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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2002.35
Data decisione, Autorità: 05.02.2003, ICCA
Incarto n. 10.2002.35
Lugano, 5 febbraio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 dicembre 2002 presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
riguardante la sentenza emanata il 24 ottobre 2002 dal presidente del Tribunale di Rheinfelden (Gerichtspräsidium Rheinfelden) nella causa di divorzio fra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 24 ottobre 2002 il presidente del Tribunale di Rheinfelden (Gerichtspräsidium Rheinfelden) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a Dornach il __________ 1988 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti;
che in tale accordo __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFD di __________ (abitazione con terreno annesso, 2268 m²), senza garanzia, il marito impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile (dispositivo n. 6, clausole n. 12.3 e 12.4);
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 20 dicembre 2002, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex moglie nel registro fondiario;
che con ordinanza del 30 dicembre 2002 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 28 gennaio 2003, alle ore 14.15, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;
che con la medesima ordinanza il giudice delegato ha invitato l'istante a esibire, entro la data del contraddittorio, un estratto del registro fondiario relativo alla particella n. __________ RFD di __________;
che il 9 gennaio 2003 l'istante ha prodotto fotocopia del documento richiesto, comunicando che nessuna delle parti si sarebbe presentata in tribunale;
che, in effetti, l'udienza è andata deserta;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che le clausole n. 12.3 e 12.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito la sua quota di comproprietà sulla particella n. __________ RFD di __________ e il marito dichiara, da parte sua, di assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;
che le altre clausole della convenzione omologata dal presidente del tribunale con il dispositivo n. 6 della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 15 novembre 2002, come risulta dall'attestazione apposta il 5 dicembre successivo dal cancelliere del tribunale in calce all'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoposta al presidente del tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che le clausole n. 12.3 e 12.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 6 della sentenza emanata fra le parti il 24 ottobre 2002 dal presidente del Tribunale di Rheinfelden (Gerischtspräsidium Rheinfelden) sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________; – __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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