AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.1999.48
Data decisione, Autorità: 13.09.1999, CCRP
Incarto n. 17.99.00048
Lugano 13 settembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 agosto 1999 presentato da
(patrocinato dal lic. iur. __________)
contro
la sentenza emanata il 21 giugno 1999 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 giugno 1999 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto _____________ colpevole di violazione della legge federale sugli stupefacenti, per avere venduto, tentato di vendere e detenuto per la vendita almeno 85 g di eroina e venduto almeno 2 g di cocaina, e di entrata illegale, per essere entrato in Svizzera fuori valico e senza documenti di legittimazione. Egli lo ha di conseguenza condannato alla pena di 22 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) e all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 10 anni. Ha pure ordinato la confisca della droga sequestrata.
B. Contro la sentenza di assise _____________ ha inoltrato il 24 giugno 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentato il 2 agosto successivo, egli chiede: in via principale, il proscioglimento dall’imputazione di violazione della legge federale sugli stupefacenti e il rinvio degli atti a una nuova Corte di assise per ricommisurazione della pena; in via subordinata, la condanna per violazione della legge federale sugli stupefacenti per quantitativi minori di droga trafficata, e per entrata illegale, con conseguente condanna a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente e all’espulsione dalla Svizzera per un tempo di 15 (recte, 10) anni.
C. Con osservazioni del 24 agosto 1994 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente impugna la condanna relativa alle imputazioni riportate nei punti 1.3 e 1.4 dell’atto di accusa, facendo carico al presidente della Corte delle assise correzionali di essere caduto nell’arbitrio e di avere violato il principio in dubio pro reo per avere trascurato, nel vagliare la credibilità della chiamata di correo di __________, riscontri a lui favorevoli, ossia suscettibili di scagionarlo dalla relativa accusa. Egli richiama anzitutto il fatto che gli agenti di polizia, che il 21 ottobre 1998 lo avrebbero invano inseguito – stando alla sentenza impugnata– non siano poi stati in grado di identificarlo come l’autore del reato, nonostante che essi abbiano in un primo tempo riferito di avere avuto modo di vederlo; soggiunge inoltre che sui sacchetti di droga gettati dal fuggiasco durante il noto inseguimento non siano state riscontrate impronte digitali compatibili con le sue. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all’arbitrio (art. 288 lett. c CPP). L’accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
In concreto il primo giudice ha accertato che lo sconosciuto, che il 21 agosto ha consegnato presso il parco giochi dell’Università due sacchettini minigrip di eroina a __________ e __________– intenzionati a venderli a __________ e a __________, presenti sul posto – e che è riuscito a sfuggire all’inse–guimento della polizia, dopo essersi liberato di 4 sacchettini minigrip contenenti complessivamente circa 20 g di eroina, non poteva che essere il ricorrente. Egli lo ha desunto dalle dichiarazioni di __________, che ha indicato con sicurezza nel prevenuto la persona che gli aveva consegnato l’eroina da vendere ai due tossicodipendenti, dalla deposizione di __________, che ha riferito di avere notato in occasione dei suoi acquisti di eroina lo stesso __________ giungere assieme al ricorrente, tanto da fargli credere che i due fossero soci, dalle menzogne dell’accusato sul preteso giorno in cui avrebbe lasciato la Svizzera, (sentenza, pag. 7), e non da ultimo dalla deposizione di __________ , che ha riferito di avere spesso visto il prevenuto frequentare il suo esercizio pubblico (__________Pub) situato nelle vicinanze del parco dell’Università e, in un’occasione, accompagnare due ragazzi che dall’aspetto sembravano consumatori di droghe (sentenza, pag. 5 e 6). Come rilevato, il ricorrente rimprovera al presidente della Corte delle assise correzionali di essere stato frettoloso nell’evidenziare che la mancata identificazione sua da parte dei poliziotti che lo avrebbero invano inseguito nel parco, è irrilevante, poiché essi stavano procedendo al controllo e al fermo di altre quattro persone (sentenza, pag. 8). A suo giudizio tale affermazione è smentita dal rapporto di polizia medesimo, dove gli agenti interessati hanno riferito che lo sconosciuto che si era avvicinato a __________ era probabilmente un albanese. Per affermare ciò – sempre secondo il ricorrente – gli agenti dovevano avere però visto bene la persona in causa; il fatto che essi in seguito non siano più stati in grado di identificarla, costituisce un riscontro a suo favore, non fosse che in applicazione del principio in dubio pro reo. L’obiezione non regge. La circostanza che gli agenti di polizia abbiano allora ritenuto che dalle sembianze la persona che si era incontrata con __________ fosse probabilmente un albanese, non significa ancora necessariamente che essi dovevano avere inquadrato il soggetto in causa al punto tale, da dovere necessariamente essere in grado di identificarlo e riconoscerlo in qualsiasi momento. E’ immaginabile che essi avevano osservato la scena da un certa distanza – altrimenti avrebbero arrestato senza difficoltà tutti i protagonisti – e non va nemmeno trascurato che diverse erano le persone controllate e che la fattispecie si è svolta in tempi rapidi (sen–tenza, pag. 8). Non è pertanto possibile rimproverare alla Corte di merito di essere caduta nell’arbitrio, ossia di avere errato manifestamente, nel non considerare importante la mancata identificazione nella persona del ricorrente da parte degli agenti di polizia impegnati nell’operazione del 21 agosto 1998. Invero, il ricorrente fa altresì valere che non soltanto nessuna impronta è stata trovata sui sacchetti minigrip gettati dallo sconosciuto inseguito dalla polizia, ma che addirittura –contrariamente a quanto affermato dal primo giudice– una prova del genere non è nemmeno stata esperita. Ora, il rilievo non è privo di fondatezza, nella misura in cui esso è diretto contro l’affermazione della prima Corte, secondo cui l’assenza di impronte digitali sul pacchetto di sigarette contenente i 4 minigrip di eroina, non sarebbe determinante, poiché non sempre la polizia scientifica riesce a evidenziare impronte digitali comparabili (sentenza, pag. 8). Dal fascicolo processuale non risulta infatti che un’indagine del genere sia stata esperita (né il primo giudice, né il Procuratore pubblico hanno spiegato quale atto del processo suffragherebbe tale circostanza). Anzi, sembrerebbe proprio che nessuna prova di questo tipo sia stata ordinata (act. 33). Ciò impone di verificare se, riconoscendo il ricorrente colpevole del reato nonostante che non sia stata eseguita alcuna ricerca al riguardo, il primo giudice sia caduto nell’arbitrio anche nel suo risultato. Perché una sentenza incorra nell’annullamento non basta, in effetti, che siano arbitrari i motivi. Occorre che sia arbitrario anche il suo esito (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 12o ia 369 consid. 3a). Nella fattispecie ciò non è però ancora il caso. Diversi altri qualificati riscontri – la chiamata in correità di __________, la confessione di __________, che ha riferito di avere visto in occasione dei suoi acquisti di eroina un paio di volte lo stesso __________ arrivare insieme al ricorrente, tanto da pensare che i due fossero soci, e la deposizione del gerente del __________ Pub, che ha confermato l’assidua presenza del prevenuto nel suo esercizio pubblico, sito nei pressi del parco dell’Università (circostanza sempre contestata dall’interessato) consentivano infatti al primo giudice, senza incorrere in arbitrio di sorta, di ritenere l’accusato coinvolto nello spaccio di droga e quindi colpevole della specifica imputazione. Discende pertanto che il ricorso deve essere disatteso, siccome infondato.
Il ricorrente fa di nuovo carico al presidente della Corte delle assise correzionali di essere caduto nell’arbitrio condannandolo per la vendita di 45 g di eroina a __________ (punto 1.1 dell’atto di accusa). Ora, stando alla sentenza impugnata, __________ è credibile, poiché ha riconosciuto con certezza nel ricorrente la persona che gli ha più volte venduto dei quantitativi di eroina, perché non vi sono seri motivi per non credergli, considerato anche che per le sue ammissioni egli è stato condannato, e perché l’affermazione sua, secondo cui il prevenuto era solito frequentare il __________ Pub, dove egli sapeva di trovarlo tra le ore 10.00 e le ore 17.00 e dove egli lo contattava per gli acquisti presso il parco dell’Università, ha trovato conferma nella deposizione di __________, gerente dell’esercizio pubblico (sentenza, pag.5 e 6). Secondo il ricorrente, _____________ non è credibile già per il solo fatto che egli ha riferito di avere acquistato i contestati quantitativi di eroina a partire da luglio del 1998, ossia da una data impossibile, considerato che egli è giunto in Svizzera – come accertato in sentenza – soltanto il 22 agosto 1998. Ora, il primo giudice non ha trascurato il problema, rilevando che il teste è apparso per propria ammissione confuso sulle date, in specie su quella riferita all’inizio dei pretesi acquisti, situati o alla fine di luglio o alla fine di agosto (sentenza, pag. 8). La prima Corte ha però soggiunto che _____________ ha riferito in modo sicuro che il traffico ha preso termine il 2 ottobre successivo e sul fatto che tra un acquisto e l’altro trascorrevano in media circa 5 giorni. Tenendo conto quindi di 7, rispettivamente 8 acquisti, l’arco di tempo che entra in considerazione – sempre secondo il primo giudice – si riduce a 30–40 giorni. Tale conclusione – fondata sui soli dati certi riferiti dal soggetto che ha indicato nel ricorrente il suo fornitore di droga – non è affatto arbitraria. Essa costituisce semmai addirittura la soluzione più favorevole al prevenuto, ove si consideri che nel determinare il quantitativo di droga venduta, la Corte di merito si è dimostrata prudente; richiamato il verbale del 10 marzo 1999 davanti al Procuratore pubblico (act. 26), la stessa Corte ha infatti ridimensionato l’atto di accusa, accertando un traffico di 45 g di eroina, corrispondenti a 5 grammi per volta nei primi sei acquisti e a 15 grammi in occasione dell’ultimo acquisto (sentenza, pag. 9). Come visto, il ricorrente dissente da questa conclusione. Egli si limita però a fornire la propria versione e interpretazione dei fatti, contrapponendola a quella riportata nella sentenza impugnata, ovvero proponendo un proprio conteggio per quanto riguarda sia il periodo in cui sarebbero stati effettuati i contestati acquisti, sia il quantitativo effettivo di eroina spacciata, senza però ancora dimostrare che, optando per una soluzione diversa, ossia non facendo propria l’alternativa illustrata nel gravame, il primo giudice avrebbe errato manifestamente. Al ricorrente va ricordato che per fondare un ricorso fondato sul divieto dell’arbitrio non è sufficiente rendere verosimile una soluzione alternativa, magari finanche preferibile, ma è necessario dimostrare che, scegliendo una via diversa, il giudice di merito abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, a tal punto da trascendere nell’arbitrio. Già si è visto che il ricorso non ha però soddisfatto tale requisito. D’altro canto il primo giudice non si è limitato a queste sole considerazioni; egli ha altresì rilevato che quanto riferito da _____________ sulla presenza del ricorrente al _____________ Pub – sempre fermamente contestata dal diretto interessato – è stato confermato anche dal gerente dell’esercizio pubblico _____________ (sentenza, pag. 9). Ancora una volta il ricorso è pertanto destinato all’insuccesso.
Confondendo il ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’ar-bitrio con l’appello, il ricorrente espone diverse considerazioni sull’affidabilità dei soggetti (__________, __________ e _____________) che lo hanno chiamato in causa, e quindi sulla rilevanza di queste chiamate in correità. La natura appellatoria e quindi inammissibile delle singole critiche è così palese, da non richiedere ulteriore disamina.
Il ricorrente si duole infine della pena irrogatagli, rimproverando al presidente della Corte di assise di non avere correttamente valutato gli elementi che, unanimemente, vanno nella direzione di una pena sospesa condizionalmente.
a) Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l’importanza di ogni fattore ad essa preposto ex art. 63 CP. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l’autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l’appli-cazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite a tal punto da cadere nell’eccesso o nell’abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).
b) Nel condannare il ricorrente a 22 mesi di detenzione da espiare, il presidente della Corte delle assise correzionali ha anzitutto rilevato che, sebbene l’entrata illegale sia un delitto, ben più grave è il traffico di droga pesante messo in atto al solo scopo di lucro e poco dopo l’arrivo in Svizzera e l’accoglienza presso il centro per richiedenti l’asilo. Il fatto poi che – sempre secondo la prima Corte – lo spaccio avveniva in un parco di giochi per bambini, denota pure sfrontatezza. Richiamate alcune sentenze emanate dalle Corti ticinesi in casi analoghi, il primo giudice ha rilevato che, di per sé, la pena proposta dal Procuratore pubblico (2 anni di detenzione) risulterebbe per principio adeguata. Egli l’ha però ridotta a 22 mesi di detenzione, per tenere conto – oltre del minor quantitativo spacciato rispetto all’atto di accusa – della vita anteriore non facile e dell’incensuretezza dell’accusato (sentenza, pag. 10 e 11)
c) Il ricorrente non contesta la condanna a 22 mesi di detenzione come tale e a giusta ragione. Nell’infliggere tale sanzione, il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 63 e 68 CP e non ha abusato del proprio potere di apprezzamento. Richiamando la sentenza DTF 118 IV 337, egli fa però carico al primo giudice di non essersi sforzato a contenere ulteriormente la pena, in modo da creare i presupposti per la sospensione condizionale della stessa ex art. 41 n.1 CP. A suo giudizio, una condanna non superiore ai 18 mesi di detenzione sarebbe giustificata dalle concrete probabilità di reinserimento nella società, dall’ intenzione di ricongiungersi con la famiglia che, verosimilmente, lo sta aspettando in Albania (moglie ventunenne e figlio di poco più di un anno) e dall’intenzione di ricominciare una nuova esistenza. Il rilievo non è serio. Un soggetto (come il ricorrente) che non soltanto ha delinquito in modo grave spacciando droga poco dopo essere giunto in Svizzera come richiedente l’asilo, ma che successivamente, ossia il 31 gennaio 1999, ha varcato illegalmente il confine svizzero nonostante il preteso suo attaccamento alla famiglia, di cui peraltro nemmeno ha più avuto notizie (sentenza pag. 7), e che non ha manifestato alcun pentimento per l’illecito compiuto, non poteva ragionevolmente attendersi ulteriore clemenza, segnatamente non poteva pretendere che il primo giudice formulasse pronostico favorevole sulla sua futura condotta, contenendo ulteriormente la pena a suo carico. Il richiamo alla citata sentenza del Tribunale federale risulta pertanto infruttuoso.
Per queste ragioni,
richiamata per le spese la LTG
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico del ricorrente.
– _____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– lic.iur. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio esecuzioni pene e misure, CP 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione stradale, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6500 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6500 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della confederazione, 3000 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3000 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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