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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2004.164
Data decisione, Autorità: 03.02.2005, CEF
Titolo: Fallimento. Differimento della sentenza. Debitore domiciliato all'estero. Foro dell'azienda. Società a garanzia limitata.
Incarto n. 15.2004.164
Lugano 3 febbraio 2005 CJ/sc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sulla segnalazione 28 settembre 2004 della
IS 1
relativa
all’operato dell’CO 1 e meglio alla validità della comminatoria di fallimento 28 maggio 2004 emanata nell’esecuzione n° __________ promossa da
__________ PI 1, __________
contro
PI 2 (Italia)
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il dott. __________ PI 1 procede contro __________ PI 2 per l’incasso di fr. 316,90 oltre interessi dal 18 dicembre 2001, sulla base di una fattura per cure veterinarie.
B. Il 28 maggio 2004, l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento.
C. Il 23 settembre 2004 il procedente ha chiesto il fallimento dell’escusso.
D. Con ordinanza 28 settembre 2004, il Pretore IS 1 ha trasmesso gli atti dell’incarto a questa Camera ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF, affinché statuisca sulla validità della comminatoria di fallimento sotto il profilo della competenza territoriale dell’CO 1, ordinando nel contempo il differimento della decisione sull’istanza di fallimento sino a detta decisione.
Il Pretore ha infatti rilevato come l’escusso – che quale socio gerente di una società a garanzia limitata è in sé soggetto personalmente alla procedura di fallimento anche per i debiti non attinenti alla ditta – sia domiciliato all’estero, donde l’assenza di foro esecutivo in Svizzera e la nullità della comminatoria di fallimento.
considerando
in diritto:
1.Giusta l’art. 173 cpv. 2 LEF, il giudice del fallimento, se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla, differisce la propria decisione sul fallimento e sottopone il caso all’autorità di vigilanza. D’altra parte, la comminatoria di fallimento emanata da un ufficio territorialmente incompetente è nulla (cfr. DTF 118 III 6; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 159; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 159). A prima vista, si potrebbe però ritenere che il giudice del fallimento sia esclusivamente competente per stabilire la propria competenza territoriale e debba d’ufficio dichiarare irricevibile la domanda di fallimento promossa a un foro sbagliato. Solo che in materia di fallimento foro esecutivo e foro giudiziario si confondono (cfr. Gilliéron, vol. I, n. 19 ad art. 46-55). Se la sua incompetenza non è manifesta, il giudice del fallimento ha pertanto sempre la facoltà di differire la propria decisione e sottoporre il caso all’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF (cfr. DTF 96 III 34; Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 173; Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 46-55 e n. 18 ad art. 173, con rif.; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 39 ad § 36). Il vantaggio di questa soluzione è di evitare decisioni contraddittorie. Questa Camera è pertanto competente per esaminare la validità della comminatoria di fallimento sotto il profilo della competenza territoriale dell’CO 1.
Occorre tuttavia esaminare se, in virtù dell’art. 50 cpv. 1 LEF, l’escusso non poteva essere escusso e dichiarato in fallimento alla sede – locarnese – della società __________ Sagl, di cui egli è socio e gerente. Infatti, poiché il Tribunale federale ha considerato che sia i soci di una società in nome collettivo sia i soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita semplice possono, se sono domiciliati all’estero, essere escussi a tale foro (cfr. DTF 78 I 119, cons. 3), non vi sono motivi per trattare diversamente i soci gerenti di una società a garanzia limitata non domiciliati in Svizzera, sebbene la loro responsabilità non sia illimitata (cfr. art. 772 cpv. 2 e 802 CO), visto che l’art. 39 LEF sottopone questi tre tipi di soci alla via del fallimento senza distinzione di sorta (in tal senso: Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 50). L’art. 50 cpv. 1 LEF è tuttavia applicabile solo per “le obbligazioni assunte a conto dell’azienda”, ossia per i debiti aziendali (cfr. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 11 ad art. 50; Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 50; Amonn/Walther, op. cit., n. 27 ad § 10). Nel caso concreto, il credito posto in esecuzione non è manifestamente riferito all’attività aziendale dell’escusso – lo scopo sociale di __________ Sagl è “lo svolgimento di attività di qualsiasi genere nell’ambito dell’abbigliamento e accessori, come pure lo svolgimento di qualsiasi altra attività commerciale in relazione diretta con lo scopo sociale” –, trattandosi di un debito per prestazioni veterinarie. L’CO 1 non era pertanto competente per emanare la comminatoria di fallimento, la quale va annullata in virtù dell’art. 22 LEF.
Richiamati gli art. 17, 20a, 50, 173 LEF; 772, 802 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
È dichiarata nulla la comminatoria di fallimento emanata dall’CO 1 il 26 maggio 2004 nell’esecuzione n° __________.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: – dott. __________ PI 1, __________;
– __________ PI 2, c/o __________, __________.
Comunicazione alla IS 1 e all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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