AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.66404
Data decisione, Autorità: 07.01.2002, GIAR
N. 664.2000.4 M Lugano, 7 gennaio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza 19/20 dicembre 2001 inoltrata dal
Procuratore Pubblico avv.
e volta ad ottenere la proroga di un mese e mezzo, ovvero sino all’8 marzo 2002 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretta
____________,
(difesa di fiducia dall’avv. __________)
nel procedimento penale a suo carico per titolo di truffa, usura, riciclaggio di denaro e conseguimento fraudolento di falsa attestazione;
assegnato all’accusata, con ordinanza 20 dicembre 2001, un termine per presentare eventuali osservazioni all’istanza di proroga, e preso atto che, con allegato 26/27 dicembre 2001 del suo difensore, l’accusata ha dichiarato di opporsi alla proroga richiesta;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 6501/2000/CS;
ritenuto
in fatto:
A.
La presente è la terza istanza di proroga del carcere preventivo cui è astretta l’accusata ____________. Per il riassunto dei fatti e la cronistoria dell’incarto, può dunque essere fatto riferimento alle precedenti decisioni 12 aprile 2001 (inc. Giar 664.2000.2) e 18 ottobre 2001 (inc. Giar 664.2000.3).
Come si evince dall’ultima decisione citata, la più recente proroga della carcerazione preventiva di ____________ era stata concessa per un periodo di durata inferiore a quanto postulato dal Procuratore Pubblico, in ragione della difficoltà nel prevedere i tempi che l’evasione delle esigenze istruttorie vantate in quella sede avrebbe richiesto (loc. cit., consid. 5 p. 6-7). Era stato in particolare stigmatizzato il fatto che a quasi un anno dall’inoltro della rogatoria in Germania, la medesima non avesse ancora avuto riscontro (loc. cit., consid. 5a p. 6).
B.
Con la nuova istanza qui discussa, il magistrato inquirente fa essenzialmente sapere che “è finalmente giunta la copiosa documentazione raccolta dalle Autorità tedesche nell’ambito della mia richiesta di assistenza giudiziaria [...]” (istanza di proroga 19/20 dicembre 2001, inc. Giar 643.2000.6 doc. 1 p. 2), in parte già esaminata e che dovrà poi essere prospettata agli accusati ____________ e ____________. La medesima documentazione, poi, dovrà essere integrata nei rapporti di polizia giudiziaria e dell’Equipe finanziaria del Ministero Pubblico (ibid.). A parte l’audizione di due ulteriori testi ed un verbale a confronto fra l’accusata ed il perito medico dr. __________, indetto per il 27 dicembre 2001, l’istruttoria sarebbe allora quasi conclusa (ibid.), riservato ovviamente il diritto delle parti di chiedere complementi.
Come già propugnato in passato (e ritenuto da questo giudice), il Procuratore Pubblico ribadisce l’esistenza di pericolo di collusione e pericolo di fuga a carico di entrambi gli accusati (ibid.), e ritiene anche quest’ulteriore proroga compatibile con il principio della proporzionalità (loc. cit., p. 3).
C.
La difesa si oppone all’ulteriore proroga richiesta (v. osservazioni 26 dicembre 2001, inc. Giar 664.2000.4 doc. 4). A parte l’invito a questo giudice a voler prescindere da “considerazioni che, seppur velatamente, appaiono come pericolosamente anticipatrici del giudizio di merito [...]” (loc. cit., pto. 1.2 p. 2), l’accusata – per bocca del proprio nuovo difensore di fiducia – rileva come le restanti necessità istruttorie riguarderebbero “qualche atto formale come la contestazione degli stessi [degli atti evocati a sostegno dell’istanza di proroga precedente, ndr.]: ma non si vede per quale motivo non debba essere possibile procedervi entro il termine già stabilito del 22.01.2002” (loc. cit., pto. 3 p. 3). Definisce il paventato pericolo di fuga di ”cittadina svizzera e in Svizzera domiciliata [...] di primo acchito urtante” (loc. cit., pto. 4 p. 4), e comunque contestato. Nega anche un pericolo di collusione con le presunte vittime (loc. cit., pto. 5.2 p. 5), ed afferma che adeguata misura sostitutiva potrebbe “prevenire ogni eventuale messa in atto di misure atte a distrarre il cosiddetto maltolto” (loc. cit., pto. 5.1 p. 4). Da ultimo, ritiene l’ulteriore proroga richiesta inconciliabile con il principio di proporzionalità già per il solo fatto che la precedente non era stata integralmente concessa (loc. cit., pto. 6 p. 5).
Considerato
in diritto:
L'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
a) Si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP.
b) In punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto in occasione delle precedenti decisioni di proroga menzionate supra (decisione 12 aprile 2001 [inc. Giar 664.2000.2, consid. 2 p. 4-5], decisione 18 ottobre 2001 [inc. Giar 664.2000.3 consid. 2 p. 4]), qui espressamente richiamate, nel quale contesto si era detto che la versione dei fatti fornita dall’accusata fosse molto poco credibile, così come molto troppo generiche ed altrettanto insufficientemente dettagliate erano state ritenute le sue obiezioni alla precedente istanza di proroga (v. l’ultima decisione di proroga, loc. cit.).
c) Nonostante le critiche avanzate dalla difesa (v. osservazioni, cit., pto. 1.2 p. 2), il giudizio espresso da questo giudice in occasione delle precedenti decisioni deve essere qui integralmente confermato, anche nel tenore letterale allora utilizzato. Notoriamente, i giudizi di questo giudice scaturiscono da un esame degli atti parziale, poiché limitato a quanto già assunto fino al momento del suo giudizio, e si basano su criteri di verosimiglianza. Le sue valutazioni possono cambiare con l’evolversi dell’inchiesta. Per questa ragione, esse non vincolano in alcun modo la Corte di merito, che decide invece a bocce ferme, sulla base dell’istruttoria completata. La parziale valenza dei giudizi espressi da questo giudice non significa tuttavia che a questo magistrato non debba essere riconosciuta la facoltà di esprimere le proprie convinzioni nei termini che ritiene adeguati: se così fosse, ciò lo costringerebbe, in estrema sintesi, ad una non-motivazione – a sua volta contraria ai principi espressi dalla legge (art. 6 cpv. 1 CPP) e, per il fatto di lasciarlo nel vago, ancora più insoddisfacente per l’accusato. Se questo giudice, in altre parole, ritiene gli indizi di colpevolezza più seri e concreti che non i dubbi sollevati dall’accusato e dalla sua difesa, deve compiutamente spiegarlo e dirlo con chiarezza, pena l’insufficiente motivazione di uno dei presupposti per la conferma o il mantenimento della carcerazione preventiva di un accusato.
Chiare ed ovvie sono le esigenze istruttorie ancora da evadere, consistenti essenzialmente nella prospettazione agli accusati del materiale probatorio raccolto dalle autorità inquirenti germaniche, e dalle medesime finalmente trasmesso agli inquirenti ticinesi. È anche fin troppo evidente che gli accertamenti esperiti in Germania possono essere di peso non solo per la ricostruzione dei fatti, ma anche per perfezionare il tentativo di recuperare il provento di reato ancora mancante all’appello. È d’altronde incomprensibile che l’accusata minimizzi l’importanza dei predetti atti istruttori, definendoli “qualche atto formale” (osservazioni, cit., pto. 3 p. 3), attribuendo nel contempo prioritaria importanza al confronto con il perito medico, oltretutto senza motivare tale suo giudizio (ibid.).
a) Anche il pericolo di inquinamento delle prove, e più specificamente di collusione con terzi, è già stato sufficientemente motivato nelle precedenti decisioni di proroga (decisione 12 aprile 2001 [inc. Giar 664.2000.2, consid. 3 p. 5], decisione 18 ottobre 2001 [inc. Giar 664.2000.3 consid. 3b e 3c p. 5]), qui espressamente richiamate.
b) Si ribadisce, in particolare, come l’atteggiamento ostinatamente negatorio dell’accusata costituisca serio indizio a favore dell’esistenza dei predetti pericoli: esso rappresenta, risaputamente, atteggiamento perfettamente lecito, che non deve essere di nocumento alcuno per l'accusato in sede di giudizio. Ma in sede d'inchiesta, quando in discussione stanno fattispecie complesse e che vedono coinvolte più persone, può accadere che le negazioni dell’accusato, rispettivamente il suo silenzio, lascino senza risposta questioni concretamente suscettibili di essere influenzate da misure di inquinamento delle prove o collusive. In tali circostanze, che sottintendono – si ribadisce – la concreta possibilità per l’accusato di influire sull’accertamento dei fatti in modo indebito, il pericolo di inquinamento delle prove è per principio implicito, e diviene concreto (anche) a dipendenza dell’atteggiamento processuale che l’accusato decide di assumere: corrisponde al naturale andamento delle cose ed alla comune esperienza che colui il quale nega, sia considerato – più che non il reo confesso – incline a attuare quanto in suo potere pur di sminuire la credibilità delle prove a suo carico. Argomentare diversamente significherebbe pretendere che si debba attendere il primo atto concretamente collusivo prima di ammettere l’esistenza di tale pericolo (così già in decisione 23 novembre 2001 in re D., inc. Giar 582.2001.2 consid. 3c p. 5; decisione 21 dicembre 2001 in re G., inc. Giar 520.2001.5 consid. 4c p. 7).
c) Tale pericolo di inquinamento delle prove, comunque, non è posto in dubbio dall’accusata sulla scorta di argomenti degni di tal nome, ma unicamente con l’insostenibile ed apodittica affermazione che non sussisterebbero “ulteriori espletandi atti istruttori” (osservazioni, cit., pto. 5 p. 4), già confutata supra (consid. 3). L’atteggiamento dell’accusata ____________, nella sua radicale coerenza, non permette certo di ritenere che misure sostitutive possano supplire al mantenimento della sua carcerazione preventiva per garantire che ella si astenga dall’esercitare il proprio influsso sulle parti lese (v. osservazioni, cit., pto. 5.2 p. 5). Non si riesce ad intuire, infine, quali siano le misure sostitutive che potrebbero venire ordinate “onde prevenire ogni eventuale messa in atto di misure atte a distrarre il cosiddetto maltolto” (osservazioni, cit., pto. 5.1 p. 4), ritenuto che l’accusata si guarda bene non solo dall’ammettere di aver percepito un qualsiasi indebito profitto dalle operazioni discusse, ma anche (ovviamente) dall’indicare dove il maltolto si trovi; e l’affermazione secondo la quale il rinvenimento del maltolto non costituisce “atto istruttorio al quale il Magistrato sta attivamente lavorando” è del tutto gratuita e senza conforto di concreto riscontro (perché è possibile che siano in corso accertamenti che non si riflettono ancora positivamente nell'incarto).
a) Anche per quanto riguarda il pericolo di fuga è opportuno e sufficiente, qui, rinviare a quanto già detto a più riprese (decisione 12 aprile 2001 [inc. Giar 664.2000.2, consid. 4 p. 5-6], decisione 18 ottobre 2001 [inc. Giar 664.2000.3 consid. 4b p. 6], qui espressamente richiamate). Non basta, come invece fa l’accusata (v. osservazioni, cit., pto. 4 p. 4), ribadire semplicemente il proprio attaccamento al nostro Paese, quando si hanno altrove incontestabilmente (ed incontestatamente) legami di parentela e di amicizia. Invero urtante è quando l’accusata afferma che “parlando di cittadina svizzera e in Svizzera domiciliata appare di primo acchito urtante ventilare l’ipotesi di un pericolo di fuga” (ibid.) – quasi che l’ammissione di tale pericolo possa essere lesivo della personalità di un cittadino svizzero: il pericolo di fuga non è, ovviamente, prerogativa dell’accusato straniero, ma può sussistere nei confronti di chiunque nutra con l’estero rapporti personali e/o professionali più stretti di (o almeno equivalenti a) quelli intrattenuti in Svizzera.
b) Abbondanzialmente, poi, va ribadito che nel caso di ____________ il pericolo di fuga va ad aggiungersi al già accertato pericolo di inquinamento delle prove, ciò che esclude a priori l’adozione delle misure sostitutive proposte in sede d’osservazioni (ibid.), notoriamente inadatte ad ovviare a quest’ultimo pericolo.
a) Sulla proporzionalità, rilevata l’ininterrotta attività inquirente in consonanza con i dettami di legge, va detto che sembra ormai completata l’acquisizione della documentazione da prospettare agli accusati al fine di inquadrare la loro attività delittuosa. Diversamente da quanto lamentato in occasione dell’ultima decisione di proroga (v. decisione di proroga 18 ottobre 2001, all’inc. Giar 664.2000.3, consid. 5a p. 6-7), la conclusione dell’inchiesta si delinea più concretamente. Il tempo che il magistrato inquirente pensa di investire nella prospettazione della documentazione germanica agli accusati, stimato da chi scrive in un mese (tenuto conto anche della necessità di procedere al deposito degli atti prima della chiusura dell'istruttoria), non appare per nulla esagerato. Anzi, qualora le parti dovessero proporre complementi di prova, la proroga concessa oggi potrebbe non bastare. Seppur importante in termini assoluti, la detenzione preventiva subìta ed ancora prospettabile per gli accusati ____________ e ____________ appare sempre ancora ampiamente inferiore alla pena cui vanno incontro gli accusati (se riconosciuti colpevoli), e la circoscritta estensione degli atti istruttori ancora da compiere permette di ritenere che il pubblico dibattimento potrà tenersi entro termini ragionevoli.
b) L’obiezione dell’accusata, secondo la quale la proporzionalità sarebbe violata già solo per il fatto che la precedente proroga non era stata concessa per la durata richiesta, è manifestamente pretestuosa: misconosce che in ottobre 2001, la concessione di una proroga limitata a tre mesi era stata dettata unicamente dalla preoccupazione che non erano ancora stati acquisiti i documenti germanici. Se è vero, poi, che la difesa “ha chiesto [al magistrato inquirente, ndr.] di attendere qualche tempo con gli atti istruttori per potersi fare un quadro completo della situazione” (istanza, cit., p. 2 – affermazione non contestata in sede d’osservazioni), venire a protestare in questa sede che gli ultimi atti istruttori dovrebbero essere agevolmente evasi entro il termine del 22 gennaio 2002 (v. osservazioni, cit., pto. 6 p. 5-6), appare atteggiamento altamente contraddittorio ed incoerente.
c) Resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP).
In conclusione, l’istanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché di sufficientemente concreto pericolo di fuga e di inquinamento delle prove. Pure la durata postulata – “un mese e mezzo” (v. istanza, cit., p. 3) – appare ragionevole. L’istanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). Pro futuro, il magistrato inquirente viene nondimeno invitato a formulare le proprie istanze di proroga esprimendone la durata in giorni oppure mesi (v. art. 20 cpv. 1 e 2 CPP per analogia).
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretta l’accusata viene prorogata sino al prossimo 8 marzo 2002 compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusata;
Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano, con copia delle osservazioni dell’accusata e con l’inc. MP 6501/2000/CS/CS di ritorno;
Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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