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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2001.35
Data decisione, Autorità: 27.12.2001, ICCA
Incarto n. 10.2001.00035
Lugano, 27 dicembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 3 dicembre 2001 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
riguardante la sentenza del 17 ottobre 2001 con cui l'Arrondissement judiciaire I __________, ha pronunciato il divorzio tra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 17 ottobre 2001 l'Arrondissement judiciai-re I __________ (Canton Berna) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1974 da __________ e __________ (entrambi del 1947);
che con il dispositivo n. 2 della sentenza il tribunale ha omologato una convenzione sulle conseguenze del divorzio in cui __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulle particelle n. __________ e __________ RFD di __________;
che, ciò premesso, il tribunale ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ il trasferimento delle due citate particelle in proprietà esclusiva di __________ (dispositivo n. 5);
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 dicembre 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che __________ ha scritto spontaneamente a questa Camera, il 4 dicembre 2001, di rinunciare al contraddittorio orale e di aderire alla domanda;
che con ordinanza del 7 dicembre 2001 il giudice delegato ha invitato l'istante a produrre entro 10 giorni l'originale o una copia dichiarata conforme della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato;
che l'istante ha ottemperato all'invito l'11 dicembre 2001;
che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che i dispositivi n. 2 e 5 con cui tribunale confederato ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quella esclusiva della moglie, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;
che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il
30 ottobre 2001, come risulta dall'attestazione apposta il 10 dicembre 2001 dal segretario del tribunale in calce all'esemplare autenticato della sentenza esibito per la delibazione;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi in ogni modo considerare soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 5 della sentenza emanata fra le parti il 17 ottobre 2001 dall'Arrondissement judiciaire I __________ sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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