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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2000.24
Data decisione, Autorità: 24.07.2001, IICCA
Incarto n. 10.2000.00024
Lugano 24 luglio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 22 agosto 2000, da
patr. dall' avv. __________
contro
Comune di __________ rappr. dal suo Municipio patr. dall' avv. __________
con la quale l'attore chiede la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Fr. 773'967.80 oltre interessi e spese (tasse smaltimento rifiuti) mentre la controparte, con risposta 8 febbraio 2001, oltre a contestare nel merito la pretesa avversaria ha sollevato l'eccezione di mancanza di giurisdizione del giudice civile.
Avendo le parti presenziato all'udienza preliminare del 21 giugno 2001 durante la quale si è discusso dell'eccezione d'ordine.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
Gli impianti d'incenerimento rifiuti in oggetto, in particolare il forno, sono stati messi fuori esercizio nel giugno 1991 e l'Ente __________, subentrato ex lege al __________ (vedi art. 32 della L concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei __________, RL 9.2.1.2) ha dovuto rinunciare a realizzare nuovi impianti d'incenerimento a __________. Sul territorio di questo Comune esistono però ancora alcune installazioni per compattare e depositare rifiuti in attesa del loro trasbordo e smistamento presso altri centri di eliminazione.
Il Comune di __________ si oppone alla pretesa avversaria, argomentando che esistono ancora impianti in funzione il cui esercizio è fonte di notevole impatto ambientale e pertanto il risarcimento di questi disagi, sotto forma di esonero della tassa in contestazione, continua ad essere dovuto, conformemente alla convenzione del gennaio 1989 che ritiene senz'altro ancora applicabile.
In via preliminare ha però sollevato l'eccezione di incompetenza del giudice civile a dirimere la questione poiché la convenzione in oggetto è retta dal diritto pubblico e non da quello privato. La controparte ritiene invece che la controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione della convenzione riguardi diritti soggettivi definibili secondo le norme del codice delle obbligazioni e quindi di competenza dei tribunali ordinari civili.
Secondo il criterio di funzione sono di diritto pubblico le norme e i rapporti giuridici che riguardano l'adempimento di un compito di interesse pubblico (Moor, op. cit., pag. 115). Ora lo smaltimento dei rifiuti è indubitabilmente un servizio di utilità pubblica (come la distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1 m. 17), previsto da una legge particolare dello Stato (LPAmb in RS 814.01, in particolare art. 31b per lo smaltimento dei rifiuti urbani), e di conseguenza tutto quanto lo concerne, come le tasse per l'esercizio di tale compito (art. 18 L ESR) ed eventuali accordi derogativi al proposito tra gli enti interessati, devono essere sottoposti al diritto pubblico.
Anche secondo il criterio della subordinazione si deve poter giungere, nel caso concreto, alla stessa soluzione. Infatti il Comune di __________ è obbligato, per legge (art. 2 cpv. 3 L ESR), a consegnare all'Ente tutti i rifiuti raccolti nella sua giurisdizione e quindi non ha facoltà di scelta e di rivolgersi altrove qualora l'Ente non accettasse sue richieste di deroghe riguardanti la tassa sui rifiuti.
Ne discende che l'interpretazione della convenzione litigiosa, e di conseguenza il sapere se il Comune di __________ deve poter ancora beneficiare dell'esonero del pagamento della tassa sui rifiuti oppure no, appartiene al campo del diritto pubblico.
Ma la questione può anche rimanere indecisa in questa sede poiché, fosse anche competente il giudice civile, tale giudice non potrebbe essere, in prima istanza a seguito di causa portata direttamente in appello (art. 302 e seg. CPC), la Camera civile d'appello. Infatti, l'ammissibilità di proporre direttamente in appello una causa presuppone un limite di valore, in concreto adempiuto, e l'appellabilità della stessa al Tribunale federale (art. 302 cpv. 1 CPC). Per appellabilità al Tribunale federale si intende la procedura del ricorso per riforma (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 302 m. 3) e il ricorso per riforma è ammissibile solo nell'eventualità di violazione del diritto federale (art. 43 cpv. OG) e ciò nell'ambito di cause civili (art. 44-46 OG) (cfr. per analogia in tema di diritto fiscale la sentenza I CCTF 14.12.1992 __________ AG c. __________ in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1 n. 13). La presente vertenza, riguardando un rapporto giuridico di diritto pubblico, non potrà quindi essere esaminata dal Tribunale federale nell'ambito di un ricorso per riforma e di conseguenza viene a mancare una delle condizioni necessarie per introdurre la causa direttamente al Tribunale d'appello.
Per questo motivo, considerato che la Camera adita deve pronunciare d'ufficio la sua incompetenza, la petizione proposta direttamente in appello ai sensi dell'art. 302 CPC va dichiarata irricevibile.
Per i quali motivi
visti gli art. 97 e 302 e seg. CPC
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
decreta
La petizione 22 agosto 2000 dell'Ente per lo Smaltimento dei Rifiuti __________ contro il Comune di __________ è irricevibile.
La tassa di giudizio di Fr. 1'000.- e le spese di Fr. 100.- (totale Fr. 1'100.-), già anticipate dalla parte attrice, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte l'importo di Fr. 2'000.- per ripetibili.
Intimazione a: - avv. __________
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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