AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.1996.4906
Data decisione, Autorità: 31.01.2002, GIAR
N. 49.1996.6 L Lugano, 31 gennaio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo presentato il 17 dicembre 2001 da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 27 novembre 2001 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha rifiutato l'accesso agli atti del procedimento conseguente a denuncia 24 agosto 1999 sporta dalla __________, (patrocinata dall'avv. __________), contro il reclamante e contro terzi per titolo di coazione, estorsione ed altri reati;
viste le osservazioni 27 dicembre 2001 della denunciante, che dichiara di rimettersi al giudizio di questa sede, e 28 dicembre 2001 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
a conoscenza di una (nuova) denuncia sporta nei suoi confronti, con lettera dell'11 gennaio 2000, __________ ha formulato istanza di accesso a tale atto (doc. 7, secondo la numerazione attuale dell'inc. MP 5165/1999), "per verificare la necessità di un'azione a tutela dei diritti della personalità" dello stesso reclamante: il successivo 17 gennaio, l'allora Procuratore pubblico avv. __________ ha respinto la richiesta, intendendo preventivamente sentire "gli interessati", ma ha comunque genericamente informato che "la denuncia in esame sostanzialmente muove dalle risultanze dell'interrogatorio di __________ del 26.05.98 nel contesto dell'ipotesi di sottrazione alla disposizione della successione __________ e, secondo la denunciante, di riflesso della __________ di beni appartenenti all'asse ereditario" con "estensione alle posizioni __________ e __________, con richiamo di quelle relative a __________ e __________ per l'ipotesi di coazione";
il 9 ottobre 2001 (doc. 16) e il 13 novembre 2001 (doc. 17), il reclamante ha riproposto la stessa richiesta di accesso agli atti, ricevendone la risposta negativa del 27 novembre 2001 (doc. 18) con semplice rinvio alla precedente motivazione, qui sopra riportata, "la situazione non essendosi nel frattempo modificata";
il reclamo si rivolge contro l'ultima richiamata decisione, con ridondanza di termini e di espressioni non consone a comune rispetto civile ed a maggiorato riserbo in campo giudiziario, senza precisamente motivare il dissenso dall'impugnata decisione né le prevalenti ragioni per un immediata conoscenza degli atti, il cui rifiuto è altresì considerato quale diniego di giustizia formale: sul primo punto è doveroso un richiamo al patrocinatore del reclamante ad un minimo di dovuta educazione, mentre per quanto concerne il secondo può valere l'argomentazione avanzata con la primitiva istanza;
premesso che il reclamo non può essere considerato nella sua ottica di denegata giustizia formale, in quanto concerne una ben definita richiesta processuale (accesso agli atti) alla quale è stata data sollecita puntuale risposta (ancorché negativa), e che l'apparente tardività dell'impugnativa,
come ponderatamente valutato dal magistrato inquirente, non merita approfondimento, la stessa originaria istanza potendo nuovamente essere proposta, le argomentazioni del Procuratore pubblico non appaiono né incisive né determinanti, dimenticano il tempo trascorso dall'inoltro della denuncia in discussione, senza ancora possibilità di affrontarne in concreto l'esame, e soprattutto si scontrano al contempo con la conoscenza del tema sottoposto ad indagine (derivato proprio da una deposizione dello stesso reclamante) e soprattutto con l'assenza di opposizione da parte della denunciante;
in questa situazione, per l'assenza di valutabili particolari e contrarie necessità di inchiesta (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP), il reclamo va tutelato con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), esente da spese giudiziarie e senza attribuzione di ripetibili né al reclamante per la poca chiarezza dell'impugnativa di dubbia tempestività né alla denunciante semplicemente rimessasi al giudizio di questa sede;
richiamati i citati articoli di legge, nonché gli art. 280 e rel. CPP,
decide:
Il reclamo è accolto come ai considerandi.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si attribuiscono ripetibili.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e della denunciate);
avv. __________, per sé e per la denunciante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni della denunciante).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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