AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.39
Data decisione, Autorità: 29.08.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00039 17.2001.00040
Lugano 29 agosto 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
– il 18 giugno 2001 (inc. 17.2001.00039) da __________, (patrocinato dall'avv. __________) e
– il 18 giugno 2001 (inc. 17.2001.00040) da __________, (patrocinato dalla lic. iur. __________, studio legale __________)
contro la sentenza emanata l'8 maggio 2001 dalla Corte dalle assise criminali in Lugano nei confronti loro e di
__________, (patrocinato dall'avv. __________) e di
__________, (patrocinato dall'avv. __________), non ricorrenti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso di __________;
Se dev'essere accolto il ricorso di __________;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 maggio 2001 la Corte delle assise criminali in Lugano ha giudicato __________, __________, __________ e __________ per i titoli di violazione semplice e aggravata della legge federale sugli stupefacenti, infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, come pure circolazione senza targhe e assicurazione. Essa ha riconosciuto:
– __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto nel corso del 2000 a vari tossicodipendenti del __________ almeno 1000 g di eroina a fr. 250.– la busta minigrip da 5 g;
– __________ e __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto a tossicodipendenti del __________ ulteriori 500 g di eroina allo stesso prezzo e per avere compiuto atti preparatori per l'acquisto di altri 100 g di eroina;
– __________ e __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto a tossicodipendenti del __________ almeno altri 50 g di eroina;
– __________ e __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto nel __________ ulteriori 100 g di eroina a fr. 300.– la busta minigrip da 5 g;
– __________, inoltre, autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto ulteriori 400 g di eroina e per avere, in due occasioni su incarico di __________, acquistato 150 g di eroina;
– __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere procurato a __________, che agiva per sé e per __________, 100 g di eroina al prezzo di fr.150.– la busta minigrip da 5 g;
– __________ e __________ autori colpevoli di infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri e __________ autore colpevole di circolazione senza targhe né assicurazione.
In applicazione della pena la Corte di assise ha condannato:
– __________ e __________ a 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione effettiva dalla Svizzera per un periodo di 15 anni;
– __________ a 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 10 anni, pena quest'ultima sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni;
– __________ a 10 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.
Computato a tutti i prevenuti il carcere preventivo sofferto, essa ha infine ordinato diverse confische.
B. Contro la sentenza di assise __________ e __________ hanno inoltrato il 9 e l'11 maggio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 18 e il 19 giugno successivo, essi chiedono:
– __________, la riduzione della pena inflittagli;
– __________, la derubricazione del reato principale in complicità in violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti, con conseguente riduzione della pena.
C. Nelle sue osservazioni del 26 giugno 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi.
Considerando
in diritto: I. Sul ricorso di __________
Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avergli inflitto una pena esageratamente severa, trascurando elementi di rilievo, come la giovane età, l'incoscienza, lo scarso guadagno conseguito dall'attività illecita, la collaborazione prestata e, in particolare, il laborioso reinserimento sociale nel caso in cui fosse confermata la decisione impugnata. Ritiene altresì ingiusto scontare la medesima pena inflitta ai correi, che non hanno collaborato con gli inquirenti.
Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), modo d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece portata relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e verificare concretamente l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).
In concreto la Corte di assise ha fatto carico al ricorrente di avere spacciato al dettaglio, nell'arco di sette mesi e senza scrupoli, 1'700 g di eroina solo per lucro e per finanziare i proprio futili divertimenti. Perso il lavoro, anziché cercarne un altro egli ha preferito concentrarsi sull'attività illecita iniziata poco prima, rafforzando i propri intenti criminosi e aderendo finanche a un gruppo costituitosi per spacciare sostanze stupefacenti. A differenza dei correi – ha soggiunto la prima Corte – egli poteva contare su un solido retroterra economico e affettivo: beneficiava di un permesso di lavoro ed era perfettamente inserito nella professione. Solo l'arresto ha posto fine all'attività di spaccio. Nondimeno, i primi giudici hanno considerato la sua giovane età (ha cominciato a delinquere prima del 21° anno di età) e la collaborazione prestata sin dall'inizio dell'inchiesta. Gli ha pure riconosciuto l'incensuratezza (sentenza, consid. 13). Donde la condanna alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione.
I motivi addotti nel gravame non consentono di intravedere nella decisione impugnata eccessi o abusi del potere di apprezzamento. Spacciatore sistematico per 7 mesi di una quantità di eroina vicina ai 2 kg con correi dediti anch'essi allo smercio di sostanze stupefacenti, il ricorrente non poteva contare su ulteriore comprensione della Corte solo per avere conseguito un guadagno giudicato modesto, per avere compiuto i reati in giovane età e per avere sollecitamente collaborato con gli inquirenti. I primi giudici hanno considerato le circostanze attenuanti che potevano entrare in linea di conto per rapporto alla gravità della colpa, infliggendo una pena che rientrava nella loro latitudine di valutazione. Non compete alla Corte di cassazione e di revisione penale sostituirsi a tale legittima autonomia di giudizio.
Il ricorrente si duole di una disparità di trattamento rispetto alle pene irrogate ai correi che non hanno subito collaborato. La Corte di assise però non ha trascurato il problema. Anzi, ha sottolineato il comportamento inizialmente reticente di __________ (sentenza, consid. 14) e la pressoché totale assenza di collaborazione di __________ durante l'intero procedimento (sentenza, consid. 15). Nondimeno, essa ha inflitto ai due correi la medesima pena in virtù di altre circostanze attenuanti, segnatamente la situazione personale venutasi a creare dopo la reiezione della domanda di asilo (per entrambi) e il minor ruolo svolto nell'attività criminosa da __________. Ciò premesso, non si scorge alcuna flagrante disparità di trattamento. Anche su questo punto il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.
II. Sul ricorso di __________
Il ricorrente si duole che la prima Corte ha violato il diritto federale ritenendolo correo e non complice di __________ e __________ nei vari traffici di eroina che hanno portato alla sua condanna per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti. Egli insiste nell'affermare di avere svolto ruoli marginali e di non avere praticamente mai spacciato eroina, né di avere tenuto i contatti con fornitori, operazione questa curata dagli altri imputati.
Sapere quale ruolo abbia svolta una determinata persona in un traffico di stupefacenti è un dato di fatto. È una questione di diritto – per contro – valutare se l'attività svolta dall'autore in base agli accertamenti stabiliti nella sentenza sia qualificabile come correità o complicità. Il ricorso per cassazione tuttavia è un rimedio di mero diritto e la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). Tali accertamenti possono essere censurati, quindi, solo ove risultino non solo discutibili o finanche errati, ma palesemente insostenibili o in aperto contrasto con gli atti del processo (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g).
I primi giudici hanno escluso che il ricorrente possa essere considerato complice giusta l'art. 25 CP, rilevando che, per quanto attiene al capo di imputazione principale (lo spaccio di 1 kg di eroina: punto 1 dell'atto di accusa), egli ha infine ammesso sia la quantità di droga trattata, sia il ruolo svolto all'interno del gruppo al quale avevano aderito __________ e __________. In tale ambito essi hanno accertato che l'imputato ha intrattenuto contatti telefonici con i fornitori, è andato alcune volte agli appuntamenti con gli acquirenti per la consegna dello stupefacente, ha fatto del proprio appartamento la sede operativa del gruppo e ha sempre partecipato ai ricavi nella misura di un terzo dell'utile, pur sostenendo di non avere personalmente venduto per strada la droga ai tossicodipendenti (sentenza, consid. 8.2). Quanto alle imputazioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 4 dell'atto di accusa (spaccio di ulteriori 300 g di eroina e preparativi per lo smercio di altri 100 g della stessa sostanza in correità con __________, oltre alla vendita di ulteriori 100 g di eroina in correità con __________), la Corte di merito ha ritento pacifico il ruolo di correo dell'imputato sulla base delle sue stesse ammissioni (sentenza, consid. 8.3 con riferimento ai consid. 6.4, 7.4 e 7.5). Riferendosi al punto 2.1 dell'atto di accusa, ossia allo spaccio di 150 g di eroina in correità con __________, la prima Corte ha ricordato che l'addebito è stato ammesso dal ricorrente, pur con la precisazione di non avere venduto personalmente e direttamente la droga ai tossicomani (droga che i due avevano comprato insieme per venderla a un'unica cliente: sentenza, consid. 7.1). Essa non ha indagato ulteriormente su quest'ultimo aspetto, lasciando aperto il quesito di sapere se il ricorrente abbia o non abbia venduto personalmente la droga ai dettaglio con l'argomento che – comunque fosse – la correità era data per altri motivi, segnatamente per il fatto che egli aveva sempre mantenuto i contatti con i fornitori, aveva messo a disposizione il proprio appartamento come sede logistica e operativa e aveva beneficiato nella stessa misura degli altri dei proventi del traffico (sentenza, consid. 15).
Tali accertamenti potevano senz'altro consentire alla Corte di assise di ritenere il ricorrente (co)autore di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti. La giurisprudenza richiamata nel ricorso (CCRP, sentenza del 22 marzo 1996 in re B. e coimputati, consid.12a) è chiara e non lascia dubbi al riguardo, né il ricorrente pretende il contrario. Consapevole che la complicità nell'ambito dell'art. 19 LStup va ammessa con riserbo, egli insiste nell'affermare che il ruolo da lui svolto era del tutto secondario. Se non che, nel motivare l'argomento egli si discosta sistematicamente dai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, fornendo la propria riscostruzione dei fatti e la propria valutazione delle prove, apportando precisazioni sul suo reale coinvolgimento e richiamando passaggi di singoli verbali istruttori. Non pretende però che la Corte di assise sia caduta in arbitrio operando gli accertamenti che l'hanno indotta a considerarlo correo e non complice nei vari traffici di droga. Ciò non è ammissibile davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale. Fondato per lo più su fatti diversi da quelli riportati nella sentenza impugnata, il ricorso sfugge a un esame di merito e va perciò dichiarato inammissibile.
Secondo il ricorrente la pena irrogatagli andrebbe ridotta entro limiti che ne consentano la sospensione condizionale per tenere conto del ruolo di complice svolto nella vicenda. A parte il fatto però che l'ipotesi della complicità si fonda – come detto – su fatti diversi da quelli accertati, di nuovo egli dà per acquisite circostanze che non trovano conforto nella sentenza impugnata. Ancora una volta l'ammissibilità del ricorso non è data. Tanto meno ove si ricordi che nel commisurare la pena i primi giudici hanno considerato il ruolo minore – comunque di correo – svolto dall'imputato al momento di spacciare l'eroina (sentenza, consid. 15).
III. Sulle spese
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso di __________ è respinto.
Il ricorso di __________ è inammissibile.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
– __________, c/o Penitenziario cantonale , 6904 Lugano;
– avv. __________;
– __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– lic. iur. __________, studio legale __________;
– avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Corte delle assise criminali in Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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