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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.9
Data decisione, Autorità: 07.04.2003, ICCA
Incarto n. 10.2003.9
Lugano 7 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 3 marzo 2003 presentata da
riguardante la sentenza emessa il 13 gennaio 2003 dalla giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 13 gennaio 2003 la giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________;
che nella convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dalla giudice __________ ha accettato di cedere alla moglie, nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, la proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno, __________ impegnandosi ad assumere l'intero onere ipotecario (clausola n. 3.2);
che la giudice unica del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza;
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 marzo 2003, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;
che con ordinanza del 10 marzo 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 28 marzo 2003 alle ore 16.15, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;
che l'udienza è andata deserta;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto il dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato l'11 febbraio 2003, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto a questa Camera per la delibazione;
che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che le conseguenze del divorzio sono state regolate da loro stesse per convenzione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza emanata fra le parti il 13 gennaio 2002 dalla giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichtein im ordentlichen Verfahren) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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