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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2001.28
Data decisione, Autorità: 20.08.2001, ICCA
Incarto n.: 10.2001.00028
Lugano 20 agosto 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 6 agosto 2001 presentata da
__________, e
relativa alla decisione del 23 aprile 2001 con cui il presidente del Tribunale civile di Basilea Città (Zivilgericht Basel-Stadt) ha preso atto di una transazione conclusa dalle parti il giorno medesimo, disponendo un trapasso di proprietà nel registro fondiario;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che __________ e __________, eredi di __________, hanno raggiunto il 23 aprile 2001 davanti al presidente del Tribunale civile di Basilea Città un accordo sulla divisione della successione, nel senso che la seconda lasciava alla prima la proprietà esclusiva della particella n. __________ RFD di __________;
che, preso atto di ciò, con decisione del giorno medesimo il presidente del tribunale ha stralciato dai ruoli le procedure giudiziarie pendenti tra le parti e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a trasferire la proprietà del fondo, ancora intestato a __________, a __________, conformemente alla transazione conclusa;
che il 6 agosto 2001 le parti hanno chiesto congiuntamente alla Camera civile di appello, per mezzo del Tribunale civile di Basilea Città, la delibazione del predetto giudizio nel Cantone Ticino;
che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio in questa sede, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o citate in contumacia (lett. c);
che per “sentenze civili” non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o acquiescenza (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano, 1997, pag. 34 in fondo);
che il dispositivo della decisione con cui il tribunale confederato ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a trasferire la proprietà della particella n. __________ RFD di __________ a __________ è il solo suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino;
che la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestazione in calce all'istanza;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione di stralcio dovendosi – appunto – a una transazione giudiziale;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 cpv. 1 LTG) in ragione di metà ciascuno, secondo la stessa chiave di riparto prevista nella transazione (clausola n. 9);
che non è il caso invece di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148
cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo della decisione emanata tra le parti il 23 aprile 2001 con cui il presidente del Tribunale civile di Basilea Città (Zivilgericht Basel-Stadt) invita l'ufficiale del registro fondiario a trasferire la proprietà della particella n. __________ RFD di __________ a __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
– __________;
– __________.
Comunicazione al presidente del Zivilgericht Basel-Stadt.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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