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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2001.24
Data decisione, Autorità: 11.06.2001, ICCA
Incarto n.: 10.2001.00024
Lugano 11 giugno 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 5 giugno 2001 presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
riguardante la sentenza emessa il 1° marzo 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 1° marzo 2001 il giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________;
che nella convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dal giudice __________ dichiara – tra l'altro – di cedere al marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà sulla particella n. __________ RT di __________ (dispositivo n. 2 lett. h);
che il giudice unico del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo n. 2 lettera h della sentenza;
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 5 giugno 2001, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;
che __________ ha previamente consentito al riconoscimento e all'esecuzione del dispositivo con formale dichiarazione del 31 maggio 2001;
che nelle circostanze descritte non ha senso indire un contraddittorio e nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto il dispositivo n. 2 lett. h della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 6 aprile 2001, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che le conseguenze del divorzio sono state regolate da loro stesse per convenzione e che la convenuta aderisce alla delibazione chiesta ora dall'ex marito;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. h della sentenza emanata fra le parti il 1° marzo 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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