AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2004.363
Data decisione, Autorità: 28.01.2005, TRAM
Titolo: revoca della licenza di condurre per la durata di sei mesi
Incarto n. 52.2004.363
Lugano 28 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 novembre 2004 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 19 ottobre 2004 (n. 4697) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 22 aprile 2004 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi (revoca di ammonimento);
vista la risposta 16 novembre 2004 del Consiglio di Stato:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B l'8 gennaio 1973. Successivamente è stata oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:
4 dicembre 1987 ammonimento per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (110/104 km/h);
20 ottobre 1995 ammonimento per aver provocato una collisione immettendosi in autostrada;
17 gennaio 2003 ammonimento per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (117/111 km/h);
B. a) Il 30 ottobre 2002 l'insorgente, alla guida dell'autoveicolo targato __________, ha tamponato a Zurigo una motociclista alla quale ha fornito i propri dati personali ed un indennizzo per il motociclo danneggiato, prima di allontanarsi dal luogo dell'incidente.
A seguito della suddetta infrazione, il procuratore incaricato del distretto di Zurigo (Hauptabteilung 1) le ha inflitto una multa di fr. 5'000.– per aver perso la padronanza del veicolo (art. 90 cfr. 1 e 31 cpv. 1 LCStr) e per essersi intenzionalmente sottratta alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCStr).
b) Il 29 dicembre 2003, verso le 00.05, la ricorrente è stata sorpresa dalla polizia cantonale dei Grigioni mentre in territorio di St. Moritz circolava a le luci spente sulla sua autovettura in stato di ebrietà, definito dalla perizia etilometrica in 1.33 – 1.89 g/kg.
Per quest'ulteriore infrazione il competente ufficio della circolazione dell'Alta Engadina le ha inflitto una multa di fr. 5909.–, fondando la propria decisione sugli art. 41 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCStr, rispettivamente 91 cpv. 1 LCStr.
C. Il 22 aprile 2004 la Sezione della circolazione, considerati i precedenti dell'interessata e la complessiva gravità delle infrazioni commesse, ha disposto la revoca della licenza di condurre per la durata di sei mesi. La risoluzione è stata fondata sugli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b e g, 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 34 cpv. 1 OAC.
D. Con giudizio 19 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente ed ha confermato il provvedimento globale di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità.
E. Contro il predetto giudicato governativo RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che la durata del provvedimento di revoca venga adeguatamente ridotto a tre mesi, in considerazione dell'esiguo grado di colpa a lei imputabile in relazione alle infrazioni. La misura di revoca impugnata sarebbe eccessiva anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di revoca della licenza di condurre.
F. Il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento si configura quale decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).
2.2. In base al pregresso diritto la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2, 1° periodo vLCStr). Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2, 2° periodo vLCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr), ha guidato in stato di ebrietà (lett. b) o si è intenzionalmente opposto o sottratto alla prova del sangue che era stato ordinata o che egli doveva presumere che lo fosse (lett. g). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, segnatamente della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 vLCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso risultare inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a vLCStr).
3.2. Nel caso di specie, la ricorrente non poteva ragionevolmente ignorare che le infrazioni commesse a Zurigo e successivamente a St. Moritz avrebbero comportato l'adozione di misure amministrative nei suoi confronti. Essa non ha tuttavia impugnato presso le relative istanze penali superiori le determinazioni pronunciate dal procuratore pubblico zurighese, rispettivamente dall'Ufficio della circolazione dell'Alta Engadina, che sono così cresciute in giudicato. Ne ha quindi implicitamente riconosciuta la correttezza e ora non può più rimettere in discussione i fatti di cui trattasi, né tanto meno può contestare l'apprezzamento giuridico degli stessi operato dalle rispettive autorità penali.
4.Gli addebiti mossi a RI 1 sono indubbiamente di rilevante gravità. Sebbene la conducente del motoveicolo coinvolto nel sinistro occorso a Zurigo nel 2002 avesse invitato la ricorrente a non abbandonare il luogo dell'incidente, essa non ha atteso l'arrivo della polizia, disattendendo così l'obbligo di partecipare all'accertamento dei fatti (art. 51 cpv. 3 LCStr e 56 cpv. 2 ONC). La ricorrente è pertanto incorsa nel reato di sottrazione della prova del sangue che essa doveva presumere fosse ordinata dalla polizia nei suoi confronti, considerato che stava circolando in stato di ebrietà, come emerge dall'incontestata dichiarazione rilasciata dalla motociclista al procuratore incaricato dell'inchiesta (cfr. Strafbefehl 1. marzo 2004 pag. 3, agli atti).
Riguardo alle infrazioni commesse nel dicembre del 2003 a St. Moritz, occorre rilevare che a notte fonda la ricorrente si è messa alla guida del suo veicolo in evidente stato d'ebrietà, per di più a luci spente, disattendendo i chiari disposti degli art. 31 cpv. 1 e 41 cpv. 1 LCStr e mettendo seriamente in pericolo la circolazione stradale. Anche in questo frangente la colpa che le è imputabile è tanto più rilevante se si considera che il rischio per la sicurezza della circolazione aumenta esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia del conducente.
In simili circostanze l'autorità dipartimentale era pertanto tenuta a disporre nei suoi confronti la revoca della licenza di condurre.
5.2. In concreto, la revoca della licenza di condurre non può essere in ogni caso inferiore a due mesi, avendo RI 1 guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv. 1 lett. b vLCStr). Tenuto conto del notevole tasso alcolico riscontrato nel sangue della ricorrente, della relativa prassi adottata dai tribunali svizzeri (cfr. Schaffhauser, op. cit., n. 2458), delle ulteriori gravi infrazioni commesse e della colpa concretamente imputabile, la misura di revoca tutelata dal Consiglio di Stato non può che ulteriormente essere confermata da questo tribunale siccome conforme al diritto e rispettosa del principio di proporzionalità.
6.Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 vLCStr; 31, 41, 51 LCStr; 30; 33 OAC; 56 ONC; 68 CP; 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
Intimazione a:
; ; Ufficio federale delle strade, Segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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