AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2000.61
Data decisione, Autorità: 13.04.2001, CCRP
Incarto n. 17.2000.00061
Lugano 13 aprile 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 27 dicembre 2000 presentato da
____________,
(patrocinata dall'avv. dott. __________)
contro
la sentenza emanata il 15 novembre 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti suoi e di ____________,
(patrocinato dall'avv. __________) ____________,
(patrocinata dall'avv. __________)
____________,
(patrocinato dall'avv. __________)
____________,
(patrocinato dall'avv. __________)
____________,
(patrocinata dall'avv. __________)
____________,
(patrocinato dall'avv. __________)
____________,
(patrocinato dall'avv. __________),
non ricorrenti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 novembre 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha giudicato ____________, ____________, ____________, ____________, ____________, ____________, ____________ ed ____________ per ripetuta violazione aggravata delle legge federale sugli stupefacenti, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, falsità in certificati, entrata e soggiorno illegale e ripetuta infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale. La Corte ha riconosciuto:
– ____________ e ____________ autori colpevoli di violazione aggravata delle legge federale sugli stupefacenti, il primo per avere acquistato a Zurigo e trasportato e venduto a Lugano complessivi 5 kg di cocaina, la seconda per avere concorso nelle vendite, trasportando in due occasioni e consegnando a terzi circa 2.5 kg di cocaina;
– ____________ autrice colpevole inoltre di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per essere entrata in Svizzera con falsi documenti di identità e per avervi soggiornato abusivamente, nonostante un divieto di entrata;
– ____________, ____________, ____________ autori colpevoli di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (consumo di cocaina), come pure autori colpevoli di violazione aggravata della stessa legge per avere, il primo e la seconda insieme, venduto circa 5 kg di cocaina, come pure per avere ____________ tenuto in deposito al suo domicilio circa 600-800 g di cocaina appartenenti a un terzo e avere concorso con il figlio ____________ a nascondere altri 1361 g di cocaina a Mezzovico; ___________ è stato ritenuto a sua volta autore colpevole di violazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere venduto 3.7-3.8 kg di cocaina in correità con ____________ e 3.6 kg in correità anche con ____________;
– ____________, inoltre, è stato ritenuto autore colpevole di riciclaggio di denaro per avere compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali provento di reato (inviando e investendo fr. 25'000.– costituenti il provento realizzato dal traffico di cocaina), come pure autore colpevole di infrazione alla legge sulla circolazione stradale per avere guidato la propria automobile sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
– ____________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere rivenduto nel Luganese circa 3.1 kg di cocaina e per avere ricevuto in quattro occasioni a Zurigo e a Milano complessivamente 2.6 kg di cocaina confezionati in ovuli, sostanza in parte venduta e o ceduta a terzi, in parte depositata presso terzi e in parte occultata a Mezzovico, dove è stata sequestrata dalla polizia;
– ____________ inoltre, autore colpevole di riciclaggio di denaro per avere inviato a Santo Domingo la somma di US$ 7'000 costituenti provento di reato, vanificandone così l'accertamento, l'origine e la confisca, come pure autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale per avere guidato sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
– ____________ autrice colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere acquistato, venduto e procurato a terzi circa 1.5-1.8 kg di cocaina e per avere consegnato a suo marito, affinché li occultasse, altri 500 g della stessa sostanza, come pure autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato cocaina, autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per complessivi US$ 10'000 e fr. 5'000 e autrice colpevole di ripetuta circolazione stradale nonostante la revoca della licenza;
– ____________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere acquistato e venduto circa 1.4 kg di cocaina, nonché per avere, come autista, concorso con ____________ alla vendita di un imprecisato quantitativo di cocaina.
La Corte ha condannato pertanto:
– ____________ alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni;
– ____________ alla pena di 30 mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni;
– ____________, avendo agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di 5 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni;
– ____________, avendo agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni;
– ____________, avendo agito in stato di scemata responsabilità e dimostrato sincero pentimento, alla pena di 5 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni;
– ____________, avendo agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di 5 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni;
– ____________, avendo agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione;
– ____________ alla pena di 4 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni.
Computato a tutti il carcere preventivo sofferto, la Corte di assise ha sospeso condizionalmente con un periodo di prova di cinque anni il provvedimento dell'espulsione ordinato nei confronti di ____________. Inoltre essa ha revocato la sospensione condizionale delle pene inflitte con precedenti decreti di accusa a ____________ e ____________, ha ordinato nei confronti di ____________ la misura del trattamento medico ambulatoriale secondo l'art. 43 CP e ha ordinato diversi provvedimenti confiscatori. Quanto alle spese processuali, essa le ha suddivise tra gli imputati in ragione di un ottavo ciascuno.
B. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 16 novembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 27 dicembre successivo, essa chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio o quanto meno, in subordine, l'esenzione da pena o la riduzione a 6 mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali limitatamente a fr. 1'000.–, rispettivamente la condanna al pagamento delle spese processuali limitatamente a fr. 6'122.20. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente critica anzitutto il modo in cui la prima Corte ha trattato il problema relativo alla sua capacità di intendere e di volere. Egli rimprovera ai giudici di essersi limitati a riportare le conclusioni della perizia psichiatrica del dott. __________, pur richiamando l'intero referto peritale, senza di fatto utilizzare le parti non riprodotte nella sentenza, le quali però vanno considerate parte integrante della motivazione per effetto del richiamo. A suo avviso una motivazione del genere viola l'art. 260 CPP, non essendo ammissibile integrare la sentenza con estratti documentali per semplice rinvio. La censura, ai limiti del pretesto, cade nel vuoto. Intanto la ricorrente non indica quale capoverso o lettera del (lungo) art. 260 CPP la prima Corte avrebbe violato, né accenna ai passaggi (utili ai fini del giudizio) della perizia che i giudici avrebbero trascurato. Sia come sia, la ricorrente disconosce che i primi giudici hanno richiamato la perizia, riproducendo le risposte date dallo specialista ai singoli quesiti posti in funzione dello stato mentale al momento dei fatti (sentenza, pag. 44 a 49), per accertare se l'imputata avesse agito in stato di scemata responsabilità (sentenza, pag. 32, quesito n. 2). Tant'è che la Corte ha ripreso l'argomento al momento di commisurare la pena, riducendola proprio per tenere conto della scemata responsabilità – di tipo medio – in cui versava l'imputata (sentenza, pag. 90). Su questo punto il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.
a) Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era capace, nel momento del fatto, di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione (art. 10 prima frase CP). Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata (...), cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 11 prima frase CP). L'autorità istruttoria o giudicante ordina l'esame dell'imputato qualora si trovi in dubbio circa la sua responsabilità (art. 13 cpv. 1 prima frase CP). Sulla responsabilità si pronunciano i periti (art. 13 cpv. 2 CP prima parte CP).
b) In linea di principio un'autorità di cassazione è vincolata agli accertamenti sullo stato psicobiologico dell'autore nel momento del fatto, mentre verifica liberamente se sussistono i presupposti giuridici della totale o della scemata responsabilità (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 8 in fine dell'introduzione dell'art. 10 con rinvii). Una netta distinzione al riguardo è nondimeno ardua, sicché il giudice deve conferire allo psichiatra ampia facoltà di esprimersi, anche se per finire la responsabilità del verdetto incombe a lui solo (Trechsel, op. cit. n. 7 ad art 13 CP). Dalle risultanze di una perizia, in ogni modo, il giudice non può scostarsi senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto (Trechsel, op. cit. n. 8 ad art. 13 con numerosi richiami). Se le conclusioni di quest'ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il giudice deve raccogliere altre prove per fugare le sue incertezze. Dandosi il caso, egli ordinerà un complemento di perizia o una nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da quella agli atti sulla sola base del suo convincimento (CCRP, sentenza del 18 dicembre 1998 in re C., consid. 5 con riferimento a DTF del 12 agosto 1996 in re Z., consid. 2a e rinvii, pubblicata in: SJ 119/1997 pag. 58). Una nuova perizia, comunque sia, non può essere ordinata per la prima volta in cassazione, giacché in tale sede non può essere mutato il materiale processuale alla base del primo giudizio (CCRP, sentenza appena citata).
c) Come si è spiegato, l'art. 13 cpv. 1 CP impone un esame specialistico ogni qual volta sussistano ragionevoli dubbi sul pieno possesso delle facoltà mentali da parte dell'autore. Che in concreto ciò fosse il caso è fuori discussione. Non è compito del giudice, invece, valutare lo stato psicobiologico dell'imputato alla stregua di un'autodidatta o con l'ausilio di manuali medici (Trechsel, op. cit.n. 1 ad art. 13 CP con richiami). Al giudice tocca stabilire, sulla scorta delle valutazioni peritali, se in diritto soccorrano gli estremi di una totale (art. 10 CP) o scemata responsabilità (art. 11 CP); in quest'ultimo caso egli definirà, nel quadro del suo potere di apprezzamento, se si tratta di una diminuzione lieve (25%), media (50%) o alta (75%), dandone motivo nella commisurazione della pena (Trechsel, op. cit.. n. 6 ad art. 11 CP; CCRP, sentenza citata, consid. 11).
d) Nella fattispecie il perito giudiziario ha diagnosticato alla ricorrente, in sintesi, uno stato di scemata responsabilità di tipo medio conseguente a un disturbo della personalità, a consumo di cocaina e a ritardo mentale (sentenza, pag. 46). Di tali risultanze i giudici hanno tenuto conto, riducendo la pena (sentenza, pag. 90 e 91). La ricorrente si duole che il perito giudiziario abbia valutato egli medesimo il suo grado di scemata responsabilità, sostituendosi alla Corte. Ci si potrebbe domandare se la critica sia ammissibile, la ricorrente non risultando avere sollevato simile eccezione prima d'ora. Anzi, in un primo momento essa sembrerebbe finanche avere condiviso il referto, ove si pensi che durante l'arringa il suo difensore ha disquisito e invocato la perizia psichiatrica a sostegno di una massiccia riduzione di pena proprio per tenere conto della grave scemata responsabilità riscontrata dall'esperto. Comunque sia, la doglianza è priva di fondamento. Che il perito abbia espresso la sua opinione sul grado di scemata responsabilità non costituisce una violazione del diritto, giacché per finire la responsabilità di stabilire se in diritto soccorrano gli estremi di una totale (art. 10 CP) o scemata responsabilità (art. 11 CP) incombe ai giudici. Ai quali incombe altresì di definire, nel quadro del loro potere di apprezzamento, se si tratti di una diminuzione lieve (25%), media (50%) o alta (75%). Per formulare la loro valutazione essi devono far capo a valutazioni specialistiche. Ma non si può dire che essi violino il diritto federale per questa sola circostanza.
La ricorrente sottolinea che a pag. 22 della perizia il dott. __________ l'ha considerata alla stregua di un'imbecille, affetta da ritardo mentale, sicché la Corte avrebbe dovuto ritenerla incapace di intendere e di volere (art. 10 CP). La conclusione non può essere seguita. Il perito si è pronunciato per una scemata responsabilità di livello medio, considerando anche i limiti intellettivi che il ritardo mentale della ricorrente comporta. Egli ha rilevato che questa è sicuramente in grado di riconoscere il carattere illecito di uno spaccio di droga, ciò che le risultava tanto più comprensibile alla luce delle precedenti vicissitudini giudiziarie; ha soggiunto però che il lieve ritardo mentale non conferiva alla nozione di illecito la pregnanza che ci si sarebbe dovuti aspettare da una personalità intellettivamente normale (sentenza, pag. 46). Il perito è stato quindi ben lungi dal dare un quadro suscettibile di giustificare l'applicazione dell'art. 10 CP (norma del resto invocata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale), escludendo in pratica che soccorrano i presupposti scientifici per applicare l'art. 10 CP (sentenza, pag. 47, risposta 2e). Manifestamente infondato, anche a questo proposito il ricorso deve pertanto essere respinto.
Richiamandosi ad altri passaggi della perizia, la ricorrente espone ulteriori considerazioni sulla sua capacità di intendere, di volere e di agire di conseguenza al momento dei fatti (punto 5). Esse non sono sufficienti tuttavia per trarre conclusioni diverse dal preciso quadro psichiatrico delineato dal perito, nemmeno considerando quanto l'interessata fa valere nel ricorso, già considerato per altro dalla prima Corte (abuso di sostanze stupefacenti, sviluppo intellettuale ipodotato, quoziente intellettuale inferiore alla media ecc.: sentenza, pag. 46). Ancora una volta il ricorso si rivela perciò destituito di consistenza.
Secondo la ricorrente, nel commisurare la pena a suo carico la Corte di assise non ha, comunque sia, ponderato appieno il suo reale stato di scemata responsabilità. A suo modo di vedere un soggetto affetto da imbecillità (perizia, pag. 22), incapace di contare senza l'aiuto delle dita (perizia, pag. 2), con una memoria imprecisa (perizia, pag. 6), colto da una preoccupante sindrome psico-organica (perizia, pag. 26) dovuta principalmente a lesioni cerebrali importanti aggravatesi con l'uso prolungato di cocaina (che ha progressivamente ridotto la capacità di valutazione: perizia, pag. 23), pressoché incapace di dirigere le proprie azioni, di gestire la propria vita, di confrontarsi e di adattarsi alla realtà esterna (perizia, pag. 7) deve essere per lo meno ritenuto irresponsabile a livello alto (scemata irresponsabilità gravissima). La pena non deve perciò superare i 6 mesi di reclusione. Ancora una volta la ricorrente trascura tuttavia che il perito non ha mancato di considerare le patologie esposte nel gravame; ciò nonostante, egli si è espresso per una lieve scemata responsabilità in merito alla capacità di valutazione dell'illecito e per una scemata responsabilità più grave in merito alla capacità di agire conseguentemente (sentenza, pag. 46 e 47 con riferimento alle risposte 2a, 2b, 2c e 2d). Non v'è ragione per scostarsi da tali accertamenti scientifici. La ricorrente non pretende d'altro canto che, sulla base dell'opinione del perito e delle conclusioni tratte dalla Corte di assise, la pena inflittale (3 anni e 6 mesi di reclusione) configuri un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Tanto meno ciò appare il caso se si considera la pena inflitta a ____________ (4 anni di reclusione), il quale non solo ha venduto minori quantità di droga, ma al momento dell'arresto aveva con sé meno di 30 g di cocaina, mentre la ricorrente (condannata anche per riciclaggio di denaro) al momento del fermo possedeva ancora 500 g di cocaina (sentenza, pag. 91). L'attenuante della scemata responsabilità ha perciò inciso in modo rilevante sulla commisurazione della pena (sentenza, pag. 91).
La ricorrente insorge pure contro la decisione che la obbliga a rifondere il costo della perizia psichiatrica (di a fr. 26'822.20). Sostiene che tale condanna è contraria al dispositivo n. 11 della sentenza impugnata, che pone la tassa di giustizia e le spese processuali a carico di prevenuti in ragione di un ottavo ciascuno, senza eccezioni. A torto. Certo, la sentenza prevede che le spese processuali siano sopportate dai condannati in proporzione di un ottavo ciascuno, tanto che nella distinta delle spese (sentenza, pag. 106 e 107), la prima Corte ha agito di conseguenza, suddividendo la tassa di giustizia (fr. 20'000.–), le spese di inchiesta preliminare (fr.33'307.–), le indennità per i testi (fr. 261,60) e i costi postali, telefonici ecc. (fr. 100.–) in modo uguale tra i prevenuti. Per quanto riguarda l'onere della perizia, essa l'ha posto invece a carico dalla ricorrente. Il che è senz'altro lecito, trattandosi di un costo maturato nell'esclusivo interesse della ricorrente, che non riguarda affatto gli altri imputati. Nelle condizioni descritte il dispositivo n. 11 della sentenza è stato integrato di conseguenza. La ricorrente, patrocinata da un legale, non poteva non rendersene conto.
La ricorrente asserisce che, in ogni modo, le spese processuali a suo carico devono essere ridotte per tenere conto che parte delle imputazioni sono venute a cadere. Nell'ipotesi a lei più sfavorevole essa chiede che la condanna al pagamento della tassa di giustizia e delle spese sia limitata a fr. 6'122.20. La richiesta non manca di buon diritto. Accusata di avere venduto, procurato, offerto, detenuto e negoziato l'acquisto di almeno 6.1 kg di cocaina, la ricorrente è stata riconosciuta autrice colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere spacciato soltanto 1.5-1.8 kg di cocaina, rispettivamente per avere consegnato al marito ulteriori 500 g di quella sostanza. Accusata di avere riciclato US$ 40'000, fr. 51'306.–, US$ 40'816 e Lit. 6'020'000, oltre a fr. 21'000.–, essa è stata riconosciuta colpevole per tale reato limitatamente a US$ 40'000 e fr. 5'000.–. Di fronte a simili ridimensionamenti, la prima Corte non poteva prescindere da un riparto della tassa di giustizia e delle spese tra la ricorrente e lo Stato (art. 9 cpv. 1 e 3 CPP). Tanto meno se si considera che la Corte medesima non ha risparmiato critiche all'autorità inquirente per il modo in cui è stata condotta l'inchiesta (sentenza, pag. 74 segg.). La quota di complessivi fr. 33'630.60 posta a carico della ricorrente (sentenza, pag. 107 con riferimento alla distinta delle spese) va quindi corretta. Fermo restando che il costo della perizia (fr. 26'822,20) rimane a carico della ricorrente, la quota della tassa di giustizia di fr. 2'500.–, la quota di fr. 4'163.20 per le spese di inchiesta preliminare, la quota di
fr. 32,70 per le indennità ai testi e la quota per le spese postali di fr. 12,50 (in totale fr. 6'708,40) vanno suddivise tra la ricorrente e lo Stato in ragione di metà ciascuno (fr. 3'354.20 ognuno). La quota a carico della ricorrente ammonta perciò a fr. 30'176.40 (fr. 26'822.20 più fr. 3'354.20). Su questo punto il ricorso merita parziale accoglimento.
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo n. 11 della sentenza impugnata è riformato nel senso che la quota della tassa di giustizia e delle spese processuali di complessivi fr. 33'530.60 (distinta, pag. 107) è posta per fr. 30'176.40 a carico della ricorrente e per fr. 3'354.20 a carico dello Stato. Per il resto il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti per quattro quinti a carico della ricorrente e per il rimanente a carico dello Stato.
– ____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. dott. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Corte delle assise criminali in Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ministero pubblico, 6901 Lugano;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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