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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.35
Data decisione, Autorità: 27.06.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00035
Lugano 27 giugno 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Cometta e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 26 maggio 2001 presentato da
__________,
contro
la sentenza emanata il 24 aprile 2001 della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città nei suoi confronti;
esaminati gli atti;
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Alle 18.50 circa del 25 luglio 2000 veniva chiesto l'intervento della polizia per constatare un danneggiamento avvenuto su __________. Sul posto gli agenti trovavano __________, il quale spiegava loro di avere avuto un diverbio con il conducente di una motoleggera di marca Typhon di colore giallo, nel corso del quale questi aveva scagliato il proprio mezzo contro la portiera anteriore sinistra della sua vettura Citroën XM, dandosi poi alla fuga. Sulla base dell'indicazione del numero di targa fornita da un teste, gli agenti identificavano in __________ l'autore del danneggiamento.
B. Con decreto di accusa dell'8 gennaio 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di danneggiamento e lo ha condannato alla multa di fr. 400.––. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 24 aprile 2001 il Pretore della Giurisdizione di Locarno–Città ha confermato sia l'imputazione che la proposta di pena.
C. Contro il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato una dichiarazione di ricorso il 26 aprile 2001. Nella successiva motivazione scritta del 26 maggio 2001 egli ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e il rimborso delle spese, oltre a un risarcimento a titolo di torto morale. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto 1. In sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del primo giudizio. Nuove prove non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del 13 marzo 2001 in re M., consid. 1). La documentazione fotografica che il ricorrente produce per la prima volta a questa Corte non può di conseguenza essere considerata ai fini del giudizio. Per quanto concerne il memoriale redatto il 30 aprile 2001 dalla moglie dell'accusato, esso è irricevibile sia perché il Codice di procedura penale riserva la difesa agli avvocati iscritti all'Albo o ai praticanti iscritti nell'apposito elenco (art. 49 cpv. 5 CPP) sia perché, nella misura in cui adduce elementi che non risultano dagli atti istruttori, invoca fatti nuovi e, come tale, assurge a prova nuova
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
A mente del Pretore gli elementi risultanti dall'istruttoria erano tali da non porre in dubbio la colpevolezza dell'accusato. La versione lineare e non contraddittoria fornita dal querelante __________ era stata confermata pienamente dal teste __________, unica persona veramente estranea alle parti e all'accaduto. Ancora al pubblico dibattimento –prosegue il Pretore– il teste aveva ribadito la deposizione resa il 26 luglio 2000, riconoscendo nell'accusato la persona coinvolta nella disputa del 25 luglio 2000 su __________, ove aveva peraltro avuto modo di annotare il numero di targa dello scooter da essa utilizzato. E proprio grazie a tale rilevamento gli agenti di polizia aveva individuato l'accusato, che si era allontanato dal luogo del diverbio. A ciò si aggiungeva il rapporto di accertamento tecnico redatto dalla polizia scientifica il 12 agosto 2000, da cui risultava che con tutta probabilità le tracce di vernice prelevata dalla fiancata della vettura danneggiata proveniva dallo scooter dell'accusato. Conclusione alla quale la polizia scientifica era giunta confrontando dette tracce con frammenti di vernice originale dello scooter (sentenza consid. 5).
Nel proprio gravame il ricorrente assevera la propria estraneità ai fatti imputatigli. Egli precisa che la condanna è basata unicamente sulla deposizione fasulla del teste __________, che insiste nel riconoscerlo. Nel ricorso egli rinvia poi al memoriale allestito il 21 dicembre 2000, in cui aveva evidenziato l'incongruenza in cui era incorso il teste __________ nel descrivere il colore del casco, giallo e non nero, ed aveva invocato le deposizioni di __________ e __________, i quali già dalle 18.30 di quel giorno si trovavano a casa sua a raccogliere mele, nonché di __________, che era disposta a testimoniare di avere visto lo scooter posteggiato davanti a casa alle 18.30, quando era tornata dal lavoro. Orbene, al proposito va ricordato che i testi in oggetto sono stati assunti al dibattimento. Circa il colore del casco, il Pretore ha rilevato che il fatto che il teste __________ non sia stato in grado di ricordarlo era inconcludente e comunque non decisivo, visto che comunque questi aveva indicato nel modo più preciso possibile, ossia riportando il numero di targa, quale fosse stato il mezzo coinvolto e aveva riconosciuto senza ombra di dubbio l'accusato quale autore del danneggiamento, ricordando persino che nel luglio 2000 egli aveva solo i baffi e non il "pizzetto". Del resto anche il fatto che la polizia non avesse verificato l'esistenza del casco giallo era ininfluente, dal momento che non sarebbe stato difficile per l'accusato di liberarsene dopo essere rientrato al domicilio (sentenza consid. 6a – d). Per quanto concerne le deposizioni degli altri testi, il Pretore ha rilevato che quella di __________ era in parte persino controproducente per l'accusato, avendo ella riferito unicamente che verso le 18.30 del 25 luglio 2000, al rientro dal lavoro, aveva notato la presenza dello scooter nel posteggio sotto casa. Ritenuto che i fatti erano accaduti attorno alle 18.50 – 19.00 e in considerazione del tempo che si impiega a percorrere con uno scooter il tragitto tra __________ e __________, non poteva comunque escludersi che a quell'ora l'accusato si trovasse a __________. Circa le deposizioni __________ e __________, il Pretore ha rilevato che il primo, dopo avere affermato di essere giunto a casa di __________ verso le 18.30, aveva dichiarato di essere rimasto assieme a __________ all'esterno della casa, nel soprastante "ronco", senza l'accusato, per circa mezz'ora; sulla credibilità del secondo ha invece espresso notevoli dubbi, dal momento che non era stato neppure in grado di descrivere in modo esatto l'accesso all'abitazione __________, costituita da un'imponente scalinata di 180 gradini. Caratteristica più che evidente e difficilmente da scordare per una persona che aveva affermato di rendere visita 2 o 3 volte al mese all'accusato (sentenza consid. 6e). In sostanza, quindi, il ricorrente si limita a fornire la propria descrizione dei fatti e la propria valutazione delle risultanze istruttorie e delle deposizioni dei testi, contrapponendole a quelle del Pretore, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo e non solo di diritto. Ciò è palesemente inammissibile; incombeva al ricorrente di illustrare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanza qualificate. Carente di motivazione idonea per suffragare l'arbitrio, peraltro neppure esplicitamente invocato, il gravame si rivela irricevibile.
Gli oneri del presente giudizio sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto inoltre per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono a carico del ricorrente.
– __________;
– __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore della Giurisdizione di Locarno–Città;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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