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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.13
Data decisione, Autorità: 15.09.2003, ICCA
Incarto n. 10.2003.14
Lugano, 12 maggio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 15 aprile 2003 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
riguardante la sentenza emanata il 10 marzo 2003 dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) nella causa di divorzio fra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 10 marzo 2003 il presidente del Tribunale di Aarau (Gerichtspräsidium Aarau) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il __________ 1974 da __________ e __________;
che con il dispositivo n. 2 della citata sentenza il presidente del tribunale ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti il 17 e 18 dicembre 2002;
che nella clausola n. 4 di tale convenzione __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFD di __________ (abitazione con veranda e terreno annesso, 189 m²), la moglie impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile;
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 15 aprile 2003, la delibazione della sentenza predetta nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex marito nel registro fondiario;
che con ordinanza del 22 aprile 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 9 maggio 2003, alle ore 15.30, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;
che l'udienza è andata deserta;
che in simili circostanze nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che la clausola n. 4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere alla moglie la sua quota di comproprietà sulla nota particella n. __________ RFD di __________ e la moglie dichiara, da parte sua, di assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile è – come la stessa istante rileva – il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che le altre clausole della convenzione omologata dal presidente del tribunale con il dispositivo n. 2 della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 3 aprile 2003, come risulta dall'attestazione apposta l'8 aprile successivo dal cancelliere del tribunale sul primo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoposta al presidente del tribunale per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera l'istante di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la medesima clausola n. 4 della convenzione (come pure il dispositivo n. 4 in fine della sentenza);
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 10 marzo 2003 dal presidente del Tribunale di Aarau (Gerischtspräsidium Aarau) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________; – __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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