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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2001.15
Data decisione, Autorità: 13.06.2001, ICCA
Incarto n. 10.2001.00015
Lugano 13 giugno 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 3 maggio 2001 presentata da
riguardante la sentenza emessa il 15 marzo 2001 dall'Amts-gerichtspräsident von __________ nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 15 marzo 2001 l'Amtsgerichtspräsident di __________ (Canton Soletta) ha sciolto per divorzio il matrimonio fra __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua proprietà sulla particella n. __________ RFD di __________, il marito impegnandosi ad assumere l'intero onere ipotecario (dispositivo n. 3, punto n. 7 lett. b);
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 maggio 2001, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;
che __________ ha dichiarato, il 7 giugno 2001, di rinunciare a comparire all'udienza;
che nelle circostanze descritte è superfluo indire un contraddittorio, nulla ostando all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto il dispositivo n. 3 punto 7 lett. b della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 29 marzo 2001, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerato soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 punto 7 lett. b della sentenza emanata fra le parti il 15 marzo 2001 dall'Amts-gerichtspräsident von __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
– __________;
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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