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Numero d'incarto:
10.1998.26
Data decisione, Autorità:
01.12.2000, ICCA
Incarto n.:
10.1998.00026
Lugano
1° dicembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello con petizione del 3 agosto 1998 dal
dott. __________
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
(patrocinata dall'avv. __________);
premesso
che il 3 agosto 1998 __________ ha convenuto direttamente in appello __________
per ottenere lo scioglimento della comproprietà relativa alle particelle n.
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ (derivante dalla particella n. __________)
RFD di __________;
preso
atto che le parti hanno sottoscritto il 22 novembre 2000 una convenzione in cui
hanno definito le modalità di scioglimento in natura della comproprietà;
richiamato
il verbale d'udienza del 20 luglio 1999, che contiene la proposta di scioglimento
della comproprietà discussa davanti alla giudice delegata, poi formalizzata con
la firma della convenzione del 22 novembre 2000;
constatato
che nell'accordo del 22 novembre 2000 le parti hanno convenuto di suddividere a
metà la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili;
ritenuto
che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, sia per tenere
conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la vertenza sia
perché la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 CPC,
decreta: 1. La
causa è stralciata dai ruoli per transazione.
- Preso atto
della transazione, è fatto ordine all'Ufficio dei registri di Lugano di iscrivere
le particelle:
– n.
__________ e __________ RFD di __________ in esclusiva proprietà a __________,
di __________;
– n.
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e
__________ RFD di __________ in esclusiva proprietà a __________.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 400.–
b)
spese di sopralluogo fr. 30.–
c)
spese fr. 50.–
fr.
480.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________;
– avv.
__________.
Comunicazione
all'Ufficio dei registri del Distretto di Lugano, per esecuzione dello
scioglimento di comproprietà.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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