AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.85
Data decisione, Autorità:
17.11.2004, TCA
Titolo:
stralcio a seguito del ritiro del ricorso
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.85
BS
Lugano
17 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 15 ottobre 2004
interposto da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 settembre 2004
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 2 novembre 2004 della
parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
vista la lettera 15 novembre 2004 del
rappresentante dell'insorgente che dichiara di ritirare il ricorso (V);
ritenuto che secondo costante giurisprudenza, il
ritiro di un ricorso può aver luogo solo
mediante una dichiarazione esplicita, chiara ed
incondizionata dell’assicurato (DTF 119
V 38 consid. 1b e riferimenti). Di massima il
ritiro del ricorso è irrevocabile e pone
immediatamente fine alla lite anche se fu fatto
per errore, la relativa decisione di stralcio
dai ruoli essendo puramente dichiarativa,
quest'ultima può essere comunque
impugnabile per vizio della volontà (DTF 109 V 237
consid. 3 e riferimenti);
rilevato che a seguito dell’incondizionato ritiro
del gravame la causa è pertanto divenuta
priva di oggetto,
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster