AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 10.1995.105
Data decisione, Autorità: 07.05.2002, IICCA
Incarto n. 10.1995.00105 10.1995.00106 10.1995.00107
Lugano 7 maggio 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Epiney-Colombo (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nelle cause - inc. no. 10.95.00105-106-107 - promosse direttamente in appello, con petizioni 12 e 18 dicembre 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
rappr. dall'avv. __________
rappr. dallo studio legale __________
con le quali, così precisate in sede di conclusioni a dipendenza dell'ordinanza 25 novembre 1996 del giudice delegato, l'attore ha chiesto:
Le petizioni 12 e 18 dicembre 1995 (inc. no. __________) sono accolte. __________ in liquidazione, __________, e __________ sono di conseguenza condannati, in via solidale, a versare a __________ l'importo di fr. 958'403.15 oltre interessi al 5% su fr. 476'100.-- dal 30 giugno 1994, su fr. 181'268.75 dal 19 dicembre 1994, su fr. 281'034.40 dal 20 settembre 1995 e sui rimanenti fr. 20'000.-- dal 18 dicembre 1995.
Sono di conseguenza respinte in via definitiva le opposizioni interposte da __________ il 21 novembre 1995 al PE n. __________ dell'UE di __________, del 16 novembre 1995, da __________ il 22 novembre 1995 al PE n. __________ dell'UE di __________, del 16 novembre 1995, da __________, il 20 novembre 1995 al PE n. __________ dell'UE di __________, del 16 novembre 1995 e da __________, il 22 novembre 1995 al PE n. __________ dell'UE di __________, del 16 novembre 1995.
È accertata la validità del diritto di pegno e, meglio, della cessione del mutuo ipotecario al portatore di data 7 marzo 1994, rogito n. __________ del notaio avv. __________ quale garanzia del credito dell'importo di fr. 462'030.15, oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 1994 su fr. 181'268.75 e dal 20 settembre 1995 su fr. 281'034.40, vantato da __________ nei confronti del signor __________.
4.1 La petizione 12 dicembre 1995 di __________ contro __________ (inc. no. __________) è accolta.
4.2 È accertata l'esistenza del credito dell'importo di fr. 462'303.15 oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 1994 su fr. 181'268.75 e dal 20 settembre 1995 su fr. 281'034.40, vantato da __________ nei confronti del signor __________.
4.3 È accertata la validità del diritto di pegno e, meglio, della cessione del mutuo ipotecario al portatore di data 7 marzo 1994, rogito n. __________ del notaio avv. __________, quale garanzia del credito dell'importo di fr. 462'030.15, oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 1994 su fr. 181'268.75 e dal 20 settembre 1995 su fr. 281'034.40, vantato da __________ nei confronti del signor __________.
4.4 È di conseguenza respinta in via definitiva l'opposizione interposta da __________ il 20 novembre 1995 al PE n. __________ dell'UE di __________, del 16 novembre 1995.
preso atto che, con decisioni 25 novembre 1996 e 23 aprile 1997, il giudice delegato ha ordinato la congiunzione delle tre cause per un'unica istruttoria ed un unico giudizio;
esperita l'istruttoria di causa;
citate le parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 15 novembre 2001;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel giugno 1994 , titolare dal novembre 1993 del conto "" presso la Banca __________ di __________, venne contattato dal vicedirettore dell'istituto __________, che gli propose di subentrare dietro il versamento di un premio di ca. fr. 475'000.-- in un'operazione denominata "US$ 2.5 mio __________ US$ strike 1.60, scadenza 19.12.1994" (doc. _), a suo dire del tutto priva di rischi. Allettato dalle importanti commissioni ventilate e rassicurato dal vicedirettore, il quale per garantire la bontà dell'investimento non aveva esitato a cedergli un mutuo ipotecario al portatore di nominali fr. 500'000.-- gravante in II rango la propria casa d'abitazione (doc. _), __________ confermò la sua disponibilità e sottoscrisse i documenti bancari, in parte in bianco, sottopostigli dal funzionario.
Solo in epoca successiva, e meglio nell'estate 1995, dopo che tra l'altro l'investimento in questione era stato rinnovato con scadenza 20.9.1995, il cliente si avvide che a carico del suo conto era stato addebitato un bonifico di fr. 476'100.-- da lui mai autorizzato (doc. _) e che la prima operazione __________ (doc. _), che altro non era che un'opzione sul $, si era conclusa con una perdita di fr. 181'268.75. La seconda operazione __________ (doc. _), a quel momento ancora in corso, si concluse nel settembre 1995 con un'ulteriore perdita di fr. 281'034.40.
B. Con le petizioni in rassegna, che il giudice delegato ha provveduto a congiungere per l'istruttoria e per il giudizio, __________ ha chiesto la condanna in solido di __________ e di __________ - ora __________ in liquidazione (in seguito semplicemente: __________)- al pagamento di complessivi fr. 958'403.15 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte da __________ al PE n. __________ (doc. _), da __________ ai PE n. __________ (doc. _) e __________ (doc. _) come pure dalla __________ ai PE n. __________ (doc. _) e __________ dell'UE di __________ (doc. _).
Secondo l'attore, __________ e __________ sarebbero responsabili del danno da lui subito, corrispondente all'ammontare dell'illecito bonifico effettuato sul suo conto (fr. 476'100.--), alle perdite conseguenti alle due operazioni __________ consigliate dal funzionario di banca (fr. 462'303.15) e alle spese legali preprocessuali (fr. 20'000.--), il primo sulla base delle disposizioni relative all'atto illecito rispettivamente in forza dell'impegno da lui sottoscritto il 14 settembre 1995 (doc. _), mentre la seconda sia per contratto sia nella sua qualità di padrone d'azienda. La richiesta di rigetto dell'opposizione al PE n. __________ interposta da __________ e dalla moglie __________ avverso il credito, il diritto di pegno e il genere d'esecuzione si riferisce all'escussione del pegno immobiliare che l'attore aveva a suo tempo ricevuto dal funzionario di banca a garanzia dell'eventuale perdita causata dall'investimento __________.
C. Tutti i convenuti si sono opposti alle petizioni, nella misura in cui li concernevano. __________ esclude innanzitutto una sua responsabilità, rilevando di aver agito in qualità di semplice funzionario di __________; egli contesta inoltre di aver agito all'insaputa dell'attore, esperto nel ramo, e di aver dunque commesso un atto illecito nei suoi confronti; ad ogni buon conto la pretesa relativa al bonifico sarebbe prescritta, mentre con riferimento all'altra pretesa, quella relativa alle operazioni da lui consigliate, non risultava che egli si fosse impegnato a risarcirne le perdite, le quali oltretutto non gli erano imputabili, ma erano dovute all'inopinata decisione del cliente o comunque della banca di non più rinnovare l'investimento; non provato era pure l'ammontare delle spese legali preprocessuali. Al pari della moglie __________, che a sua volta aveva contestato il credito, egli eccepisce infine la nullità del diritto di pegno concesso all'attore, stante l'assenza del consenso della moglie al momento della sua costituzione rispettivamente l'erroneità della procedura di realizzazione del pegno immobiliare, invece di quello mobiliare, scelta da quest'ultimo. Da parte sua __________, che pure solleva l'eccezione di prescrizione con riferimento alla pretesa relativa al bonifico, esclude di dover rispondere per contratto, evidenziando di non aver mai sottoscritto alcun mandato di gestione patrimoniale con l'attore; essa, ammesso ma non concesso che __________ non abbia invece agito a titolo personale, respinge pure l'eventualità di una sua responsabilità extracontrattuale quale padrone d'azienda, tanto più che non era ancora provato che l'attore non fosse cosciente di quanto svolto dal suo consulente.
D. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
Considerando
in diritto:
Nella sua sentenza 12 novembre 1999 - versata agli atti il 6 dicembre 1999 dall'attore, il quale nell'occasione altro non ha fatto che ossequiare all'ordine del giudice delegato, che all'udienza preliminare del 23 aprile 1997 aveva invitato le parti a voler dare comunicazione di come il procedimento penale avanzava - la Corte delle assise correzionali di Lugano ha innanzitutto accertato, sulla base della perizia giudiziaria (doc. _ p. 1-3), la natura e le particolarità dell'operazione __________ prospettata dal convenuto __________: "Fondamentalmente un'opzione è uno strumento finanziario costituito da un contratto che conferisce il diritto, ma non l'obbligo, per l'acquirente di acquistare o per il venditore di vendere un determinato attivo di base - nel nostro specifico caso il $ americano - a un prezzo prestabilito e a una determinata data. Il diritto è rilasciato dal venditore al compratore contro pagamento contestuale di un premio, denominato prezzo dell'opzione. L'opzione più conosciuta è il (LONG) CALL. Esso attribuisce all'acquirente il diritto di optare o non per l'acquisto di una determinata quantità dell'attivo di base a un prezzo prestabilito, definito striking price, o prezzo base, o prezzo d'esercizio. La formula esattamente opposta a questo tipo d'opzione è il (SHORT) CALL, per il quale l'interessato vende il diritto di acquistare al prezzo e alla scadenza prefissati. … Il (LONG) PUT conferisce all'interessato il diritto di vendere, … augurandosi che la moneta scenda di valore. Di riflesso, l'opzione (SHORT) PUT, ... nella quale è stato coinvolto il signor __________, si riferisce alla vendita del diritto di vendere. Nel nostro caso, se il $ è stato pattuito a fr. 1.60 e fosse nel frattempo salito a, supponiamo, fr. 1.80, __________ (rialzista) avrebbe guadagnato il premio incassato e null'altro, poiché la controparte (ribassista) non avrebbe esercitato l'opzione, perché avrebbe conseguito una perdita. Se, per contro, il $ nel frattempo scende, come si è verificato, __________ perde in senso illimitato, perché deve rivendere il $ a un prezzo inferiore a quello con cui è stato costretto, dalla controparte, a comprarlo, è cioè a fr. 1.60. Oss.: Guadagno limitato al premio incassato. Perdita illimitata" (sentenza p. 5 e seg.).
Ciò premesso, la Corte penale ha stabilito (sentenza p. 13 e seg.) che , pur non capendo esattamente gli estremi dell'operazione proposta, si lasciò convincere in considerazione delle garanzie scritte e della garanzia reale, dategli non da un funzionario qualsiasi ma dal vicedirettore della banca (suoi verb. PP 25 p. 2 e 29 p. 4). Fatto sta che quell'operazione comportò l'accredito di un premio di fr. 506'231.25 in data 15.6.1994 (doc. _ di denuncia) ma si risolse alla scadenza (19.12.1994) con una perdita netta (dedotto cioè il premio) di fr. 181'268.75 (perizia doc. _ p. 5). Già il 15.12.1994 l'identica operazione fu rinnovata con il conseguente accredito in quella data del premio di fr. 711'965.60 (doc. _ di denuncia) e con un'altra perdita secca alla scadenza di fr. 281'034.40 (perizia c.s. cit.). Nel frattempo, in concomitanza con l'accredito del premio di fr. 506'231.25 della prima operazione, e quindi approfittando di quell'accredito, il conto "" di __________ fu "alleggerito" anche dell'importo di fr. 470'100.-- (recte: 476'100.--), con valuta 15.6.1994 (perizia doc. _ p. 5). I bonifici a debito del conto furono effettuati dalla banca in forza di un ordine recante la firma del titolare del conto medesimo (doc. _ di denuncia), ordine che - come poi ammesso dall'imputato (verb. PP 18 p. 3) - il cliente aveva firmato in bianco, convinto in realtà di dover pagare il premio dell'operazione. La Corte d'assise, ravvisando nell'operazione di "alleggerimento" di cui sopra gli estremi della truffa, lo ha pertanto condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente (sentenza p. 20 e seg.).
2.1 La prima pretesa, relativa all'illecito bonifico di fr. 476'100.-- a favore di terzi (doc. _), deve senz'altro essere ammessa.
Il giudizio penale ha in effetti stabilito che il comportamento tenuto nell'occasione da __________, il quale aveva in sostanza indotto l'attore a sottoscrivere l'ordine di bonifico, facendogli credere, contrariamente al vero, che avrebbe dovuto subentrare in un'operazione in corso dietro il pagamento di un premio di ca. fr. 475'000.-- e con il ricavo di una commissione di ca. fr. 30'000.-- (doc. _), quando in realtà l'operazione comportava un accredito immediato del premio di fr. 506'231.25, era costitutivo del reato di truffa, ciò che permette di concludere per il suo carattere illecito (Brehm, Berner Kommentar, N. 37 ad art. 41 CO). Pacifico che nell'occasione __________ abbia agito dolosamente, che tale comportamento abbia causato all'attore un danno immediato pari alla somma così bonificata e che il danno in questione sia in relazione causale con l'atto illecito, è indubbio che il convenuto debba essere condannato al risarcimento di quella somma ai sensi dell'art. 41 CO.
Contrariamente a quanto preteso dal convenuto, il credito dell'attore non è assolutamente prescritto, in quanto al momento dell'inoltro del PE n. __________, il 16 novembre 1995 (doc. _), il termine di prescrizione più lungo, in concreto quello decennale (art. 70 CPS), previsto dalla legislazione penale (art. 60 cpv. 2 CO), non era ancora trascorso.
2.2 Pure da accogliere è la richiesta di risarcimento relativa alla perdita subita dall'attore a seguito dell’operazione __________, poi rinnovata, consigliata da __________.
Gli atti di causa e segnatamente l'incarto penale hanno innanzitutto permesso di accertare che __________, pur avendo talora ventilato l'eventualità di un certo rischio nell'operazione - parlando di un non meglio precisato rischio "teorico" del 15% (doc. _) - aveva in definitiva assicurato all'attore, non cognito in materia - in effetti quest'ultimo, di formazione ingegnere, mai in precedenza, contrariamente a quanto ritenuto dal teste __________ (p. 2, il quale per altro parla per sentito dire, dal che l'irrilevanza della sua testimonianza: Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 237), si era occupato di operazioni in opzioni (teste __________ p. 2), limitandosi piuttosto ad effettuare investimenti in fiduciari, obbligazioni ed azioni di primarie società (cfr. inc. richiamato __________) - il buon andamento dell'operazione (doc. _; teste __________ p. 5 e verb. PP 26 p. 3, 27 p. 2 e segg., 28 p. 2). Il perito giudiziario ha tuttavia confermato che a quel momento - i documenti allegati dal convenuto alla risposta di causa (doc. _), attestanti l'eventualità di un aumento del corso del dollaro, risalivano invece a un'epoca successiva, e meglio al 1997 - l'operazione era improponibile, non essendo assolutamente ipotizzabile un aumento del dollaro a fr. 1.60 (doc. _ p. 4). Ora, il fatto che in tali circostanze il convenuto abbia nondimeno consigliato al cliente tale operazione, che in sostanza aveva quale unico pregio di creare un'immediata liquidità, garantendone contrariamente al vero l'assenza di rischi, costituisce a sua volta un atto illecito (Brehm, op. cit., N. 53a ad art. 41 CO; DTF 57 II 86, 80 III 54). Anche in questo caso egli ha agito con colpa, al fine di coprire le perdite causate in precedenza al cliente __________ rispettivamente per nascondere l'illecito bonifico a danno dell'attore, ritenuto che al momento del rinnovo dell'operazione egli ha pure inteso nascondere la perdita derivante dal primo __________. Le due operazioni si sono in definitiva concluse con una perdita accertata peritalmente di fr. 462'303.15 (doc. _ p. 5), somma che è senz'altro in nesso causale adeguato con l'atto illecito commesso, visto e considerato che __________ era ben cosciente del fatto che l'operazione avrebbe potuto portare a una perdita illimitata o comunque in quell'ordine di grandezza, tant'è che proprio per questo motivo aveva fornito una garanzia di nominali fr. 500'000.--. Del tutto privo di rilevanza è invece il rimprovero mosso all'attore per aver chiuso la seconda operazione, senza averla rinnovata ancora una volta: innanzitutto né al momento dell'avvio della prima operazione, già garantita come priva di rischi, né al momento del suo rinnovo, quest'ultimo si era impegnato a rinnovarla; il fatto che al momento della sottoscrizione dell'accordo di cui al doc. _ le parti abbiano dichiarato che "rimane inteso che l'operazione verrà rinnovata alla prossima scadenza, prevista per il 20 settembre 1995", non modifica questo stato di fatto, intanto perché l'attore a quel momento non era ancora in chiaro sui rischi che il rinnovo di tale operazione avrebbe comportato - segnalataligli solo in seguito dal suo avvocato e dai funzionari di un altro istituto bancario - e inoltre in quanto, secondo l'accordo, tale impegno, se rispettato dalle parti, avrebbe tutt'al più avuto come unica conseguenza per l'attore che il convenuto si sarebbe con ciò riconosciuto personalmente responsabile fino a fr. 500'000.-- della perdita che ne sarebbe derivata; a prescindere da quanto precede, un terzo rinnovo dell'operazione, con il rischio di perdita illimitata che ne derivava, non era inoltre oggettivamente pretendibile.
2.3 L'attore chiede in questa sede che __________ sia pure tenuto a risarcirgli fr. 20'000.-- a titolo di spese legali preprocessuali.
Dottrina e giurisprudenza riconoscono il principio secondo cui le spese connesse all'intervento di un legale prima dell'apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale costituiscono un elemento di danno, sempre che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere necessario, utile e appropriato (DTF 97 II 267; Rep. 1989 p. 492 e 512; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA, 7 aprile 1997 in re C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P., 10 novembre 1997 in re T./G. SA, 23 dicembre 1997 in re B./G. SA, 29 settembre 1998 in re M./F. SA, 13 novembre 1998 in re A./H.).
Nel caso di specie la richiesta di rimborso delle spese legali preprocessuali, segnatamente quelle relative al patrocinio penale, rivelatosi senz'altro utile, necessario e appropriato, può essere ammesso, almeno in parte, anche se l'attore ha omesso di versare agli atti una nota particolareggiata delle prestazioni svolte dal suo avvocato. Ciò non gli è tuttavia di nocumento, ritenuto che l'entità di tali prestazioni, in particolare la redazione di un esposto informativo (doc. _) e della denuncia penale contro __________ (doc. _) - mentre la partecipazione a tutta una serie di udienze in Procura è avvenuta in epoca successiva - risultano in ogni caso dall'incarto penale richiamato: in assenza di ulteriori dettagli, per tali prestazioni questa Camera ritiene tuttavia equo il riconoscimento di un importo di soli fr. 5'000.--. Nulla può di contro essere riconosciuto all'attore per il patrocinio preprocessuale civile, non avendo egli allegato, ancor prima che provato, l'entità delle incombenze svolte dal suo legale: in particolare le lettere di cui ai doc. 11 e 12 di quest'ultimo non sono in relazione diretta con le pretese oggetto di causa. Il fatto infine che in sede penale siano già stati riconosciuti all'attore fr. 15'000.-- per ripetibili non osta all'attribuzione in questa sede di ulteriori fr. 5'000.--, atteso che quanto concesso a quel momento si riferiva alle spese insorte successivamente al 1° gennaio 1996 (cfr. istanza di risarcimento della parte civile 8 novembre 1999 nell'inc. penale richiamato), ovvero dopo l'inoltro delle petizioni.
3.1 Nel caso di specie, anche se alla convenuta non era stato conferito un mandato di gestione patrimoniale e dunque un formale contratto di mandato, è però pacifico che tra le parti vi fosse comunque una relazione contrattuale, e ciò già per il solo fatto che l'attore aveva provveduto ad aprire presso la banca vari conti rispettivamente aveva sottoscritto con lei alcuni accordi particolari (tra cui un "ordine per investimenti fiduciari", doc. _). Oltretutto, secondo la dottrina, la circostanza che la banca, per il tramite di un suo funzionario, abbia formulato dei consigli d'investimento all'indirizzo di un cliente è di principio tale da fondare un contratto di mandato (cfr. Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4. ed., p. 208; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, p. 17 n. 30; DTF 119 II 333; IICCA 1° dicembre 1997 in re S.M./B.), sempre che non si possa eventualmente ritenere che il contratto in questione sia stato direttamente concluso con il funzionario stesso. Ora, nella fattispecie, appare senz'altro verosimile l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra il funzionario e il cliente, chiaramente riconoscibile da quest'ultimo e concluso all'insaputa della banca: non si spiegherebbe altrimenti l'assicurazione del funzionario circa il buon andamento di un'operazione, che una banca non garantisce mai, e soprattutto la cessione al cliente di una garanzia del __________ stesso rispettivamente la disponibilità di quest'ultimo, oltre che di fornire altre garanzie su richiesta (doc. _), di garantire, a determinate condizioni, la perdita subita dal cliente (doc. _), il tutto avvenuto in una situazione, del tutto anomala e sospetta, di particolare e ingiustificata insistenza del funzionario, disposto addirittura ad esporsi con il proprio patrimonio, tanto più che non capita tutti i giorni di essere contattato da un funzionario di banca, per altro mai conosciuto in precedenza, al fine di effettuare un'operazione bancaria urgente (teste __________ p. 5), avente per oggetto un investimento di ca. fr. 500'000.--. Nel doc. _ lo stesso attore ha del resto dato atto che la sua controparte era proprio __________ ("… Angelegenheit, die mir von Ihrem Vice-Direttore __________ verkauft wurde"), mentre l'opinione opposta rilasciata dal teste __________ (p. 3) è irrilevante, trattandosi di una sua valutazione personale.
A prescindere da quanto precede, nella fattispecie è in ogni caso evidente che la convenuta non potrebbe comunque essere resa responsabile del danno contrattuale subito dall'attore. Essa ha provveduto ad effettuare il bonifico di cui al doc. _ sulla base di ordini recanti la firma autentica dell'attore, al quale andava in ogni caso rimproverata una gravissima concolpa (art. 44 cpv. 1 CO), tale da far venire meno l'eventuale responsabilità della banca, segnatamente per aver rilasciato al funzionario un documento firmato in bianco, che questi ha poi provveduto a compilare a suo vantaggio, con il rischio, insito nel fatto stesso di spossessarsi di un foglio firmato, che qualcuno potesse abusare della sua firma: così facendo, egli si è privato della possibilità di qualsiasi controllo sul completamento del documento (di cui non può ragionevolmente negare la prevedibile compilazione ad opera di terzi), così da non potersi più fondare su tale sua mancata conoscenza (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 29 ad art. 12-15 CO; IICCA 29 ottobre 2001 in re G./G.); oltretutto, secondo le condizioni generali (doc. _), il cliente si assumeva espressamente il rischio per l'eventuale falsificazione dei suoi ordini. Quanto alle operazioni __________, messe in atto senza che la banca potesse sapere che __________ aveva garantito il buon esito dell'operazione - circostanza che in effetti non risultava da alcun documento bancario (il doc. _, recante tale indicazione, non è stato per altro allestito su carta intestata alla convenuta)
3.2 Ciò posto, non essendo stata evocata l'eventualità dell'applicazione dell'art. 55 CC, __________ potrebbe tutt'al più essere resa responsabile nei confronti dell'attore giusta l'art. 55 cpv. 1 CO, norma secondo cui il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizi o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza. Nel caso concreto la scrivente Camera ritiene tuttavia che la convenuta abbia recato la prova liberatoria.
L'istruttoria ha innanzitutto provato che la convenuta ha senz'altro adempiuto la "cura in eligendo", atteso che il funzionario __________, allorché era stato assunto, 15 anni prima, disponeva di una buona esperienza e di ottime referenze (cfr. doc. _ di __________). Quanto alla "cura in instruendo", va rilevato che, nonostante egli fosse il responsabile del settore contabilità e dunque non fosse formalmente un consulente della clientela, quest'ultima attività non gli era vietata: del resto, proprio con riferimento alle operazioni svolte con il cliente, egli - nonostante i dubbi del teste __________ (p. 4) - ha dimostrato di essere perfettamente in chiaro sul funzionamento degli strumenti finanziari, tanto è vero che il danno al cliente non era dovuto alla sua eventuale incapacità di utilizzarli, ma ai suoi intenti truffaldini rispettivamente alla sua volontà di celare le perdite causate in precedenza. Alla banca non può neppure essere rimproverata una carente "cura in custodiendo": pur essendo vero che i controlli interni, trattandosi di una banca relativamente piccola, non erano particolarmente assidui - tanto è vero che la persona preposta al controllo, signor __________, aveva interesse a far rilevare un maggior movimento (verb. PP 31 p. 3), mentre era lo stesso __________ a dover verificare le coperture (teste __________ p. 2) - nel caso di specie va rilevato che gli stessi erano compensati dall'intervento dell'ispettorato interno rappresentato dal signor __________, che invece permise di portare alla luce diverse irregolarità (verb. PP 31 p. 3; ininfluente la tesi contraria, trattandosi di una semplice opinione, del teste __________, p. 2), e in ogni caso non avrebbero permesso di scoprire le irregolarità del funzionario (cfr. teste __________ p. 2) e non sono dunque causali per l'insorgenza del danno: innanzitutto le operazioni __________ qui in discussione ossequiavano ampiamente i margini di copertura richiesti; d'altro canto, come già accennato, ritenuto che l'attore aveva pure sottoscritto il formulario "condizioni per l'intermediazione di opzioni" rispettivamente non aveva contestato, almeno fino a luglio 1995, gli estratti conto, la banca non aveva in ogni caso motivo di ritenere che il funzionario avesse agito contrariamente alla volontà del cliente. L'attore, richiamandosi all'eventuale responsabilità civile derivante dalla violazione dell'art. 3 cpv. 2 lett. a LFB (Guggenheim, op. cit., p. 69), lamenta altresì la carente organizzazione all'interno della banca, segnatamente il fatto che all'interno della stessa regnasse un grande disordine (cfr. teste __________ p. 3), ciò che tra l'altro aveva portato al licenziamento del direttore __________, pure a seguito di operazioni su opzioni, ma non si avvede che tali carenze non sono assolutamente in relazione causale con il danno da lui subito. Da ultimo egli ritiene che la banca dovrebbe in ogni caso essere resa responsabile per non aver licenziato o comunque controllato con maggior assiduità il convenuto __________ nel marzo 1994 (licenziato invece nel febbraio 1995 con effetto al successivo 31 luglio, per altri motivi) nonostante a quel momento essa sapesse rispettivamente dovesse sapere che egli aveva truffato il cliente __________ e comunque si trovava in una situazione economica tale da mettere in dubbio la sua reputazione e la garanzia di un'attività irreprensibile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LFB (Guggenheim, op. cit., ibidem). Non è così. In realtà a quel momento la banca non era assolutamente a conoscenza del fatto che __________ avesse agito con analoghe modalità nei confronti del cliente __________, a sua volta pure vittima di una truffa, tanto è vero che l'esistenza di un illecito bonifico di fr. 218'400.-- a danno di quest'ultimo è stato accertato solo nel corso dell'inchiesta penale avviata a seguito della denuncia dell'attore, mentre le richieste di rimborso per le operazioni __________ avvenute senza il suo consenso e chiuse nel marzo 1994 - siccome non erano date le necessarie coperture - erano state avanzate dal __________ solo nel 1997. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, non risulta poi che al momento della chiusura dell'operazione di , nel marzo 1994, __________ si trovasse in una situazione debitoria: il fatto, evocato dall'attore in sede conclusionale, che a quel momento il convenuto avesse una posizione __________ scoperta di almeno fr. 200'000.--, riportato per altro con una certa incertezza ("se ben ricordo") dal direttore __________ (verb. PP 33 p. 2), rispettivamente il suo conto "" fosse in rosso di fr. 150'000.-- (circostanza evocata in replica), non prova in effetti ancora che egli fosse confrontato con debiti o si trovasse in una situazione economicamente preoccupante, tale cioè da far temere per la sua correttezza professionale: l'istruttoria ha in effetti provato che a quel momento egli era senz'altro in grado di coprire tali posizioni, visto e considerato che la sua abitazione a __________, valutata fr. 980'000.-- (cfr. doc. Sog. 6; verb. PP 31a p. 4), era gravata unicamente nella misura di fr. 500'000.--, relativi alla cartella ipotecaria in I rango. Agli occhi della banca, la scoperta che __________ aveva operato sul conto di __________ senza che fossero date le necessarie coperture, pur costituendo una violazione dei suoi doveri quale dipendente, non era in ogni caso tale da compromettere la reputazione del funzionario rispettivamente tale da non più garantire una sua attività irreprensibile, ritenuto che - come detto - il cliente in questione al momento della chiusura dell'operazione non aveva in ogni caso avuto nulla da ridire, dando con ciò l'impressione di essere stato d'accordo con il suo operato.
Già si è detto, infine, che all'attore andava in ogni caso rimproverata una grave, gravissima concolpa, tale da escludere qualsiasi responsabilità della convenuta.
3.3 Ampiamente infondata è infine la tesi secondo cui la banca si sarebbe arricchita indebitamente di ca. fr. 250'000.--, ritenuto che parte dei fr. 476'100.-- oggetto dell'illecito bonifico erano confluiti sui conti che __________ e lo stesso __________ (conto "__________") detenevano presso la convenuta e ciò già per il semplice fatto che ad essere arricchiti erano semmai questi ultimi.
Già si è detto in precedenza che il mutuo ipotecario è stato ceduto a garanzia dell'esito dell'operazione __________, poi conclusasi con una perdita di fr. 462'303.15, che __________ è tenuto a rifondere all'attore, sicché risulta infondata la prima censura dei convenuti, segnatamente di __________, che contestavano l'esistenza del credito. Va al proposito rammentato che la responsabilità di __________ è stata ammessa già per il fatto che egli aveva consigliato al cliente un'operazione che sapeva svantaggiosa e non, come preteso da __________, in quanto la menzione "assicurato il buon andamento dell'operazione" costituisse un contratto di fideiussione, nullo per vizio di forma.
Agli atti non è stato versato il documento con cui __________ ha ceduto il mutuo ipotecario all'attore, per cui non è chiaro se lo stesso sia stato ceduto in proprietà o quale pegno manuale. Ora, il fatto che un funzionario di banca quale __________ abbia dichiarato di aver "ceduto" il titolo in questione (doc. _), precisando inoltre che lo stesso sarebbe stato immesso nel dossier del cliente (doc. _), senza utilizzare nell'occasione una formulazione che facesse eventualmente pensare alla costituzione di un pegno manuale, permette senz'altro di concludere che lo stesso - come del resto ritenuto dall'Ufficio dei registri, il quale ha accettato di iscrivere l'attore nel registro creditori (doc. _) - sia stato effettivamente concesso in proprietà, così che in definitiva la procedura di realizzazione del pegno immobiliare avviata dall'attore (doc. _) risulta del tutto corretta.
Nemmeno può essere seguita la tesi dei convenuti secondo cui il pegno immobiliare sarebbe nullo in quanto __________, comproprietaria dell'immobile, era all'oscuro e comunque non era d'accordo con la messa a pegno a favore dell'attore rispettivamente la garanzia verteva sull'abitazione familiare (art. 169 CC). Avendo firmato il rogito di costituzione del mutuo ipotecario, essa è assai malvenuta ad affermare di non aver acconsentito alla costituzione del pegno sull'abitazione familiare di cui era comproprietaria con il marito. Ritenuto inoltre che la costituzione di un pegno immobiliare nella forma del mutuo ipotecario al portatore è assai onerosa, con un costo complessivo dell'ordine di fr. 5'000.--, è del tutto logico che essa sapesse rispettivamente dovesse essere consapevole che lo stesso veniva allestito per essere utilizzato, ovvero per essere impegnato o ceduto a terzi. Anzi, visto e considerato che la costituzione della garanzia ipotecaria era avvenuta il 7 marzo 1994, in vista o comunque nell'imminenza della chiusura (in perdita) prevista il 30 marzo seguente dell'operazione __________ di __________, di cui il marito __________ anche in questo caso aveva garantito il buon andamento con l'impegno di compensare l'eventuale danno (teste __________ p. 4 e verb. PP 39 p. 2, circostanza poi confermata per scritto, cfr. doc. _), e non essendo state evocate in sede civile altre ragioni che dovessero indurre la moglie ad acconsentire alla costituzione di un mutuo ipotecario di fr. 500'000.-- - il fatto, evocato in sede penale, che il mutuo dovesse servire all'installazione di un cancello elettrico e alla sistemazione della casa della suocera, interventi comunque mai eseguiti (verb. PP 37 p. 3), è rimasto allo stadio di puro parlato - è più che verosimile che essa, nonostante quanto da lei dichiarato in sede penale (verb. PP 37 p. 2), fosse perfettamente informata dei "pasticci" compiuti dal marito; quest'ultimo, fornendo una diversa versione, che tuttavia non modifica la sostanza delle cose, aveva invece indicato che la costituzione dell'ipoteca in questione era stata decisa proprio nell'ottica dell'operazione __________ di __________, in cui egli partecipava in ragione di 4/5 (verb. 17.9.1996 p. 3). D'altro canto, l'attore non aveva a sua volta ragione di dubitare della capacità di disporre di __________ (altrimenti non avrebbe ovviamente accettato la garanzia offertagli) ed ha dunque acquistato il titolo in buona fede (art. 935 CC): già si è detto che il rogito di costituzione risaliva ad appena 3 mesi prima, dal che egli poteva senz'altro concludere per l'accordo della moglie; trattandosi inoltre della cessione in proprietà di un titolo al portatore, sia dalla natura di titolo al portatore del documento stesso sia in forza dell'art. 930 CC si presumeva che __________ avesse agito e fosse legittimato ad agire in qualità di proprietario del titolo (IICCA 30 ottobre 1997 in re B. e lc./C., 7 maggio 1999 in re B./B., 2 marzo 2000 in re B./B.), per cui ne consegue che le argomentazioni di __________, relative al mancato potere di disposizione del marito - la menzione sul titolo del nome della moglie quale condebitrice (il che ovviamente nulla ha a che vedere con la proprietà del titolo) o il fatto che essa fosse comproprietaria del fondo gravato costituiscono in effetti elementi di mera apparenza e non anche motivi di sospetto sulla capacità di disporre del marito, gli stessi non escludendo la presunzione che il marito potesse essere l'esclusivo proprietario del titolo o potesse agire quale rappresentante dei coniugi (IICCA 2 marzo 2000 in re B./B.) - non possono in alcun modo sovvertire i suddetti principi, fondamentali ai fini della corretta circolazione dei titoli al portatore, e rivendicano pertanto rilevanza solo nel limitato contesto dei rapporti personali tra i coniugi __________ (IICCA 7 maggio 1999 in re B./B., 2 marzo 2000 in re B./B.).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono le relative soccombenze (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
I. Le petizioni 12 e 18 dicembre 1995 di __________ sono parzialmente accolte nei confronti di __________ e __________ e respinte nei confronti di __________ in liquidazione, e di conseguenza:
1.1 __________ è condannato a versare a __________ l'importo di fr. 462'303.15 oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 1994 su fr. 181'268.75 e dal 20 settembre 1995 su fr. 281'034.40.
1.2 È accertata la validità del diritto di pegno e, meglio, della cessione del mutuo ipotecario al portatore di data 7 marzo 1994, rogito n. __________ del notaio avv. __________ quale garanzia del credito dell'importo di fr. 462'303.15, oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 1994 su fr. 181'268.75 e dal 20 settembre 1995 su fr. 281'034.40, vantato da __________ nei confronti di __________.
1.3 Sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte da __________ e da __________ al PE n. __________ dell'UE di __________.
2.1 __________ è condannato a versare a __________ l'importo di fr. 481'100.-- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1994 su fr. 476'100.-- e dal 18 dicembre 1995 su fr. 5'000.--.
2.2 È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UE di __________.
II. Le spese processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 20'000.--
b) tassa di giudizio decreto 8.02.2001 fr. 100.--
c) spese diverse decreto 8.02.2001 fr. 30.--
d) testi fr. 430.--
e) traduttore fr. 90.--
f) richiami documenti fr. 846.--
g) spese varie fr. 134.--
Totale fr. 21'630.--
da anticipare dall'attore, restano a suo carico in ragione di 1/2 e per la rimanenza sono poste a carico di __________ per 3/8 e di __________ per 1/8. L'attore verserà inoltre a __________ in liquidazione fr. 40'000.- a titolo di ripetibili, mentre __________, sempre a titolo di ripetibili, gli rifonderà fr. 50'000.-, dei quali fr. 10'000.- a carico in solido anche di __________.
III. Intimazione: - avv. __________;
avv. __________;
avv. __________;
studio legale __________
__________.
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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