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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2001.21
Data decisione, Autorità: 23.05.2001, ICCA
Incarto n. 10.2001.00021
Lugano, 23 maggio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 18 maggio 2001 presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
riguardante la sentenza emessa il 16 giugno 2000 (e rettificata il 18 settembre 2000) dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Präsidium des Bezirksgerichts __________) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
(ora patrocinata dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 16 giugno 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ ed __________;
che nella convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dal giudice __________ dichiara – tra l'altro – di cedere al marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di proprietà comune sulla particella n. __________ RFD di __________ (1178 m²), mentre __________ dichiara di conferire a ciascuno dei figli __________ e __________ un diritto di prelazione illimitato sulla particella medesima per 25 anni a valere dal giorno dell'iscrizione (clausola n. 6 lett. a, punti bb e cc);
che il presidente del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo n. 6 lett. c e d della sentenza (poi rettificato il 18 settembre 2000 in seguito a un errore di scritturazione), invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a procedere in tal senso;
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 18 maggio 2001, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;
che __________ ha previamente consentito al riconoscimento e all'esecuzione del dispositivo con formale dichiarazione del 10 maggio 2001 sottoscritta dal suo avvocato;
che nelle circostanze descritte non ha alcun senso indire un contraddittorio e nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto il dispositivo n. 6 lett. c e d della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato, nella versione emendata il 18 settembre 2000, il 31 ottobre successivo, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di __________, tant'è che le conseguenze del divorzio sono state regolate da loro stesse per convenzione e che la convenuta aderisce alla delibazione chiesta ora dall'ex marito;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 6 lett. c e d della sentenza emanata fra le parti il 16 giugno 2000 (e rettificato il 18 settembre seguente) dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Präsidium des Bezirksgerichts __________) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________;
– avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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