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Numero d'incarto:
INC.2001.65301
Data decisione, Autorità:
30.01.2002, GIAR
N. 653.2001.1 L Lugano,
30 gennaio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo
presentato il 29 novembre 2001 da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 20 novembre
2001 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha dissequestrato la
pistola militare SIG del reclamante, mettendola a disposizione dell'Arsenale
cantonale di Bellinzona;
viste le osservazioni 11 dicembre
2001 del magistrato requirente, dalle quali risulta, che in pari data egli ha
comunicato al patrocinatore del reclamante la possibilità di ritirare l'arma,
dopo segnalazione dell'Arsenale cantonale di inabilità a tenerla in deposito,
essendo "di fatto proprietà del già ufficiale dell'Esercito svizzero I
ten __________ ";
costatato di conseguenza che il
reclamo è divenuto privo di oggetto, per cui come tale va stralciato dai ruoli,
senza dovere di esaminarne la ricevibilità;
richiamati gli art. 161 ss. e 280
ss. CPP,
decide:
Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle
osservazioni del magistrato inquirente);
Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l'incarto DAP
2091/2001 di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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