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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.34
Data decisione, Autorità: 12.12.2002, ICCA
Incarto n. 10.2002.34
Lugano 12 dicembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 29 novembre 2002 presentata da
riguardante la sentenza del 27 maggio 2002 con cui il presidente del Tribunale cantonale di Nidvaldo (Kantonsgerichtspräsidium I Nidwalden) ha pronunciato il divorzio tra lui e
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 27 maggio 2002 il presidente del Tribunale cantonale di Nidvaldo (Kantonsgerichtspräsidium I Nidwalden), Stans, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1970 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti;
che in tale accordo __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ (42/1000, corrispondente all'appartamento n. 1), il marito impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante il bene (clausola n. 2.5);
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 29 novembre 2002, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex moglie nel registro fondiario;
che in un'attestazione del 9 dicembre 2002 __________ dichiara di rinunciare al contraddittorio davanti alla Camera;
che, la documentazione risultando completa e la convenuta avendo dichiarato di rinunciare a esprimersi, nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che la clausola n. 2.5 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, il marito impegnandosi ad assumere l'onere ipotecario gravante il bene, sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;
che le altre clausole della convenzione omologata dal presidente del Tribunale cantonale di Nidvaldo riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato l'11 giugno 2002, come risulta dall'attestazione rilasciata il 6 dicembre 2002 dalla cancelleria del Tribunale confederato;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro presentata il 7 marzo 2002 al presidente del tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, come i coniugi medesimi hanno pattuito nella citata convenzione (clausola n. 2.5);
che non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra, nessuna delle parti potendosi definire “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 2.5 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata con sentenza emanata fra le parti il 27 maggio 2002 dal presidente del Tribunale cantonale di Nidvaldo (Kantonsgerichtspräsidium I Nidwalden) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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