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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.3
Data decisione, Autorità: 05.02.2003, ICCA
Incarto n. 10.2003.3
Lugano, 5 febbraio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione dell'8 gennaio 2003 presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
riguardante la sentenza emanata il 14 novembre 2002 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Horgen (Bezirksgericht Horgen, Einzelrichterin in Familiensachen) nella causa di divorzio fra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 14 novembre 2002 la giudice unica del Tribunale distrettuale di Horgen (Bezirksgericht Horgen, Einzelrichterin in Familiensachen) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti (dispositivo n. 2);
che nella clausola n. 2.2 di tale accordo __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà – un mezzo – sulle particelle n. __________ RFD di __________ (abitazione con terreno annesso, 1140 m²) e
n. __________ (strada, 93 m²), senza garanzia, i coniugi convenendo inoltre di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari (art. 125 lett. b seconda frase LT);
che secondo la clausola n. 2.3 della convenzione ogni parte sarebbe stata poi autorizzata, una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, a far iscrivere il trasferimento di proprietà nel registro fondiario;
che __________ postula ora davanti a questa Camera, con atto del 20 dicembre 2002, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex moglie nel registro fondiario;
che in un'attestazione del 15 gennaio 2003, trasmessa dall'istante a questa Camera il 17 gennaio successivo, __________ dichiara di aderire all'istanza e di rinunciare alla citazione per il contraddittorio;
che, la documentazione risultando completa, nulla osta quindi all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che le clausole n. 2.2 e 2.3 della convenzione sugli effetti del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito la sua quota di un mezzo sulle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, entrambi i coniugi convenendo di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari ed entrambi autorizzandosi vicendevolmente a far iscrivere il trasferimento di proprietà, sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;
che le altre clausole della convenzione omologata dalla giudice unica del Tribunale distrettuale con il dispositivo n. 2 della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 3 dicembre 2002, come risulta dall'attestazione apposta il 4 dicembre successivo dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposta al tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, impregiudicata per l'istante la possibilità di rivalersi eventualmente sull'ex moglie nella misura disposta dalla convenzione (un mezzo: clausola n. 2.2 in fine);
che, l'istante non potendo essere definito vittorioso, non si giustifica nemmeno l'attribuzione di ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che le clausole n. 2.2 e 2.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 14 novembre 2002 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Horgen (Bezirksgericht Horgen, Einzelrichterin in Familiensachen) sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________; – __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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