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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2001.30
Data decisione, Autorità: 13.09.2001, ICCA
Incarto n. 10.2001.00030
Lugano 13 settembre 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 10 settembre 2001 presentata da
__________, e
(patrocinati dall'avv. __________)
riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) il
19 febbraio 2001;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 19 febbraio 2001 il presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto __________ 1970 da __________ e __________;
che con il dispositivo n. 3 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiara di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________, pari a 63/1000 della particella n. __________ RFD di __________, mentre __________ dichiara di cedere all'ex moglie la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________, pari a 9.450/1000 della particella
n. __________ RFD di __________, impegnandosi egli ad assumere tutti i carichi ipotecari (clausole n. 4.2 e 4.3);
che con istanza del 10 settembre 2001 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che il dispositivo n. 3 con cui tribunale confederato ha omologato le clausole n. 4.2, 4.3 e 4.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito ai noti trapassi immobiliari, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quelle esclusive delle parti, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;
che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il
23 marzo 2001, come risulta dall'attestazione apposta il 4 settembre 2001 dal tribunale confederato sulla prima pagina dell'esemplare del giudizio esibito per la delibazione;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 LTG) in ragione di metà ciascuno (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 5 della convenzione sugli effetti del divorzio);
che non è il caso di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza emanata fra le parti il 19 febbraio 2001 dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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