AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.203
Data decisione, Autorità: 08.02.2002, GIAR
N. 2.2001.3 M Lugano, 8 febbraio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 10/11 aprile 2001 da
____________,
(difeso di fiducia dall’avv. dott. __________)
contro la decisione 2 aprile 2001 del Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano, tramite la quale è stata respinta la richiesta di dissequestro dell’agenda del reclamante, il tutto nell’ambito del procedimento penale contro il medesimo e terze persone per titolo di truffa, ricettazione e riciclaggio di denaro (inc. MP 6501/2000/CS);
lette le osservazioni 23 aprile 2001 delle parti lese __________ e __________ (studio legale __________) e del magistrato inquirente, che propongono la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 6501/2000/CS/CS;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
la presente fattispecie si inserisce nel caso giornalisticamente noto come la vicenda dei due falsi medici, ovvero la truffa posta in atto da due cittadini di origine germanica ai danni di una coppia di anziani connazionali: sin dal suo primo verbale, l’accusato principale ____________ ha ammesso di aver accettato che la coaccusata ____________ lo introducesse falsamente quale medico presso le vittime __________ (perfettamente consapevole che lui medico non era) allo scopo di far loro credere che lui poteva curare il marito apparentemente sofferente del morbo di Alzheimer, ed in tal modo procurarsi ingenti somme di denaro (v. verbale di conferma dell’arresto di ____________, inc. Giar 643.2000.1 doc. 4 p. 2). Per scrupolo di completezza, sia detto che ____________ si proclama innocente (v., ad es., decisione 18 ottobre 2001 di proroga del carcere preventivo, inc. Giar 664.2000.3 consid. B p. 2, con rinvii);
____________, coinvolto nella vicenda in quanto consulente giuridico dell’accusata ____________, è stato tratto in arresto in data 4 gennaio 2001. Il giorno successivo, previa intimazione della promozione dell’accusa come in ingresso, è stato rilasciato dallo scrivente giudice (v. decisione 5 gennaio 2001, inc. Giar 2.2001.1 doc. 8). L’inchiesta nei suoi confronti, assistita sin dall’inizio dagli usuali sequestri documentali, è nondimeno proseguita con vari interrogatori, in occasione dei quali gli è stato prospettato, fra l’altro, il contenuto di una sua agenda;
con scritto 29 marzo / 2 aprile 2001, l’accusato reclamante ha chiesto il dissequestro dell’agenda. Il Procuratore Pubblico ha respinto la richiesta, essendo l’agenda “un importante mezzo di prova” (decisione impugnata, inc. Giar 2.2001.3 doc. 2A p. 1). Ha rifiutato persino il rilascio di fotocopie (ibid.);
il reclamo qui discusso (inc. Giar 2.2001.3 doc. 1) si fonda essenzialmente sulla necessità, per l’accusato, di consultare l’agenda per “ricostruire le circostanze temporali (date precise) di ogni incontro del dr. ____________ con ____________ e ____________ e vedere con precisione il tipo di circostanza fornita” (loc. cit., p. 4). Inoltre, l’agenda essendo stata nelle mani del magistrato inquirente per più di tre mesi, quest’ultimo avrebbe avuto tutto il tempo necessario per esaminarla. Infine, essa conterrebbe annotazioni di carattere privato, che devono essere precluse all’autorità penale (ibid.);
nelle proprie osservazioni, il Procuratore Pubblico ribadisce l’importanza dell’agenda quale mezzo di prova, che – se a disposizione dell’accusato –permetterebbe a quest’ultimo di anticipare le domande che gli inquirenti vorranno porgli (v. osservazioni PP, inc. Giar 2.2001.3 doc. 5 p. 2). Si dice comunque disposto a rilasciare all’accusato reclamante fotocopia di quelle parti dell’agenda già discusse (loc. cit., p. 1);
le parti civili ____________, dal canto loro (osservazioni, inc. Giar 2.2001.3 doc. 4), si oppongono alla liberazione dell’agenda, non potendosi escludere che dalla medesima emergano nuovi fatti di rilievo (loc. cit., pto. 2 p. 2), ma soprattutto stigmatizzando il tentativo dell’accusato di vestire a posteriori le ingenti dazioni ricevute da ____________ e ____________ quale retribuzione per le prestazioni professionali loro fornite (loc. cit., p. 2). Esse rilevano inoltre come ____________ non possa prevalersi del segreto professionale, sia poiché non avvocato, sia poiché direttamente oggetto d’inchiesta (ibid.);
così invitato da questo giudice, il Procuratore Pubblico ha confermato, verso metà ottobre 2001, di aver regolarmente consegnato all’accusato reclamante le fotocopie delle parti già discusse dell’agenda (v. scritto 4 ottobre 2001, inc. Giar 2.2001.3 doc. 8). Anzi, con scritto 10 ottobre 2001 (inc. Giar 2.2001.3 doc. 9) il magistrato inquirente ha sottolineato come in occasione dell’ultimo verbale, ____________ avesse dichiarato di non aver letto le fotocopie consegnategli nel frattempo, e di non aver neppure iniziato ad allestire le note d’onorario;
sentito telefonicamente in data 26 ottobre 2001, il difensore aveva informato che il successivo 29 ottobre 2001 ci sarebbe stata un’ulteriore audizione dell’accusato reclamante, con verosimile restituzione dell’agenda, riservandosi semmai di ritirare il reclamo in appendice;
nulla del genere essendo nel frattempo avvenuto, questo giudice ha interpellato telefonicamente il magistrato inquirente in data 7 febbraio 2002, apprendendo che le fotocopie dell’agenda in oggetto erano state da tempo consegnate all’accusato istante (v. anche la conferma scritta 8 febbraio 2002 del Procuratore Pubblico, inc. Giar 2.2001.3 doc. 10);
ciò premesso, va rilevato come il reclamo – proprio a seguito dell’avvenuta consegna delle fotocopie dell’agenda all’accusato reclamante – sia divenuto privo d’oggetto almeno nella misura del suo petitum eventuale;
abbondanzialmente, richiamati i noti principi che reggono il sequestro probatorio (Rep. 130 [1997] n. 102 consid. 4), va constatato che il rifiuto di dissequestrare l’agenda di ____________ prima che l’intero suo contenuto gli fosse contestato era ed è perfettamente legittimo: da un lato, essa rappresenta documento autografo di lui, e come tale va conservato in originale fino alla decisione di merito, per garantirne l’integrità (anche a beneficio dell’accusato, beninteso) e la possibilità di consultazione da parte della Corte. D’altro canto, era opportuno precludere all’accusato la possibilità di consultare l’agenda prima degli interrogatori che gli inquirenti vogliono svolgere sugli spunti che la medesima offre: decidere diversamente priverebbe le audizioni di ____________ di quella componente di immediatezza indispensabile affinché il Procuratore Pubblico possa farsi un quadro globale dei fatti (Rep. 130 [1997] n. 99, consid. 8 p. 295 s.). Il diritto dell’accusato di accesso agli atti è stato sufficientemente salvaguardato con la consegna delle fotocopie relative alle parti dell’agenda già discusse;
in conclusione, il reclamo va considerato come divenuto privo d’oggetto (per quanto attiene alla consegna di fotocopie dell’agenda sequestrata, v. petitum eventuale), mentre deve essere respinto in punto alla riconsegna dell’agenda in originale;
la presente decisione, esente da tassa e spese di giustizia in considerazione del fatto che l’esito del reclamo è dipeso in buona parte dall’evoluzione dell’incarto, può essere impugnata con ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro dieci giorni dall’intimazione (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP);
per i quali motivi
in applicazione degli artt. 57 ss., 161 ss., 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
decide:
Il reclamo è respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto.
Non si prelevano tassa né spese di giustizia, e non vengono attribuite ripetibili.
Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. dott. __________, per sé e per l’accusato reclamante, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e delle parti civili;
lic. iur. __________, per sé e per le parti civili __________ e ____________, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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