AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.31
Data decisione, Autorità: 19.12.2002, IICCA
Incarto n. 10.2002.31
Lugano 19 dicembre 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
chiamato a giudicare l'istanza di misure provvisionali 28 ottobre 2002 in materia di protezione di marchi, presentata da
(rappr. da: avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
chiedente anzitutto che sia fatto divieto al convenuto di importare, esportare, offrire, mettere in commercio o detenere o immagazzinare a tale scopo prodotti alimentari, congelati e non, contrassegnati con il marchio __________;
tenutosi il contraddittorio in data 14 novembre 2002 dove il convenuto si è opposto all'istanza;
esaminati i documenti prodotti dalle parti, non essendo state proposte prove ulteriori;
data la competenza per materia di questo giudice in virtù dell'art. 22 lett. a) n. 1 LOG;
accertata la competenza territoriale di questo tribunale in virtù dell'art. 3 cpv. 1 lett. a) e -per quanto riguarda le misure cautelari- dell'art. 33 LForo;
considerato
in fatto e in diritto:
La società istante è titolare del marchio verbale svizzero __________ depositato al no. __________ in data 11 luglio 1991, per le classi internazionali di prodotti 1, 5 e 29 - 33 (plico doc. _). Il convenuto è titolare della ditta individuale __________ Importazioni Alimentari di __________ e in tale veste è pacifico che ha importato e importa tuttora dall'Italia in Svizzera alimentari fra i quali prodotti recanti il marchio __________ (doc. _). Di tale marchio, validamente registrato in Italia, non è titolare l'istante, ma società del gruppo __________ (doc. _).
Invitato invano dall'istante a cessare la commercializzazione in Svizzera di prodotti recanti il marchio __________ (del gruppo __________), con la presente istanza viene rimproverato al convenuto di ledere il marchio svizzero __________, dato il carattere territoriale della protezione in esame.
Il signor __________ si oppone all'istanza, pur non contestando la fattispecie che ne sta alla base. Anzi, egli esplicitamente ammette, pur con la riserva di non essere dettagliante ma grossista, di importare esclusivamente linee di prodotti della __________ italiana che già non si trovano sul mercato svizzero con il marchio . In particolare espone che la sua attività concerne i prodotti messi in commercio sotto la denominazione "" di cui produce una lista relativa alla sua attività commerciale (doc. ); ammette di fornire tali prodotti (_________) a grandi magazzini: in particolare al __________ e alla , ancorché limitatamente a punti vendita ticinesi. In diritto, considera che "" sia un marchio registrato dalla società italiana __________ SpA, sostiene di non aver mai avuto ostacoli di natura doganale importando in Svizzera i prodotti controversi, afferma che non tutti i prodotti __________ (italiani) che si trovano in commercio nel Cantone provengono dalla sua attività di importatore e conclude, osservando come -accanto a lui- avrebbe semmai dovuto essere convenuto anche chi offre al pubblico gli stessi prodotti.
In virtù dell'art. 59 LPM la parte che rende verosimile di subire o di temere di subire una violazione di un proprio diritto al marchio e che la stessa rischia di causarle un pregiudizio difficilmente riparabile può chiedere che siano ordinati provvedimenti cautelari. In particolare sulla pretesa lesione -avvenuta o imminente- l'istante deve offrire elementi concreti a sostegno del proprio diritto e almeno indizi della lesione affinché il giudice possa dedurne un'impressione di probabilità della fattispecie lamentata (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Basilea 1999, art. 59 LPM, N. 4). In quest'ambito la pretesa lesione rientra nella definizione di cui all'art. 13 cpv. 2 LPM (David, op. cit., art. 59, N. 3; art. 55, N. 7).
In concreto, la tesi dell'istante sulla lesione del proprio marchio svizzero __________ trova conferma. Infatti, esclusa dalla controversia ogni obiezione sia sull'identità fra il marchio verbale svizzero dell'istante e il segno -pure verbale- usato dal convenuto nell'ambito del suo commercio, sia sull'identità dei prodotti cui entrambi i marchi sono destinati (art. 3 cpv. 1 lett. a LPM), due sono le questioni che caratterizzano la fattispecie poiché messi in discussione dalla parte convenuta: la validità territoriale della protezione del marchio e l'indifferenza del ruolo del convenuto nei rapporti commerciali svolti nel medesimo ambito geografico. Sul primo tema si osserva che uno dei principi cardine della legge applicabile è quello per cui la protezione offerta dal marchio non ha effetto universale, ma territoriale, ovvero limitatamente al territorio dello Stato in cui il marchio è stato registrato; in senso positivo, un marchio (ad esempio) validamente registrato in Svizzera trova protezione nel diritto interno a fronte di qualsiasi lesione del medesimo che si attualizzi sul territorio svizzero; ciò che, e contrario, viene a significare che la protezione garantita da uno Stato (ad esempio estero) è limitata al territorio di quello (David, op. cit., Vorbemerkungen zum 1. Titel, pag. 13, N. 10; art. 13 LPM, N. 17; Vorbemerkungen zum 3. Titel, pag. 313, N. 6).
In concreto, resa verosimile sia la validità del marchio svizzero dell'istante, sia la registrazione in Italia dello stesso marchio verbale in favore di altro titolare, e pacifico che né il convenuto, né i titolari del marchio da questi usato riguardo ai prodotti in esame pretendono di essere protetti dal marchio svizzero, è resa sufficientemente evidente la lesione di quest'ultimo perché il convenuto appare aver messo in commercio in Svizzera prodotti alimentari recanti il nome __________ e non immessi sul mercato dalla società istante, averli verosimilmente detenuti a tale scopo, aver usato lo stesso marchio per l'importazione dei prodotti, eventualmente per indicarli nei rapporti commerciali, ecc. (art. 13 cpv. 2 LPM).
Poco importa al proposito il ruolo svolto dal convenuto nella catena commerciale seguita dai prodotti, ossia se egli funga solo da tramite in favore -come afferma- di dettaglianti svizzeri: sono infatti in grado di ledere un marchio svizzero tutti coloro che adempiono i presupposti dell'art. 13 cpv. 2 LPM, anche come semplici possessori o detentori della merce recante il marchio controverso (David, op. cit., art. 13 LPM, N. 13).
Nel caso in esame, su questo aspetto della controversia non v'è stata contestazione, conseguendone che non v'è motivo perché il pregiudizio lamentato -nell'ambito della presente istanza- venga reso ulteriormente verosimile poiché non è arbitrario considerarlo inerente all'azione stessa che appare fondata -tutto sommato- sulla confusione del mercato.
In questo solco, non appare ammissibile di estendere la protezione del marchio svizzero (ancorché a titolo provvisorio) indistintamente ad altre società del gruppo __________, come chiede l'istante, dal momento che oggetto della procedura è un marchio di cui appare titolare unicamente l'istante e non ogni società di un determinato gruppo commerciale o finanziario.
Inoltre, dato il tempo trascorso dall'inoltro dell'istanza in esame e tenuto conto soprattutto che l'istante non ha ritenuto di chiedere interventi supercautelari, appare ormai privo d'attualità il richiesto sequestro dei prodotti alimentari __________ detenuti dal convenuto, non potendo escludere peraltro la natura eventualmente deperibile di parte almeno della merce. Può invece essere accolta la richiesta (formulata a titolo eventuale) di una messa ad inventario, completa e dettagliata, dei prodotti alimentari contestati che verrà eseguita per conto della Seconda Camera civile in tutti i locali e magazzini disponibili dal convenuto, rispettivamente dalla sua ditta individuale, su semplice richiesta di chi -autorità o funzionario competente- glielo ordini. Il sequestro (e la conseguente consegna al giudice) può invece concernere la documentazione promozionale e commerciale, ritenuto come ogni misura decisa sia comunque accompagnata dalla comminatoria penale in caso di disobbedienza.
Motivi per i quali,
richiamati l'art. 59 LPM, l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
decide: 1. L'istanza 28 ottobre 2002 di __________ SA è accolta.
Di conseguenza:
1.1 E' fatto divieto a __________, personalmente e come titolare della ditta __________ Importazioni Alimentari, __________, di importare, esportare, offrire, mettere in commercio o detenere a tale scopo prodotti alimentari (congelati e non) contrassegnati con il marchio __________, fatta eccezione nel caso in cui i prodotti siano stati immessi sul mercato dall'istante. In particolare è fatto divieto al convenuto di importare dall'Italia alla Svizzera prodotti alimentari contrassegnati con lo stesso marchio, di offrirli, metterli in commercio o immagazzinarli a tale scopo in Svizzera, fatta eccezione nel caso in cui gli stessi siano stati immessi sul mercato dall'istante.
1.2 E' fatto divieto a __________ di utilizzare il marchio __________ a scopi pubblicitari e nella propria corrispondenza o documentazione commerciale, in particolare su listini prezzi e ordinazioni, tranne nel caso in cui tale pratica avvenga per contraddistinguere prodotti immessi sul mercato dall'istante.
1.3 E' ordinata la messa ad inventario di tutti i prodotti alimentari che si trovano presso i locali di __________, rispettivamente della __________ Importazioni Alimentari, o presso ulteriori magazzini dallo stesso controllati e che sono contrassegnati dal marchio __________, a meno che gli stessi siano stati immessi sul mercato dall'istante.
1.4 E' ordinato il sequestro di tutta la documentazione promozionale e commerciale relativa all'acquisto o vendita di prodotti alimentari recanti il marchio __________ non immessi sul mercato dall'istante e in particolare di tutti i bollettini di ordinazione, bollettini di fornitura, fatture, ricevute, ecc.
Le misure di cui ai punti precedenti sono decise con l'avvertimento a __________ di cui all'art. 292 CP che recita: Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa.
All'istante, __________ SA, __________, è assegnato un termine di giorni 30 (trenta) dall'intimazione della presente decisione per proporre la causa di merito.
Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 1'000.-, anticipati dall'istante, sono posti a carico di __________. Questi rifonderà inoltre a __________ la somma di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________
– avv. __________;
– alla Polizia cantonale, posto di Lugano, per l'esecuzione delle
misure di cui ai punti 1.3 e 1.4 della presente decisione (brevi manu).
Il giudice delegato della
Seconda Camera civile:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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