AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.1999.51
Data decisione, Autorità: 19.10.1999, CCRP
Incarto n. 17.1999.00051
Lugano 19 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 agosto 1999 presentato da
____________ e ____________,
(patrocinati dall’avv. dott. __________)
contro
la sentenza pronunciata il 7 luglio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti di
____________,
(patrocinato dall’avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. La ____________ SA, ____________, di cui ____________ era amministratore, ha stipulato il 25 ottobre 1996 con ____________ e ____________ un contratto di locazione avente per oggetto una casa unifamiliare da costruire sulla particella n. __________ RFD di __________. La pigione è stata pattuita in fr. 1’640.– mensili, spese accessorie escluse, e l’inizio della locazione è stato previsto circa 8 mesi dopo l’ottenimento della licenza edilizia. I coniugi ____________ hanno potuto accedere allo stabile solo nel Natale del 1997 e, lamentando la manchevole finitura dell’abitazione oltre a numerosi difetti, non hanno versato il canone di locazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998. Il 23 marzo 1998 la ____________ SA ha preteso il versamento di fr. 5’440.– per le pigioni e le spese accessorie arretrate, e il 27 successivo ha ribadito la richiesta, aggiungendo il canone del mese di aprile e minacciando l’interruzione dell’erogazione elettrica in caso di mancato pagamento. I conduttori hanno versato fr. 3’000.– come acconto sulle pigioni di gennaio, febbraio e marzo 1998, rilevando che i difetti riscontrati giustificavano una riduzione del canone di fr. 1’000.– mensili.
B. Il 1° aprile 1998 ____________ ha tolto dal quadro elettrico che si trova presso la sua abitazione la valvole della casa occupata dai coniugi ____________. Questi hanno fatto intervenire un impiegato della ____________, il quale le ha reinserite. Il 3 aprile successivo ____________ nuovamente levato i fusibili. La mancanza di corrente avendo spento il riscaldamento, i coniugi ____________ hanno lasciato l’abitazione per evitare di trascorrere la notte al freddo con due bambini piccoli. Essi non hanno più fatto ritorno nello stabile, limitandosi a chiedere di poter disporre di un paio di locali per depositare le loro masserizie, nell’attesa di trovare un’altra sistemazione. ____________ ha preteso la consegna delle chiavi di casa. Non avendo i coniugi dato seguito alla richiesta, egli ha sostituito il cilindro della serratura ed è entrando nella casa a due riprese: la prima dalla porta principale e la seconda dalla porta della cantina. Infine egli ha fatto portare via i mobili in un deposito della ditta __________ SA.
C. Con decreto di accusa del 15 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ____________ autore colpevole di coazione e di ripetuta violazione di domicilio, proponendone la condanna a 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo su opposizione dell’accusato, con sentenza del 7 luglio 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna ha prosciolto quest’ultimo dall’accusa di coazione, infliggendogli una multa di fr. 1’000.– per ripetuta violazione di domicilio.
D. Contro il giudizio del Pretore i coniugi ____________ hanno inoltrato il 9 luglio 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 5 agosto 1999 essi chiedono che ____________ sia condannato per coazione alla pena di 7 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, in aggiunta a quella già irrogata per ripetuta violazione di domicilio. Il Procuratore pubblico si è rimesso al giudizio della Corte, mentre nelle sue osservazioni del 7 settembre 1999 ____________ propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 181 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, a omettere o a tollerare un atto. Protetta dalla legge è la libertà d’azione della vittima. Non occorre che l’autore abbia agito con proposito illecito, né che abbia raggiunto appieno il proprio scopo, né che la vittima abbia subito tutto il pregiudizio che l’autore intendeva arrecarle. Determinante è – come detto – la limitazione della libertà della vittima. Il fatto di mettere in atto quanto si è minacciato di compiere nulla giustifica sotto il profilo dell’art. 181 CP: il reato è in effetti perfezionato al momento in cui la vittima ha dovuto cominciare a fare o subire quanto l’agente voleva o, in altre parole, nel momento in cui il ricorso a quel mezzo di pressione ha influito sulla formazione della di lei volontà in modo illecito (DTF 122 IV 324 consid. 1a, 105 IV 122 consid. 2a; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 9 ad art. 181 CP; CCRP sentenza del 17 dicembre 1992 in re P., consid. 2). La possibilità di difendersi giudizialmente contro il danno nulla toglie alla serietà della minaccia, se a quest’ultima non si può rimediare facilmente (DTF 122 IV 325 consid. 1a in fine con riferimento alla DTF 115 IV 212 consid. 2a in fine; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 12 in fine ad art. 181 CP).
Il Pretore ha ritenuto che la minaccia di interrompere l’erogazio–ne di corrente elettrica (poi effettivamente attuata) configura bensì un intralcio alla libertà d’agire del conduttore, tanto più durante i mesi invernali, quando il riscaldamento è necessario. Dato però che i coniugi avrebbero facilmente potuto far ricorso al giudice civile chiedendo l’emanazione di misure cautelari, come ad esempio quella di ordinare al denunciato di astenersi dal mettere in atto o dal ripetere le interruzioni di corrente sotto comminatoria della sanzioni previste dall’art. 292 CP, l’agire di questi non poteva reputarsi una minaccia o un intralcio seri. I denuncianti, del resto, avevano potuto facilmente ripristinare la corrente, dopo la prima interruzione del 1° aprile 1998, facendo intervenire un addetto della ____________.
Secondo i ricorrenti il Pretore è caduto nell’arbitrio individuando come controparte al contratto di locazione la ____________ SA (mentre in realtà si trattava del querelato), disconoscendo totalmente che già prima della minaccia di togliere la corrente essi si erano rivolti all’Ufficio di conciliazione per cercare un’intesa su tutti i punti della controversia e, infine, trascurando che il versamento dei fr. 3’000.– serviva anche a coprire i costi delle spese accessorie. Per quel che è della prima censura, risulta dal giudizio impugnato che la lettera 27 marzo 1998 della ____________ SA era bensì firmata dal querelato, nella sua veste però di amministratore (consid. 2). La questione non ha per altro importanza, giacché sotto inchiesta è stato posto proprio costui. Quanto al procedimento davanti all’Ufficio di conciliazione, la questione è di sapere se in concreto il comportamento del querelato integri i requisiti della coazione, di modo che tale procedimento non è di alcun rilievo. Per quanto concerne infine la somma di fr. 3’000.– versata il 31 marzo 1998, essa è stata definita dai ricorrenti stessi come “acconto” (atti annessi alla querela penale del 6 aprile 1998), senza ulteriore specificazione.
Ciò premesso, occorre esaminare come debba essere qualificato giuridicamente l’agire del querelato in base agli accertamenti non arbitrari del primo giudice. Ora, come si è detto, con raccomandata del 27 marzo 1998 costui aveva diffidato i ricorrenti a versare l’importo di fr. 7’440.– entro il 1° aprile 1998, in difetto di che egli li avrebbe lasciati senza corrente elettrica. Constatato che i coniugi si erano limitati a versare fr. 3’000.– come “acconto”, il 1° aprile 1998 egli ha tolto dal quadro elettrico che si trova presso la sua abitazione le valvole della casa dei querelanti, i quali hanno dovuto far intervenire un addetto della ____________ per ripristinare l’erogazione di corrente. Se non che, il 3 aprile 1998 il querelato ha nuovamente levato i fusibili, sicché i conduttori hanno lasciato definitivamente l’abitazione. A prescindere dal fatto che per l’incasso delle pigioni e delle spese accessorie impagate il ricorrente avrebbe potuto escutere i conduttori (rispettivamente procedere a norma dell’art. 257d CO), appare escluso che questi ultimi potessero difendersi efficacemente rivolgendosi al giudice civile, ove appena si consideri che l’ingiunzione del ricorrente è stata spedita il 27 marzo 1998 e che il termine di versamento scadeva già il 1° aprile successivo. Anche se i conduttori avessero adito immediatamente il giudice civile, il relativo decreto supercautelare avrebbe dovuto essere intimato al ricorrente per raccomandata, la quale avrebbe potuto essere ritirata all’ufficio postale anche a distanza di una settimana. Certo, alla prima interruzione di corrente i querelanti hanno potuto rimediare facendo intervenire la ____________, ma a quel momento la coazione si era già consumata. Per di più, appena due giorni dopo (il 3 aprile 1998), il ricorrente ha levato di nuovo i fusibili dal quadro, senza che i conduttori potessero più chiamare l’addetto della società elettrica, il ricorrente minacciando di sporgere querela per violazione di domicilio (atti del Ministero pubblico, allegato all’act. 7). Non si vede, in tali condizioni, come i querelanti potessero efficacemente impedire che in quel mese di aprile 1998 l’imputato li lasciasse senza corrente, senza acqua calda e senza riscaldamento per svariati giorni quand’anche si fossero rivolti immediatamente al giudice civile, subito dopo avere ricevuto l’ingiunzione del 27 marzo 1998. Agendo come descritto, il querelato ha inteso coartare la volontà dei querelanti allo scopo di ottenere il noto pagamento, e ciò per lo meno nella forma del dolo eventuale. Il suo comportamento integra di conseguenza i presupposti della coazione.
L’accoglimento del ricorso impone alla Corte di cassazione e di revisione penale di ricommisurare la pena in virtù dell’art. 296 cpv. 1 CPP (cui rinvia l’art. 278 cpv. 2 CPP), tenendo conto che l’imputato non si è reso colpevole soltanto di violazione di domicilio, ma anche di coazione.
a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravita della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata e reiterazione dell’illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l’autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale l‘educazione ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece portata relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second’ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
b) Per la sola violazione di domicilio il Pretore aveva limitato la pena a una multa, fissata in fr. 1’000.– (pur senza dati precisi sulla capacità finanziaria dell’imputato: verbale del dibattimento, pag. 3). Dovendosi estendere la condanna anche al reato di coazione (art. 181 CP), la pena deve essere commisurata tenendo conto anche dell’art. 68 n. 1 cpv. 1 CP, secondo cui il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell’aumento la metà della pena massima comminata. A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la pena edittale più elevata (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 12 ad art. 68; DTF 116 IV 304, 93 IV 10; CCRP, sentenza del 28 aprile 1998 in re P. e coimputati, consid. 22.2c). Nella fattispecie sia l’art. 181 CP (coazione) sia l’art. 186 CP (violazione di domicilio) prevedono le medesime pene, ossia la detenzione o la multa.
c) Per quel che è della coazione (art. 181 CP), precedente alla violazione di domicilio, giovi considerare che per ottenere quanto voleva l’imputato non si è limitato a minacciare, ma ha anche messo in atto il suo proposito a due riprese, privando i ricorrenti di corrente elettrica, riscaldamento e acqua calda, tanto da costringerli a trasferirsi altrove. E che l’imputato abbia agito con determinazione è dimostrato dal fatto che la seconda volta egli non si è fatto scrupolo di togliere dal quadro i fusibili appena rimessi dall’addetto della società elettrica, diffidando penalmente i ricorrenti dal penetrare nella sua proprietà per ripristinare l’erogazione di corrente. Non minore determinazione l’imputato ha denotato in seguito, quando si è introdotto nella casa locata dai ricorrenti una volta dalla porta principale, dopo avere cambiato il cilindro, e l’altra dalla cantina, facendo anche trasportar via i mobili depositati dai conduttori, all’insaputa di questi ultimi, nel magazzino di una ditta di Losone (sentenza, pag. 3 e 4). Né l’imputato ha mai accennato a un qualsiasi rincrescimento. Si è semplicemente limitato ad ammettere la violazione di domicilio (sentenza, pag. 4 e verbale del processo, pag. 3). Tutto ciò posto, non è possibile infliggere nella fattispecie una semplice multa. Pur considerando a favore dell’imputato l’incensuratezza, la buona condotta fino al compimento dei noti illeciti, il comportamento processuale corretto, il buon grado di integrazione sociale, e – per certi versi – il particolare clima di tensione creatosi con i ricorrenti, una pena privativa della libertà non può essere elusa. Una condanna a sei giorni di detenzione, che per altro si situa nella fascia bassa della pena edittale per entrambi i reati, appare congrua. Tale pena va sospesa condizionalmente per due anni, in applicazione dell’art. 41 n. 1 CP, non sussistendo ostacoli alla formulazione di un pronostico favorevole sulla futura condotta del soggetto.
Per questi motivi,
visto sulle spese l’art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ammissibile, Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
è riconosciuto autore colpevole di coazione e di ripetuta violazione di domicilio nei confronti di ____________ e di ____________, compiute nelle circostanze di tempo e di luogo figuranti nel decreto di accusa n. 493/1999 emanato dal Procuratore pubblico il 15 marzo 1999.
In applicazione della pena, ____________ è condannato a sei giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
La condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e verrà cancellata una volta trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CP.
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti a carico dello Stato. ____________ rifonderà ai ricorrenti fr. 900.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
– avv. dott. __________ (per la parte civile);
– ____________,
– avv. __________
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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