AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.2314
Data decisione, Autorità: 18.01.2002, GIAR
N. 23.2001.14 M Lugano, 18 gennaio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 31 dicembre 2001 / 2 gennaio 2002 da
___________,
(difeso di fiducia dall’avv. dott. __________)
avverso la decisione 20 dicembre 2001, tramite la quale il Procuratore Pubblico avv. __________ ha rifiutato all’accusato reclamante l’erezione di una perizia nel procedimento penale a suo carico per titolo di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti, amministrazione infedele e istigazione a falsa testimonianza;
lette le osservazioni 9/10 gennaio 2002 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 126/2001/ES;
ritenuto
in fatto:
A.
___________, arrestato una prima volta il 12 gennaio 2001 e rilasciato il giorno successivo, è in detenzione preventiva dallo scorso 11 giugno 2001, in quanto sospetto autore – in correità con __________ – di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti, amministrazione infedele e istigazione a falsa testimonianza in connessione con la gestione del conto __________ di titolarità del fu __________ e, più in generale, con la sua attività di direttore della Banca __________ (su quanto precede v., più in esteso, decisione 3 dicembre 2001, inc. Giar 23.2001.12, consid. A p. 1-2). Respinte tre istanze di libertà provvisoria, con decisione 7 dicembre 2001 (inc. Giar 23.2001.13) questo giudice ha prorogato il termine per la detenzione preventiva dell’accusato fino al 31 gennaio 2001.
B.
L’inchiesta, da tempo allo stadio del deposito atti rispettivamente formulazione delle istanze di complemento istruttorio, vede essenzialmente ancora aperta un’unica questione: quella relativa all’effettiva situazione finanziaria dell’accusato, sul quale pesa il sospetto che abbia occultato ingenti mezzi finanziari, a valere quale indizio di concreto pericolo di fuga.
Traendo spunto dal preavviso negativo formulato dal Procuratore Pubblico contro l’istanza di libertà provvisoria 27 novembre 2001 (all’inc. Giar 23.2001.12), con allegato 18 dicembre 2001 (all’inc. MP doc. 230) l’accusato reclamante ha proposto alcuni complementi di prova (alcuni interrogatori, un sopralluogo presso la Banca __________ e l’acquisizione dell’incarto amministrativo relativo alla propria naturalizzazione svizzera), ed in particolare una perizia contabile, da affidarsi ad un perito indipendente, che accerti se sulla base della documentazione sequestrata presso la Banca __________, e più in generale della documentazione agli atti del procedimento, sia possibile formulare quanto affermato dal magistrato inquirente nel già citato preavviso negativo all’ultima istanza di libertà provvisoria, ovvero che ___________ disporrebbe di riserve occulte per un importo pari a fr. 862'691.84, depositato in una cassetta di sicurezza non registrata a nome di una determinata persona (v. istanza di complemento istruttorio cit., pto. 6 p. 3).
Il Procuratore Pubblico ha accolto tutti i complementi probatori proposti, ma ha respinto la richiesta di perizia contabile: l’Equipe finanziaria del Ministero Pubblico (EFIN), dando seguito ad una richiesta dell’accusato medesimo, si sarebbe limitata – fra l’altro – ad elencare una serie di prelevamenti per contanti effettuati a debito del conto __________ Inc. nonché dell’altro conto facente capo alla __________ SA, accertando che i medesimi importi non possono essere posti in correlazione con altri conti. Da ciò, il magistrato avrebbe dedotto che la destinazione di tali importi sia quella enunciata in sede di preavviso negativo all’istanza di libertà provvisoria, ovvero l’alimentazione di riserve occulte (v. decisione impugnata, inc. Giar 23.2001.14 doc. 2 = inc. MP doc. 236).
C.
Il reclamo in oggetto (inc. Giar 23.2001.14 doc. 1), premessa la preoccupazione dell’accusato nel constatare che la pubblica accusa farebbe capo all’asserita esistenza di proprie disponibilità occulte non solo per sostanziare l’esistenza di un pericolo di sua fuga all’estero, ma “invece e piuttosto per cercare di mettere il prevenuto in cattiva luce di fronte al Tribunale che lo dovrà giudicare” (reclamo, cit., pto. 1 p. 2), critica la parzialità della ricostruzione effettuata da parte dell’EFIN, la quale avrebbe omesso di fare riferimento ad altri conti (ad es. __________ e __________), sui quali invece le entrate in contanti prevarrebbero sulle uscite (loc. cit., pto. 2 p. 3). Si imporrebbe dunque la verifica peritale postulata: in caso contrario, si avrebbe che il Procuratore Pubblico chiede alla difesa “la prova concreta della non esistenza di risorse occulte del prevenuto, ma poi rifiuta l’esecuzione della prova che secondo la difesa smentirà le sue deduzioni” (loc. cit., pto. 3 p. 3 in fine). L’accusato, in altre parole, chiederebbe soltanto che un perito neutro spieghi “alla Corte cosa le carte processuali permettono di considerare dimostrato e che cosa invece no, ed in particolare se esse possano o meno dimostrare che egli avrebbe tratto da tutta questa faccenda (...) dei vantaggi finanziari” (loc. cit., pto. 4 p. 4).
D.
Da parte sua, il magistrato inquirente – rintuzzate alcune critiche della difesa sulla conduzione dell’inchiesta (v. osservazioni, inc. Giar 23.2001.14 doc. 4, pto. A p. 1-2) – ribadisce come a suo dire la richiesta di perizia formulata da ___________ sia oggettivamente impossibile da soddisfare: il perito potrebbe unicamente “accertare i flussi finanziari riscontrati su un determinato conto, nonché l’origine e la destinazione delle somme che giungono in conto o che partono dallo stesso [...]" (loc. cit., pto. B p. 3), ma trattandosi di contanti, in nessun caso “può indicarne la causale o la destinazione definitiva: al riguardo toccherebbe all’interessato pronunciarsi” (ibid.). Egli ribadisce che l’interpretazione di questi dati, “ossia averli posti in correlazione con risultanze istruttorie” (ibid.) ed averne dedotto che ___________ disporrebbe di risorse occulte dell’ordine di fr. 862'691.84, è unicamente frutto di opera sua (ibid.). In altre parole, gli accertamenti chiesti dall’accusato reclamante non sono “di pertinenza di un perito, bensì del Giudice” (loc. cit., pto. C p. 5): “la qualifica e la portata, in un’ottica processuale, di queste uscite non è operazione che può essere demandata ad un perito, in quanto essa va effettuata in base alle risultanze istruttorie. Il perito è necessario se per l’accertamento di determinati fatti sono necessarie cognizioni particolari, intese in senso tecnico. Non è in alcun caso ammesso attribuire al perito un compito di interpretazione di elementi istruttori” (ibid.).
E.
La parte civile Banca __________, alla quale è stato inviato il reclamo con facoltà di formulare osservazioni, si è rimessa al giudizio di chi scrive (inc. Giar 23.2001.14, doc. 6). Pure il coaccusato __________, rilevata l’estraneità del reclamo qui trattato con la sua posizione processuale, ha rinunciato ad esprimersi (inc. Giar cit., doc. 7).
Considerato
in diritto:
a) Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
b) Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii). Più in generale, nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) i magistrati investiti della questione possono respingere il complemento “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
a) Tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia, ossia il ricorso all’esperto ogniqualvolta occorra stabilire fatti e circostanze all’accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 ss. CPP).
b) Al magistrato competente è riservata di principio ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti. Inoltre ed in più, per giustificare il ricorso al perito occorre congiuntamente, per riprendere con altre parole il testo di legge, che determinati fatti non siano ancora chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tale necessario chiarimento (sic, verbatim, in decisione 6 luglio 1999 in re S.D., inc. Giar 861.98.1 consid. 1; cfr. decisione 24 luglio 1998 in re M.H.G., inc. GIAR 649.96.2, p. 3, con rinvio a decisione 9 settembre 1993 in re A.A., GIAR 209.93.3).
c) Il perito, tuttavia, è semplice ausiliario del giudice: unico suo compito è quello di ampliare le conoscenze del magistrato integrandole con le proprie, maturate in un campo specifico (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. Basel 1999, § 64 margin. 3), accertando un determinato fatto (Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1322) oppure traendo da fatti dati, con metodo scientifico, le conclusioni che si impongono (Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Bern 1994, pto. 21.1 p. 287). Non spetta al perito, invece, la valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati (Hauser/Schweri, loc. cit.; Piquerez, loc. cit.; Schmid, op. cit., margin. 662; Oberholzer, op. cit., pto. 21.1 p. 288).
a) ___________ più non contesta di aver prelevato per contanti dai conti di titolarità della __________ Inc. e della __________ SA (supra, consid. B; v. i suoi verbali MP 24 luglio 2001 e 8 novembre 2001, all’inc. MP rispettivamente doc. A57 p. 9-10 e A84 p. 7). Né sono di principio contestati i dati contabili – ovvero l’entità dei singoli prelevamenti – raccolti dal magistrato inquirente, e meglio dall’EFIN per conto dello stesso magistrato: l’accusato lamenta, al più, la parzialità dei dati raccolti, che lui medesimo tuttavia sembra giustificare viste le difficoltà che una ricostruzione più dettagliata avrebbe sollevato (v. reclamo, cit., pto. 1 in fine, p. 2 / pto. 2 p. 2). Unico appunto puntuale, l’asserita mancata considerazione di alcune relazioni bancarie, sulle quali prevarrebbero le entrate in contanti (v. reclamo, cit., pto. 2 p. 3; contestato dal Procuratore Pubblico, v. osservazioni, cit., pto. B.3 p. 4).
b) Quest’ultima critica dell’accusato reclamante è irricevibile già per carenza di motivazione: ___________ avrebbe dovuto illustrare tale sua censura, contrapponendo la propria lettura dei dati a quella effettuata dall’EFIN, con i dovuti rinvii agli atti. Avrebbe dovuto dire, in parole povere, perché ed in quale misura gli apporti in contante sulle relazioni asseritamente trascurate dovrebbero inficiare le conclusioni del magistrato inquirente.
Ma non è comunque questo il nocciolo della questione.
a) A ben guardare, l’accertamento che l’accusato reclamante postula sia affidato a perito indipendente non riguarda un fatto: pur premettendo che “tutta questa faccenda [...] lo ha rovinato” (reclamo, cit., pto. 4 p. 4), egli non si esprime direttamente in merito alla presunta esistenza di riserve occulte rilevanti, ma contesta piuttosto la sufficiente correlazione fra la documentazione contabile agli atti e l’affermazione discussa. La differenza è sottile, ma importante: una cosa è affermare che l’importo X rinvenuto sul conto Y (o nella cassetta Z) rappresenta un attivo dell’accusato, tutt’altra cosa è invece affermare che determinati prelevamenti per contanti da conti facenti capo all’accusato debbano logicamente venirgli attribuiti, e che allora – in assenza di spiegazioni più convincenti – debba anche essere ritenuto che siano confluiti in una riserva occulta. La prima proposizione espone un determinato fatto, la seconda offre una spiegazione circa il significato di determinati fatti (i.e. gli svariati prelevamenti in contanti senza immediata spiegazione).
b) L’accusato reclamante non chiede neppure un’interpretazione scientifica di determinati fatti: non chiede, in altre parole, che il perito abbia a positivamente affermare che destino abbiano avuto gli importi prelevati per contanti dai conti a lui riconducibili. Chiede, piuttosto, la prova negativa che le cose non sono andate come pensa il Procuratore Pubblico, la prova che egli non ha tratto alcun vantaggio finanziario dalla faccenda (v. reclamo, cit., pto. 4 p. 4). Ma questa prova non è proponibile, già perché non concerne un determinato fatto, o una consecuzione di determinati fatti, per loro natura comprensibili soltanto sulla scorta di conoscenze scientifiche o tecniche particolari, come potrebbe essere la ricostruzione di flussi di denaro che hanno interessato successivamente diversi conti bancari, oppure come quando la Corte sia chiamata a valutare il grado di rischio insito in determinati investimenti – valutazione, questa sì, che esige conoscenze specifiche. Qui, gli unici fatti consistono negli avvenuti prelevamenti per contanti: dove poi tali importi siano finiti, può essere solo presunto.
c) Pertanto, seguendo lo schema esposto sopra (consid. 2c), la prova offerta va rifiutata perché inidonea a dimostrare ciò che l’accusato reclamante vorrebbe.
a) In realtà, come chiaramente emerge dall’inequivocabile quesito peritale proposto (e rifiutato), ciò che l’accusato reclamante si attende dal perito indipendente che vorrebbe far intervenire, è una valutazione sulla liceità delle conclusioni che il Procuratore Pubblico ha tirato dai dati raccolti dall’EFIN: può il magistrato inquirente, sulla base della documentazione a sua disposizione, affermare che ___________ disporrebbe di riserve occulte per più di fr. 860'000.—?
b) Si tratta, a non dubitarne, di un quesito paradigmatico di ciò che non può essere delegato ad un perito: dati determinati fatti, derivarne un’interpretazione giuridicamente vincolante – anzi, nel caso specifico accertare l’illiceità di un’interpretazione che dagli stessi fatti ha dedotto il Procuratore Pubblico. Come quest’ultimo ammette senza fronzoli, i dati concreti raccolti dall’EFIN in una distinta particolare riguardano quei prelevamenti per contanti, per i quali non è stato possibile stabilire una determinata destinazione (v. osservazioni, cit., pto. B.1 p. 3; pto. B.3 p. 4). E con lodevole trasparenza, lo stesso magistrato inquirente ammette senza mezzi termini che la conclusione osteggiata dall’accusato reclamante – ovvero che quest’ultimo disporrebbe di riserve occulte per oltre fr. 860'000.— – è farina del suo sacco, ed è il frutto di ciò che lui medesimo ritiene di poter (o dover) combinare: i dati numerici raccolti dall’EFIN ed altri elementi istruttori, segnatamente “dichiarazioni di testimoni” (ibid.).
c) Il Procuratore Pubblico ha perfettamente ragione: se la conclusione cui egli è giunto stia o meno in piedi, è questione che ogni magistrato giudicante valuterà, per quanto di sua competenza, liberamente. L’unico dato incontestabile (o, almeno per il momento, contestato dall’accusato in termini insufficientemente sostanziati, supra consid. 3b) è l’entità dei prelevamenti per cassa privi di chiara destinazione documentabile: tutto il resto è opinabile. Nessuno vieta allora all’accusato di proporre un’interpretazione diversa dei dati raccolti, senz’altro più credibile ed efficace se accompagnata da elementi di giudizio inconfutabili (in tal senso, giustamente, v. decisione impugnata, cit., p. 2). E l’accusato può anche solo limitarsi ad allegare le ragioni per le quali, a suo dire, le conclusioni del Procuratore Pubblico non possano essere condivise. Può addirittura decidere di non fare assolutamente nulla, sperando che anche senza l’apporto da parte sua di nuovi elementi di giudizio, le conclusioni cui giunge il Procuratore Pubblico non appaiano altrettanto convincenti al giudice che le dovrà valutare. In ogni caso, appare contraddittorio – da parte dell’accusato – lamentarsi da un lato che le contestate deduzioni del magistrato inquirente potrebbero nuocergli dal punto di vista dell’immagine in aula, e d’altro lato tralasciare di proporre una lettura alternativa dei dati, e comunque omettere di fornire agli inquirenti quelle informazioni che potrebbero appunto dimostrare l’inattendibilità delle conclusioni cui giunge il Procuratore Pubblico, e alle quali nessuna perizia potrebbe supplire.
d) Infine, sia rammentato a ___________ che se persiste nel considerare possibile una prova peritale del genere da lui proposto, nessuno gli vieta di incaricare un perito di parte, il cui referto potrà trovare attenzione ancora in fase istruttoria predibattimentale, o al più tardi in aula (art. 227 s. CPP). Egli è parimenti libero di riproporre questa medesima prova in aula.
Il reclamo, in conclusione, in quanto ricevibile si rivela infondato, e come tale deve essere respinto con la presente decisione, definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a e contrario) e con conseguenza di tassa e spese a carico dell’accusato soccombente.
Per i quali motivi,
in applicazione degli artt. 9 cpv. 1, 142, 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
decide:
In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 350.— e le spese di fr. 50.—, in tutto fr. 400.—, sono poste a carico del reclamante soccombente.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
avv. dott. __________, per sé e per l’accusato ___________;
Procuratore Pubblico avv. __________.
Comunicazione per conoscenza:
avv. __________, per sé e per la Banca __________;
avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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