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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2001.13
Data decisione, Autorità: 26.06.2001, ICCA
Incarto n.: 10.2001.00013
Lugano 26 giugno 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 27 aprile 2001 presentata da
relativa alla sentenza emessa il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Präsidium) nella procedura di annullamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200'000.– gravante in I rango la particella n. __________ RF di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 6 settembre 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha accolto un'istanza presentata il
10 giugno 1999 da __________, annullando una cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.– costituita il 23 maggio 1979 in I grado sulla particella n. __________ RF di __________;
che __________ chiede ora al Tribunale di appello, con istanza del 27 aprile 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che l'istante ha rinunciato a comparire all'udienza per il contraddittorio indetta da questa Camera;
che all'udienza non è comparso nemmeno lo sconosciuto detentore del titolo, citato per via edittale;
che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto il dispositivo n. 1 della sentenza ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 5 marzo 2001 dalla cancelleria del Tribunale cantonale di San Gallo in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che l'istante si è regolarmente costituita in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di __________, mentre lo sconosciuto detentore del titolo non è comparso, nonostante la pubblicazione della diffida a produrre il titolo apparsa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 870 cpv. 2 e 3 CC, 983 segg. CO);
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza emanata il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Präsidium) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
c) pubblicazioni (2x) fr. 415.–
fr. 665.–
sono posti a carico dell'istante.
– __________;
– sconosciuto detentore della cartella ipotecaria, per via edittale.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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