AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2000.40
Data decisione, Autorità: 01.02.2001, ICCA
Incarto n. 10.2000.00040
Lugano 1° febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 6 dicembre 2000 presentata da
relativa alla sentenza del 22 gennaio 1998 con cui il Tribunale civile di Pescara ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra l'istante e
(patrocinata dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 22 gennaio 1998 il Tribunale civile di Pescara ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i cittadini italiani __________ e __________;
che il 6 dicembre 2000 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello la delibazione di tale sentenza;
che __________, oppostasi in un primo tempo alla delibazione, ha dichiarato il 18 gennaio 2001 di aderire all'istanza;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che l'esecutività in Svizzera di sentenze italiane in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il
19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301);
che non è più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);
che sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);
che secondo l'art. 2 n. 3 della citata Convenzione i divorzi stranieri sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda nello Stato del divorzio tutt'e due i coniugi erano cittadini di questo Stato;
che tale condizione è adempiuta nel caso in esame, entrambi i coniugi essendo cittadini italiani;
che la sentenza in rassegna è contumaciale, la convenuta non essendosi costituita né fatta rappresentare davanti al Tribunale civile di Pescara;
che dalla documentazione prodotta risulta che il presidente del Tribunale ha citato due volte la convenuta a __________, tramite raccomandata postale;
che la notificazione di atti giudiziari tra la Svizzera e l'Italia è retta dalla Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale, conclusa all'Aia il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), e dallo scambio di lettere del 2 giugno 1988 tra la Svizzera e l'Italia concernente la trasmissione di atti giudiziali ed extragiudiziari e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale (RS 0.274.184.542);
che pertanto la trasmissione di atti giudiziari può avvenire in via diretta, ma fra le autorità designate dagli Stati e non per mezzo di semplice raccomandata al destinatario, modalità per altro cui la Svizzera si è sempre opposta (dichiarazione agli art. 8 e 10 in calce alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965);
che lo scopo di una notifica regolare è quella di assicurarsi che il convenuto sia informato della procedura promossa nei suoi confronti, in modo da potersi adeguatamente difendere (Othenin-Girard, La réserve d'ordre pubblic en droit international privé, Zurigo 1999, pag. 102; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2a edizione, n. 8 ad art. 27);
che, nondimeno, il Tribunale federale non ravvisa una violazione dell'ordine pubblico se tale scopo è raggiunto per mezzo di un modo di trasmissione non previsto, come quello della raccomandata al destinatario (DTF 94 I 245 consid. 5, 103 Ib 75 consid. 6, 105 Ib 46-47 consid. 2);
che inoltre una sentenza estera può essere riconosciuta, nonostante la mancata prova della citazione alla prima udienza, se il convenuto ha avuto conoscenza in altro modo della procedura contro di lui iniziata e poteva efficacemente partecipare a ulteriori contraddittori (DTF 122 III 442 consid. 4);
che in concreto la convenuta ha ricevuto il 13 aprile 1996 per raccomandata il ricorso del marito per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio presentato il 4 marzo 1996 al Tribunale civile di Pescara con relativa citazione all'udienza del 2 luglio 1996 (v. avviso di ricevimento postale);
che la convenuta era pertanto a conoscenza della causa di divorzio avviata nei suoi confronti e poteva dunque difendersi;
che di conseguenza tale notifica non appare in contrasto con l'ordine pubblico;
che inoltre, comunque sia, la convenuta ha per finire aderito alla domanda di delibazione presentata dall'istante;
che non risultano altri motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della sentenza dovrebbe essere negato (art. 6 e 10 della Convenzione medesima);
che per il resto la sentenza in oggetto è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione del 9 marzo 1999 rilasciata dalla cancelleria del tribunale;
che in definitiva la sentenza del Tribunale civile di Pescara adempie i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata;
che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta avendo rinunciato a opporsi alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vincente;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 22 gennaio 1998 con cui il Tribunale civile di Pescara ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il __________ 1964 da __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
– __________;
– avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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