AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2000.60
Data decisione, Autorità: 13.04.2001, CCRP
Incarto n. 17.2000.00060
Lugano 13 aprile 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 dicembre 2000 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 18 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Su istanza della ditta __________ SA, __________, il 14 luglio 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato in via cautelare alla ditta __________ SA, __________, “di non più fare uso della ragione sociale , in particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata, timbri e ogni altro mezzo atto a causare confusione con la ditta __________ SA”. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP. La ditta __________ SA è insorta il 20 luglio 1995 alla seconda Camera civile del Tribunale di appello, il cui presidente ha conferito al ricorso effetto sospensivo. Statuendo il 2 novembre 1995, la Camera ha respinto l'appello e ha confermato il decreto del Pretore. Il 20 novembre 1995 la ditta __________ SA ha invitato la controparte a disdire, in ossequio alla sentenza di appello, l'allacciamento telefonico __________ intestato a “ SA __________ ” figurante nell'elenco Telecom 1995-1997 sotto le località di __________ e __________. Ripetuto l'invito senza esito il 25 gennaio 1996, la ditta __________ SA si è rivolta il 19 febbraio 1996 il Ministero pubblico affinché perseguisse la ditta __________ SA (già __________ SA) e il suo amministratore unico __________ per disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) e concorrenza sleale (art. 23 LCSl). Con decreto di accusa del 6 agosto 1997 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di entrambi i reati e lo ha condannato a una multa di fr. 3'000.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 16 dicembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato le imputazioni e la multa. Un ricorso introdotto dal condannato alla Corte di cassazione e di revisione penale è stato respinto il 7 luglio 1998 (inc. 17.98.00003).
B. Nel frattempo, il 15 ottobre 1996, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato alla ditta __________ SA di disattivare il numero telefonico __________ancora intestato ad __________ SA sull'elenco degli abbonati dei Comuni di __________ e __________, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC). Un ricorso introdotto dalla convenuta contro tale ingiunzione è stato respinto dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello il 25 febbraio 1997. Il 20 maggio 1998 il medesimo Pretore ha accolto la petizione di merito e ha ordinato alla ditta “di non iscrivere a Registro di commercio o sul Foglio ufficiale svizzero di commercio la ragione sociale __________ SA o ogni altro nome simile, di non fare più uso di tale dicitura né di ogni altra simile, in particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata, timbri, elenco del telefono ed ogni altro mezzo atto a causare confusione con la ditta __________ SA”. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP. Un ulteriore ricorso inoltrato dalla convenuta alla seconda Camera civile del Tribunale di appello è stato respinto con sentenza del 23 ottobre 1998. L'11 gennaio 1999 la ditta __________ ha sporto querela contro __________ e la ditta __________ SA per concorrenza sleale e disobbedienza a decisione dell'autorità.
C. Con decreto di accusa dell'11 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità e di concorrenza sleale per avere pubblicato sui giornali carnevaleschi di __________ del 1999 e del 2000 annunci pubblicitari a nome di “__________ SA __________ di __________ ”, rispettivamente “__________ SA __________ ”. In applicazione della pena, egli lo ha condannato a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo su opposizione, con sentenza del 18 dicembre 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato l'imputazione di disobbedienza a decisione dell'autorità e di concorrenza sleale limitatamente agli annunci pubblicati sul giornale di carnevale del 1999, condannando l'imputato a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni.
D. Contro la sentenza predetta __________ ha introdotto il 18 dicembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 22 dicembre 2000, egli chiede la propria assoluzione e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Nelle sue osservazioni del 17 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula la parte civile __________ SA nel proprio memoriale del 22 gennaio 2001.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 292 CP punisce l'autore di disobbedienza a decisioni dell'autorità con l'arresto o con la multa. Trattandosi di una contravvenzione, l'azione penale si prescrive in un anno (art. 109 CP). Quanto alla prescrizione assoluta, essa si compie “con il decorso di un termine pari al doppio della durata normale” (art. 72 n. 2 cpv. 2 ultima frase CP) e comincia il giorno in cui è stato commesso il reato, rispettivamente il giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto di un reato perpetrato mediante atti successivi o il giorno in cui è cessata l'esecuzione di un reato continuato (art. 71 CP). Essa non si interrompe, salvo nell'ipotesi – estranea nel caso in esame – di una sospensione giusta l'art. 72 n. 1 CP (DTF 111 IV 89, 100 Ib 275) e continua a decorrere anche in pendenza di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale (da ultimo: CCRP, sentenza del 4 novembre 2000 in re F. SA e L. consid. 2). Il suo compimento va rilevato d'ufficio (DTF 97 IV 157).
In concreto al ricorrente è stata imputata disobbedienza a decisioni dell'autorità compiuta mediante la pubblicazione di un annuncio su un giornale di carnevale del 1999. In quell'anno il carnevale è venuto a cadere nella terza settimana di febbraio. Il giornale in questione dev'essere stato diffuso pertanto, al più tardi, nel corso di quei giorni, sicché la prescrizione assoluta è intervenuta, al più tardi, durante la terza settimana di febbraio del 2001, in pendenza del ricorso per cassazione. Ciò osta ormai all'emanazione di un sindacato di merito e impone di annullare anche la sentenza di prima sede, che su questo punto non può più passare in giudicato (CCRP, sentenza del 4 novembre 2000 in re F.SA e L. consid. 3).
In realtà il ricorrente cerca di equivocare sulla dicitura da lui usata nell'inserzione pubblicitaria e su quanto imputatogli dal Procuratore pubblico. Intanto l'art. 3 lett. d LCSl punisce non solo chi crea confusioni effettive con merci, opere, prestazioni o affari altrui, ma anche crea rischi di confusione, e nel caso specifico non fa dubbio che l'annuncio pubblicitario era atto a indurre in errore. Inoltre, nella misura in cui vietava l'uso della dicitura “__________ SA” e simili su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata ecc., l'ordine del giudice civile era chiaro. Poco importa che la dicitura usata dal ricorrente non corrisponda alla ragione sociale iscritta a registro di commercio. Determinante è che egli ha fatto uso di tale denominazione a fini commerciali. Del resto, come ha rilevato la seconda Camera civile di appello nella già citata sentenza del 23 ottobre 1998, proprio l'aggiunta alla ragione sociale della dicitura “__________ ” era idonea a far sorgere nel pubblico la naturale impressione che le due società fossero in qualche modo legate o appartenessero a un gruppo commerciale facente capo alla famiglia __________. Tanto più che entrambi le ditte sono attive nello stesso ramo e si rivolgono per l'essenziale alla medesima cerchia di clienti. Oggettivamente la disattenzione dell'art. 3 lett. d LCSl è quindi data.
Ancora una volta il ricorso è destinato all'insuccesso, giacché – comunque sia – al ricorrente era stato fatto divieto da parte del giudice civile di usare il cognome __________ nell'attività commerciale. Anche nella misura in cui rimprovera al primo giudice di avergli imputato fatti estranei all'atto di accusa, il ricorrente muove censure infondate. A parte il fatto che per giurisprudenza una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria nel suo esito, e non soltanto nella motivazione (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a), il Pretore non ha condannato il ricorrente per fatti estranei all'atto di accusa. Ha rilevato che l'intenzionalità dell'atto risultava anche dalla pervicacia con cui l'imputato aveva continuato ad aggiungere alla ragione sociale __________ SA la dizione “__________ ” sulla carta intestata della società e sul cartello apposto all'entrata del magazzino (sentenza, pag. 8 a metà). Perché ciò dovrebbe essere arbitrario non è dato a divedere. Del resto, determinante è il dispositivo di condanna, il quale contempla unicamente l'inserzione pubblicitaria sul giornale di carnevale di __________ del 1999.
Accertato che in pendenza di ricorso l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità si è prescritta, di modo che non entra più in considerazione l'applicazione dell'art. 68 n. 1 CP, occorre procedere a una nuova commisurazione della pena (art. 296 cpv. 1 CPP). Come si è visto, nel decreto di accusa il Procuratore pubblico aveva condannato il ricorrente a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Il Pretore ha ridotto la pena detentiva a 3 giorni, con il beneficio della sospensione condizionale per 2 anni, tenuto conto del proscioglimento dalle accuse di disobbedienza a decisioni dell'autorità e di concorrenza sleale per l'inserzione pubblicitaria sul giornale di carnevale del 2000. In questa sede il ricorrente non può più essere punito nemmeno per la disobbedienza a decisioni dell'autorità relativamente all'inserzione pubblicata sul giornale del 1999. Resta la condanna per concorrenza sleale compiuta in quella circostanza ai danni della ditta denunciante. Ora, la violazione dell'art. 3 lett. d LCSl è sanzionata con la pena della detenzione o con la multa sino a fr. 100'000.– (art. 23 LCSl). Trattasi quindi di un delitto, mentre la disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) è punita unicamente con l'arresto o la multa ed è quindi una contravvenzione. Se si pensa che il ricorrente già è stato condannato dal Pretore il 16 dicembre 1997 al pagamento di una multa di fr. 3'000.– per disobbedienza a decisioni dell'autorità e per concorrenza sleale in relazione a fatti analoghi, non sussiste motivo per pronunciare una pena inferiore al minimo edittale di 3 giorni di detenzione (art. 36 CP). A nulla rileva che questa corrisponda alla pena inflitta dal Pretore: nella commisurazione della pena, invero, questa Corte non è vincolata al giudizio di prima sede e non è abilitata per ciò solo a disattendere i minimi fissati dalla legge.
Dato l'esito del gravame, sia pure per intervenuta prescrizione assoluta dell'azione penale, si giustifica di porre tre quarti degli oneri processuali a carico del ricorrente, mentre il resto va assunto dallo Stato (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente verserà inoltre alla parte civile, che per presentare osservazioni si è valsa dell'assistenza di un legale, un'indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il dispositivo n. 1 prima frase (disobbedienza a decisione dell'autorità) è annullato per intervenuta prescrizione assoluta dell'azione penale. Per il resto il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti per tre quarti a carico del ricorrente e per un quarto a carico dello Stato. Il ricorrente rifonderà alla parte civile __________ fr. 800.– per ripetibili ridotte.
– __________ ;
– avv. __________;
– avv. __________, per la parte civile __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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