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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2000.13
Data decisione, Autorità:
16.05.2001, IICCA
Incarto n.
10.2000.00013
Lugano
16 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Zali e Pellegrini (quest'ultimo
in sostituzione del giudice Chiesa, astenuto)
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello con petizione 29 marzo 2000 da
contro
(rappr. dall'avv. __________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr.
200'000'000.- (fr. 175'000'000.- di capitale e fr. 25'000'000.- di interessi
già maturati) oltre interessi ed accessori, nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di __________;
risolta negativamente la domanda di assistenza
giudiziaria presentata dall'attore, pedissequamente alla petizione, con
decisione 20 novembre 2000 della scrivente Camera, decisione confermata dal
Tribunale federale con sentenza 15 marzo 2001 a seguito di ricorso di diritto
pubblico 12 dicembre 2000 presentato dall'attore e dichiarato irricevibile;
richiamata la diffida 28 marzo 2001 del presidente di
questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine
scadente il 17 aprile 2001 per effettuare sul c.c.p. __________ del
Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 1'000'000.00 a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, la petizione sarebbe stata dichiarata
irricevibile, ai sensi dell'art. 12 LTG;
preso atto come il termine in questione sia
infruttuosamente trascorso;
dovendosi di conseguenza decretare lo stralcio della
causa e decidere sulle spese senza assegnazione di ripetibili in questa sede
poichè alla convenuta queste indennità già sono state riconosciute, per gli
atti da lei compiuti, in occasione della decisione sul rifiuto dell'assistenza
giudiziaria,
decreta 1. La
petizione 29 marzo 2000 di Alberto Petri contro la __________ è irricevibile per mancato versamento dell'anticipo, e la causa inc. no. __________è stralciata dai ruoli.
-
Le spese
del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.-- sono
poste a carico dell'attore.
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Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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