AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2000.43
Data decisione, Autorità: 15.03.2001, CCRP
Incarto n. 17.2000.00043
Lugano 15 marzo 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G.A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 ottobre 2000 presentato da
____________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 6 settembre 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Nella primavera del 1995 ____________ e ____________ hanno deciso di introdursi nell'abitazione di ____________ (allora ottantenne) e di ____________ (allora ottantaseienne), al primo piano di uno stabile a ____________ in cui si trovava, al pianterreno, il ristorante “____________” da costoro gestito. Essi intendevano appropriarsi di valori considerevoli, non dichiarati al fisco, custoditi nell'appartamento occupato dai due anziani, che essi avevano conosciuto, come muratori, durante lavori di sistemazione dell'edificio commissionati dal proprietario ____________. In vista del colpo i due hanno ingaggiato ____________ e ____________. Ritrovatosi sul posto la sera del 6 aprile 1995, il quartetto ha poi progettato di perpetrare il colpo la sera del 10 aprile successivo. Non fidandosi più di ____________, ____________ ha fatto capo al conoscente ____________, che per finire ha accettato di partecipare all'azione, da anticipare all'insaputa di ____________ nella notte fra l'8 e il 9 aprile 1995.
B. Verso la mezzanotte ____________, ____________, ____________ e ____________ si sono incontrati in una pizzeria di ____________ (Varese). Con due automobili, l'una guidata da ____________ e l'altra da ____________, essi hanno raggiunto il Gambarogno. Giunti nei pressi di ____________, dove ____________ ha posteggiato il suo veicolo, i quattro hanno proseguito sull'automobile guidata da ____________. Posteggiata più avanti anche tale vettura, essi si sono avvicinati allo stabile a piedi. ____________, ____________ e ____________ hanno quindi atteso che ____________, il quale conosceva gli ingressi dell'abitazione, si affacciasse a un balconcino sul retro della casa, dopo avere aperto una porta finestra. Con il volto coperto, i tre sono così penetrati nell'appartamento, dove hanno affrontato ____________, che nel frattempo si era destato e che stava per sorprenderli. ____________ lo ha afferrato per il braccio e gli ha tappato la bocca, ____________ e ____________ lo hanno gettato su un letto, gli hanno legato le mani dietro la schiena con nastro adesivo e gli hanno avvolto sul viso una fodera di piumino, assicurandola con lo stesso nastro. ____________, ____________ e ____________ hanno poi raggiunto la camera dove dormiva ____________. Colta di sorpresa, l'anziana ha tentato di urlare. ____________ le ha però chiuso la bocca con una mano, procurandosi nella colluttazione un graffio alla guancia sinistra.
C. Quanto è accaduto in seguito ha formato oggetto di versioni contrastanti. ____________ ha sostenuto di avere preso paura e di avere lasciato subito l'appartamento, dirigendosi a piedi lungo la ferrovia sino a raggiungere l'automobile di ____________. ____________ e ____________ hanno affermato invece, in un primo momento, di avere dato man forte ad ____________ nella camera da letto. Mentre ____________ e ____________ tenevano ferma la donna, ____________ le ha applicato nastro adesivo sul volto, girandolo più volte attorno al capo. In un secondo tempo ____________ ha poi tentato di ritrattare, salvo ricredersi di lì a breve. Anche ____________ ha raccontato a sua volta versioni diverse, coinvolgendo persino – falsamente – ____________: ha sostenuto che ____________ se n'era andato dopo che la vittima, legata, s'era messa a urlare, asserendo per finire che ____________ non l'aveva nemmeno aiutato a legare l'anziana, essendosi dato alla fuga proprio mentre egli era intento a quell'operazione, aiutato da ____________.
D. ____________ è riuscito a liberarsi dopo che gli autori avevano lasciato l'appartamento con un bottino di circa fr. 4'000.–. Raggiunta la camera dell'amica, egli l'ha soccorsa levandole il bavaglio di nastro adesivo. ____________ tuttavia era già deceduta per asfissia meccanica violenta in seguito all'occlusione delle vie respiratorie causata dal nastro adesivo. ____________ è poi stato arrestato in Italia unitamente ai correi il 6 maggio 1995, ma è stato scarcerato per un vizio di forma il 19 maggio successivo dal Tribunale di Varese. Resosi latitante, egli è stato arrestato nuovamente in Germania il 4 luglio 1998 in seguito a un ordine di arresto internazionale con richiesta di estradizione spiccato dall'Italia. Se non che, tale domanda è stata respinta dalle autorità tedesche. In forza di un'analoga istanza da parte della Svizzera, ____________ è stato posto in carcere estradizionale il 19 novembre 1998 ed è infine stato consegnato alla Svizzera il 2 marzo 1999.
E. Con sentenza del 18 luglio 1996 la Corte di assise di Varese ha riconosciuto ____________, ____________, ____________ e ____________ (in contumacia) autori colpevoli di rapina aggravata e omicidio intenzionale, condannando i primi tre a 25 anni di reclusione e ____________ a 24 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa (act. 34). Con sentenza del 14 marzo 1997 pronunciata dalla Corte d'appello la pena a carico di ____________ è stata ridotta a 17 anni di reclusione. La Corte di cassazione, adita dal condannato, ha rinviato gli atti a un'altra Corte d'appello per la ricommisurazione della pena. Constatato il legittimo impedimento a comparire di ____________, quest'ultima non lo ha giudicato.
F. Con sentenza del 6 settembre 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto ____________ autore colpevole di rapina aggravata nei confronti di ____________ e ____________, siccome commessa dimostrando particolare pericolosità, come pure autore colpevole di omicidio intenzionale per avere concorso a cagionare durante l'esecuzione della rapina la morte di ____________. In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 11 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 15 anni.
G. Contro la sentenza appena citata ____________ ha inoltrato il 6 settembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 ottobre successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di omicidio intenzionale, con conseguente riduzione della pena privativa della libertà e del periodo di espulsione; in subordine egli postula, comunque sia, una riduzione della pena privativa della libertà e dell'espulsione. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente si duole anzitutto di un arbitrario accertamento dei fatti posti a fondamento della condanna per omicidio intenzionale (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I consid. 4a, 122 I61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
a) Pur accertando che il ricorrente ha lasciato l'appartamento prima dei correi, i primi giudici hanno escluso che egli se ne sia andato subito dopo avere aggredito l'anziana. Nell'ipotesi più favorevole, ha soggiunto la Corte, egli si è dato alla fuga quando ____________ e ____________ già stavano applicando alla vittima il nastro adesivo (sentenza, pag. 23 con riferimento a pag. 20 segg.). Nel suo verbale istruttorio del 16 giugno 1995 – essa ha rilevato – ____________ ha riferito che ____________ ha messo il nastro sulla bocca della donna mentre lui e il ricorrente la tenevano immobilizzata, ammettendo quindi che il ricorrente era presente durante l'intera fase dell'operazione (sentenza, pag. 23). Rifiutatosi di rilasciare qualsiasi dichiarazione al dibattimento italiano, nel verbale rogatoriale del 2 dicembre 1999 ____________ – sempre secondo la Corte di assise – ha in un primo momento tentato di scagionare il prevenuto; posto però di fronte alle precise rivelazioni rese nel verbale del 16 giugno 1995, per finire egli ha confermato la prima versione (sentenza, pag. 23 con riferimento ad act. 125, pag. 5–7). Anche ____________, ha soggiunto la Corte, in un primo tempo ha ricordato gli eventi nello stesso modo, riferendo nel verbale del 2 novembre 1995 che il ricorrente aveva partecipato all'immobilizzazione della vittima dall'inizio alla fine (sentenza, pag. 24). Successivamente egli ha cambiato più volte versione, coinvolgendo persino (falsamente) ____________ e tentando di far credere che il prevenuto fosse fuggito prima (pag. 24 con riferimento al verbale del 23 novembre 1995 e al dibattimento in Italia). ____________, che fungeva da “palo” e che sarebbe entrato nell'appartamento senza attendere il via libera (dopo essere stato visto da ____________ transitare nel corridoio mentre ____________ stava imbavagliando e legando la vittima), non ha visto però il ricorrente allontanarsi (sentenza, pag. 25).
b) In sintesi la Corte di merito ha quindi accertato che il ricorrente ha aggredito la vittima per primo, tappandole la bocca, afferrandola per un braccio e consegnandola a ____________ e ____________, quest'ultimo munito del nastro adesivo. Ha pure accertato che l'imputato si era reso conto che la vittima opponeva resistenza, sicché occorreva un'azione più decisa. Rilevato che egli aveva ancora in mente il modo in cui ____________ era stato trattato e constatato il nervosismo dei correi, oltre alla loro imperizia, la prima Corte ha ritenuto per finire che l'imputato aveva capito – anzi, ha ammesso di avere capito – quanto stava succedendo, tanto da indurlo a chiedere a ____________, ancorché più tardi, se essi avevano prestato attenzione, riferendosi evidentemente all'imbavagliamento (sentenza, pag. 29).
c) Di fronte alle precise dichiarazioni di ____________ e ____________ nei verbali citati dalla sentenza di assise, ci si potrebbe finanche chiedere se la Corte di merito avesse motivo per sfumare gli accertamenti sui tempi e i modi in cui l'imputato aveva partecipato all'imbavagliamento di ____________. Essa avrebbe anche potuto accertare che il ricorrente aveva cooperato all'operazione dall'inizio alla fine, come hanno riferito ____________ (verbali del 15 giugno 1995 e del 2 dicembre 1995) e ____________ (verbale del 2 novembre 1999). Del resto il ricorrente non dimostra lontanamente perché sarebbe arbitrario credere alle prime dichiarazioni rese dai correi sulla sua effettiva partecipazione. Con argomenti appellatori egli ribadisce che ____________ e ____________ hanno poi cambiato versione. Inoltre egli insiste nel puntualizzare il senso da attribuire a determinate loro affermazioni, in particolare a quelle compromettenti di ____________ (finanche intenzionato a scrivere un libro sulla vicenda), frutto a suo dire di rassegnazione. Ma ciò non basta per motivare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio, in cui non è sufficiente prospettare una versione dei fatti finanche preferibile, ma occorre spiegare perché la Corte di merito è caduta in arbitrio. Formulato come atto di appello, su questo punto il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Si ricordi, per di più, che ____________ ha ammesso la possibilità di essere stato visto attraverso uno specchio posto fuori dalla stanza, accreditando così la versione di ____________, il quale ha detto appunto che mentre la vittima stava per essere imbavagliata (con l'aiuto del ricorrente), in uno specchio egli aveva notato ____________ transitare nel corridoio. Inoltre lo stesso ____________ ha ammesso la possibilità di essersi recato in cucina, e al momento di fuggire il ricorrente – stando alla sua versione – ha sentito rumori provenire proprio dalla cucina. Non è quindi verosimile che egli si sia dileguato prima, tanto meno se si pensa che ____________, pur fungendo da “palo”, non lo aveva visto allontanarsi.
d) Sia come sia, accertando che il ricorrente ha abbandonato il luogo del crimine quando i correi già stavano per legare e imbavagliare la vittima, la Corte di assise è giunta a una conclusione esente da arbitrio. Legittimamente i primi giudici potevano infatti desumere che il ricorrente aveva avuto il tempo di constatare che i correi stavano agendo con determinazione nei confronti dell'anziana, avvolgendole ripetutamente il capo con nastro adesivo, non solo sulla base dei verbali dei correi (riportati nella sentenza), ma anche sulla base delle dichiarazioni dell'imputato medesimo. Non appena raggiunto dai compagni dopo la rapina, in effetti, il ricorrente ha domandato subito a ____________ se si fosse prestata la debita attenzione al modo in cui era stata legata la donna, biasimandolo per il comportamento tenuto nei confronti di ____________, al quale egli aveva dovuto liberare il naso perché potesse almeno respirare. Visto che l'interlocutore non reagiva, egli ha dubitato che i correi avessero esagerato e ha chiesto di nuovo se fossero stati attenti (sentenza, pag. 26 con riferimento al verbale PP act. 88). La prima Corte ha pure ricordato che lo stesso imputato ha chiarito a che cosa alludesse quando aveva confidato agli inquirenti di avere avuto un “totale cedimento psicologico” al momento di lasciare la casa (verbale del 19 settembre 1999, pag. 7, act. 113), spiegando che gli era come caduto un muro davanti dopo avere “capito realmente cosa stava succedendo” (act. 113, pag. 7). Come ha precisato poi al dibattimento, egli si era reso conto che ____________ e ____________ stavano compiendo un atto assurdo, vergognoso, assolutamente contrario ai suoi principi (sentenza, pag. 22). Tant'è che egli aveva già cominciato a esitare dopo avere visto in che modo era stato immobilizzato ____________ (sentenza, pag. 22), sostendo di averlo parzialmente liberato del nastro adesivo (pag. 29–30).
e) Ciò posto, non può essere considerato arbitrario l'accertamento, secondo cui il ricorrente è fuggito quando l'immobilizzazione e l'imbavagliamento di ____________ erano ormai in atto. Né le ulteriori argomentazioni del ricorrente, per altro di chiara connotazione appellatoria, consentono di definire insostenibile la sentenza impugnata. Quanto alla deduzione dei primi giudici, per i quali il ricorrente non poteva non prendere in considerazione l'esito tragico dell'azione cui egli stesso aveva dato avvio (sentenza, pag. 29), essa non presta il fianco alla critica. Data la sua posizione di garante per la situazione di grave pericolo che aveva contribuito a creare (sentenza, pag. 29), il ricorrente non può giovarsi dal fatto di essere fuggito nel corso della rapina. Constatata l'imperizia e il nervosismo dei correi, la pericolosità del nastro adesivo quando era stato imbavagliato ____________, egli non ha fatto alcunché per distogliere i correi dal criminoso proposito, ma si è limitanto a darsi alla fuga. Comportandosi in tal modo, anch'egli deve rispondere perciò del fatale epilogo, come hanno spiegato i primi giudici, alle cui pertinenti considerazioni si rinvia (sentenza, pag. 29–30).
Il ricorrente insorge contro il ruolo di garante attribuitogli nella sentenza impugnata, asserendo di non avere contribuito a creare alcun pericolo, non avendo partecipato all'immobilizzazione della vittima. Egli dimentica però che la prima Corte non gli ha fatto carico di avere personalmente partecipato a tale azione (ciò che per altro ____________ e ____________ avevano inizialmente dichiarato), ma di avere lasciato l'anziana donna alla mercé dei correi, consapevole – avendolo potuto constatare – che per impedirle di gridare costoro stavano usando le maniere forti (sentenza, pag. 23). Pure al proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.
Il ricorrente assevera che la prima Corte non ha ravvisato una situazione di pericolo nell'immobilizzazione di ____________. Al momento in cui i correi hanno imbavagliato la donna egli poteva quindi contare sul fatto che le cose sarebbero andate lisce. In realtà, l'argomentazione cade nel vuoto. A prescindere dal fatto che la Corte di assise non ha affatto relativizzato l'azione criminosa contro ____________, la situazione non era la stessa, poiché – stando ai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata – ____________ aveva opposto resistenza, costringendo gli autori a fare uso delle maniere forti. Inoltre l'azione si stava svolgendo in un crescendo di tensione a causa del progressivo nervosismo e dell'imperizia dei correi (sentenza, pag. 29). D'altro canto, il ricorrente medesimo ha ammesso di avere intuito i rischi insiti nell'uso di nastro adesivo verso le vittime, sostenendo – senza essere creduto (sentenza, pag. 19) – di avere tolto dalla bocca e dal naso di ____________ il pericoloso bavaglio. Certo, egli assevera che nei confronti di ____________ i correi hanno comunque agito diversamente, avvolgendo alla vittima tutto il capo. Nel verbale del 27 luglio 1999 (act. 88) egli stesso aveva riferito però di avere insistentemente domandato a ____________ – una volta che questi lo aveva raggiunto dopo la rapina – se avessero fatto attenzione, visto il modo in cui era stato legato e imbavagliato ____________. Egli si sentiva perciò insicuro per l'imperizia dei correi. Non poteva dunque presumere che nei confronti di ____________ le cose andassero meglio. Anche su questo punto il ricorso si dimostra perciò inconsistente.
Il ricorrente fa valere che alla condanna per omicidio intenzionale osta, comunque sia, il principio in dubio pro reo, poiché un'oggettiva valutazione delle prove lascia seri dubbi sulla sua colpevolezza. Ora, precetto in questione, discendente dalla presunzione d'innocenza garantita dagli art. 6 par. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost.), ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle prove esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova fa carico alla Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non spetta a quest'ultimo dimostrare la propria innocenza (DTF inedita del 25 settembre 200 in re S. consid. 2b; cfr. anche DTF120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente invoca la massima in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili. Esige semplicemente che il giudice rinunci a condannare l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove lasci dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Ciò non esclude, ad ogni buon conto, che il giudice possa avere legittime ragioni oggettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno verosimile (DTF inedita del 25 settembre 2000 in re S., consid. 2b).
Nel caso specifico la Corte di assise non ha condannato il ricorrente quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla sua colpevolezza. Le iniziali confessioni dei correi, le preoccupazioni manifestate dal ricorrente a ____________ subito dopo la rapina e le ammissioni dello stesso ricorrente, che al dibattimento ha dichiarato di avere capito che ____________ e ____________ stavano agendo in modo assurdo (sentenza, pag. 22), sono indizi chiari e convergenti, che consentono deduzioni logiche e rigorose. Anche per quel che è del principio in dubio pro reo l'impugnativa del ricorrente manca perciò di fondatezza.
a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, egli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di andamento (DTF 124 IV 47 consid. 2 d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).
c) Nella fattispecie la Corte di assise ha inflitto all'imputato 11 anni di reclusione rilevando anzitutto l'estrema gravità del reato. Una rapina a due anziani, soli e in piena notte nella loro abitazione, i quali vengono sorpresi nel sonno da tre uomini mascherati, che li aggrediscono, li legano e le imbavagliano causa già di per sé un trauma. Nel caso specifico poi il crimine aveva cagionato l'orribile morte per asfissia di una vittima. Per di più, ha rilevato la Corte, l'imputato ha agito per lucro in una situazione esistenziale sì disagevole, ma per nulla drammatica. Come circostanze attenuanti, la prima Corte ha comunque riconosciuto che la morte dell'anziana vittima si è rivelata un imprevisto, ancorché colpevole, e non era stata direttamente voluta, che inoltre la responsabilità del ricorrente per il tragico evento è di carattere omissivo e che la sua fuga era conseguente a una crisi di coscienza. A favore del prevenuto i primi giudici hanno considerato altresì l'incensuratezza e il fatto che, nonostante la latitanza, egli aveva continuato a condurre una vita corretta. Per quanto gravissimo, l'atto criminale può dunque essere considerato un “unicum” (sentenza, pag. 30 e 31).
d) Ricordate le circostanze attenuanti, in particolare il fatto che per finire egli ha compiuto unicamente un reato per omissione, il ricorrente reputa eccessivamente severa la condanna irrogatagli se raffrontata a pene pronunciate dalle Corti ticinesi negli ultimi 25 anni per reati di rapina aggravata e omicidio, tanto più – egli sostiene – che mancano riferimenti di giurisprudenza in casi di omicidio per omissione. Insiste perciò nel far valere che la Corte di assise avrebbe dovuto considerare maggiormente le circostanze attenuanti; sarebbe infatti arbitrario – egli spiega – condannarlo per omicidio commesso per omissione alla stessa pena inflitta dalle nostre Corti per omicidi commessi con un'azione diretta, come nei casi __________ e __________.
aa) Il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con processi analoghi suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a una disparità flagrante (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine).
bb) Limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali con riferimento alla natura dei crimini, il ricorrente non dimostra ancora dove risiederebbe la pretesa disparità di trattamento né, in particolare, per quali ragioni la Corte di assise avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento pronunciando una condanna a 11 anni di reclusione per i reati di rapina aggravata (art. 140 n. 3 CP) e di omicidio intenzionale (art. 111 CP) commessi nei modi e nelle circostanze illustrate nella sentenza impugnata. Carente di motivazione, il ricorso sfugge su questo punto a un esame di merito e va perciò dichiarato inammissibile.
cc) Per quanto riguarda la critica alla prima Corte di non avere considerato appieno le circostanze attenuanti da essa medesima riconosciute, si può convenire che la pena inflitta al ricorrente è severa. Nessuno degli autori aveva previsto nel piano d'azione la morte di una delle vittime e il ricorrente non ha materialmente partecipato all'azione rivelatasi fatale per ____________. Fuggendo mentre i correi stavano legando e imbavagliando la vittima egli non poteva tuttavia ignorare le conseguenze del crimine. D'altro lato egli non poteva nemmeno confidare sull'indulgenza della Corte di assise (né si sono dimostrati indulgenti i giudici italiani verso gli altri correi), ove si consideri che le persone aggredite, legate e imbavagliate a scopo di rapina in piena notte erano due persone anziane (una ottantenne, l'altra ottantaseienne) e perciò particolarmente vulnerabili. In condizioni del genere la mancanza di scrupoli degli autori risulta evidente. Nel suo esito la condanna a 11 anni di reclusione non costituisce pertanto la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento.
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'500.–
sono posti a carico del ricorrente.
– ____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. _____________;
– Procuratore pubblico avv. _____________;
– Corte delle assise criminali di Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.
la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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