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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2001.11
Data decisione, Autorità: 07.05.2001, ICCA
Incarto n. 10.2001.00011
Lugano, 7 maggio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 aprile 2001 presentata da
(patrocinati dall'avv. __________)
riguardante il decreto del 27 marzo 2001 (rettificato il 6 aprile 2001) con cui l'Obergericht del Canton Nidvaldo ha revocato una restrizione della facoltà di disporre, decretata dal presidente II del Tribunale cantonale a carico delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, su richiesta della
(patrocinata dall'avv. dott. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che nell'ambito di una causa di divorzio tra __________ e __________ il presidente II del Tribunale cantonale di Nidvaldo ha decretato in via provvisionale il 15 dicembre 1995 una restrizione della facoltà di disporre inaudita parte sulle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, intestate al marito;
che tale decreto è stato confermato, dopo contraddittorio, il 19 agosto, 6 settembre e 14 ottobre 1996;
che con decreto del 27 marzo 2001 (rettificato il 6 aprile 2001) l'Obergericht del Canton Nidvaldo (Zivilabteilung, kleine Kammer) ha revocato la misura provvisionale, il __________ essendo deceduto il __________ 1998, e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare le restrizioni ordinate (dispositivo n. 2);
che il 23 aprile 2001 __________, il __________, __________, __________, __________ e __________, figli del defunto, hanno postulato la delibazione del predetto decreto nel Cantone Ticino, allegando una dichiarazione del giorno stesso in cui la vedova dott. __________ dichiarava di aderire alla richiesta;
che il giudice delegato di questa Camera ha invitato gli istanti, con ordinanza del 27 aprile 2001, a indicare il loro domicilio esatto e a documentare la loro qualità di litisconsorti necessari formanti la comunione ereditaria fu __________, già in __________;
che il 30 aprile 2001 gli istanti hanno ottemperato alla richiesta, precisando il loro domicilio e accludendo copia del certificato ereditario fu __________ emesso il 16 novembre 2000 dal Pretore del Distretto di __________, sezione _, e passato in giudicato;
che nelle circostanze descritte, data l'unanimità degli eredi, nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che a norma dell'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate in un altro Cantone devono ottenere esecuzione nel Cantone Ticino, previo giudizio di delibazione della Camera civile di appello, se sono passate in giudicato (lett. a), se sono state pronunciate da un'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state legalmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che per “sentenze civili” a norma dell'art. 510 CPC non devono intendersi solo decisioni finali, ma anche provvedimenti cautelari (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, nota 31 ad art. 61; v. anche Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6ª edi-zione, pag. 428 n. 15 con richiami; cfr. anche l'art. 83 cpv. 1 PC), comprese le misure provvisionali emanate in pendenza di separazione o divorzio (Rep. 1981 pag. 385 in alto);
che ciò è confermato indirettamente anche dall'art. 1 cpv. 2 del Concordato intercantonale sull'esecuzione delle sentenze in materia civile (RS 276), quantunque non sottoscritto dal Cantone Ticino;
che il decreto emesso il 27 marzo 2001 (e rettificato il 6 aprile successivo) dall'Obergericht di Nidvaldo è passato in giudicato – nell'accezione relativa del termine, trattandosi di decisioni cautelari (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 4 nota 28 con richiami di dottrina) – il
5 aprile 2001, rispettivamente il 9 aprile successivo, come risulta dalle attestazioni in calce agli esemplari del decreto e della rettifica prodotti davanti a questa Camera (art. 510 lett. a CPC);
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che la questione di sapere se le parti siano state sentite dal giudice confederato (art. 510 lett. c CPC) è senza interesse, tutte loro postulando unanimemente la delibazione del decreto davanti a questa Camera;
che, ciò posto, sono date le condizioni cumulative prescritte dall'art. 510 CPC;
che i costi dell'attuale giudizio vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), ritenuto che tali non sono soltanto __________, ma anche la vedova __________, la comunione ereditaria fu __________ formando un litisconsorzio necessario;
che, non essendovi parti resistenti, non si pone il problema di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto cautelare emesso il 27 marzo 2001 (e rettificato il 6 aprile successivo) dall'Obergericht del Canton Nidvaldo (Zivilabteilung, kleine Kammer) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico di __________ in solido.
– avv. __________;
– avv. dott. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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