, sino al mese di agosto: già dai primi verbali __________ ha ammesso questa sua attività, in seguito precisata con indicazioni sulle modalità di acquisto e sugli acquirenti.
L'istanza di libertà provvisoria parte dal presupposto della confessione dell'accusato e della sua piena disponibilità a collaborare, per cui - tenuto conto che avrebbe avuto la possibilità, non attuata, di prendere contatto con altri coinvolti prima del suo arresto - non è dato pericolo di collusione, tanto più che ora egli entrerebbe subito in servizio militare per l'adempimento della scuola reclute, di per sé occasione di educazione alla disciplina ed al rispetto degli altri, sotto vigilanza dei superiori. Per queste stesse ragioni e per la presa di coscienza degli errori commessi neppure si ha pericolo di fuga o di recidiva.
Il Procuratore pubblico ha espresso preavviso negativo all'istanza, osservando che l'inchiesta è in pieno svolgimento per verificare le dichiarazioni dell'accusato in punto a quantitativi di cocaina trafficati ed alle chiamate di correo, con evidenza quindi di pericolo di collusione. La gravità dell'implicazione di __________ e le esigenze d'inchiesta consentono di considerare rispettato il pericolo di collusione.
Le osservazioni dell'accusato al preavviso negativo ribadiscono, da un lato la sua volontà di compiere la Scuola reclute e dall'altro l'assenza di pericolo di collusione per la sua completa collaborazione e per il fatto che una delle due persone coinvolte ha già ottenuto la libertà provvisoria e l'altra si trova in carcere essenzialmente per le indagini concernenti altro reato, per di più non essendo cittadino svizzero e non avendo qui domicilio fisso e quindi per oggettivo pericolo di fuga.
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP,
quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione.
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno sino a miglior definizione dell'assetto probatorio.
4.1
L'ammissione della vendita di più centinaia di grammi di cocaina, con circostanze che trovano riscontro nelle dichiarazioni di correi ed acquirenti, consentono di ritenere dato il presupposto della grave colpevolezza per infrazione in particolare all'art. 19 cfr. 2 LStup, d'altro canto neppure ed a giusta ragione essendo stato messo in dubbio.
V'è solo da notare che non si tratta di fattispecie da minimizzare, per i quantitativi, l'intensità e gli scopi non direttamente derivati da impellenti necessità di consumo personale, come ancora si vedrà in seguito.
4.2
__________ ha nella sostanza riconosciuto gli addebiti mossigli, vi sono ancora spazi non approfonditi e divergenti dalle dichiarazioni di correi ed inoltre vanno verificate le transazioni con acquirenti, per appropriatamente
definire in quantitativi e modalità il suo coinvolgimento. Queste prospettive, di correnti necessità d'inchiesta, fanno alquanto manifesto il pericolo di collusione, non solo con due persone (indicate nelle osservazioni al preavviso negativo), ma pure con altri a conoscenza dei traffici ed anche acquirenti. Né giova sostenere che l'accusato al suo rientro in Svizzera non ha approfittato di prendere contatti collusivi, perché il suo scopo era quello di presentarsi alla Scuola reclute e più concretamente perché venne arrestato già due giorni dopo l'arrivo.
Queste ragioni, direttamente attinenti ad una conveniente conduzione del procedimento, prevalgono in tutta evidenza sull'assolvimento - ora - della Scuola reclute.
4.3
Il magistrato inquirente non fa valere pericolo di recidiva né quello di fuga: la giustificazione del mantenimento del carcere preventivo per i menzionati bisogni istruttori consente allora di non affrontare tali presupposti in questo momento processuale.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante la presenza di più persone coinvolte, è rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità della fattispecie, sia sotto il profilo dei quantitativi di cocaina spacciata, sia per l'approccio soggettivo di vendite non strettamente legate al proprio consumo ("Non è che io consumassi tanto, per cui il guadagno lo destinavo ad acquisti di vestiti ed anche per bere, in quanto ero in qualche modo dedito allo wyski", come al verbale 9 febbraio 2002 di conferma dell'arresto).
Si richiama comunque il noto obbligo del Procuratore pubblico di non protrarre la privazione della libertà personale oltre il necessario (art. 102 cpv. 1 CPP) e di continuare ad agire celermente (art. 176 cpv. 3 CPP).
L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
lic. iur. __________, per sé e per l’istante;
Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 8748/2001 di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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